CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 05428/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1553/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27572/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Bologna ha respinto l’istanza, ex art. 324 cod.proc.pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo in funzione della confisca per equivalente, ex art. 12 - bis d.lgs 12 marzo 2000, n. 74, del profitto dei reati tributari, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nell’ambito di indagini svolte nei suoi confronti in relazione a plurime violazioni di cui agli artt. 110 cod.pen. e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi 8), 19), 23), 25) e 32) oggetto di provvisoria incolpazione. 2. – Avverso l’ordinanza il difensore dell’indagata ha proposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e al fumus commissi delicti e al periculum in mora. Sotto un primo profilo carente sarebbe la motivazione in punto fumus commissi delicti e segnatamente in punto buona fede tenuto conto che la ricorrente, che curava gli adempimenti fiscali e la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali per le società coinvolte, dal 2019 non disponeva più delle scritture contabili CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5428/2026 Roma, lì, 11/02/2026 e non registrava più le fatture elettroniche emesse e ricevute, mentre predisponeva le dichiarazioni dei redditi in via informatica senza ricevere il cartaceo, come prescrive la legge. Insussistente sarebbe la consapevolezza della finalità di frode fiscale in capo all’indagata e di evasione conseguente all’occultamento/distruzione della documentazione fiscale. Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata avrebbe disatteso il dictum delle Sezioni Unite n. 13783/2025 secondo cui la confisca del profitto del reato è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito ed avrebbe erroneamente indicato l’ammontare del profitto del reato, pari a € 49.368.182,17, mediante richiamo alla richiesta del Pubblico Ministero, essendo l’eventuale profitto del reato, al più, pari all’entità del compenso percepito per la prestazione professionale. Infine, sarebbe apparente la motivazione sul periculum in mora collegato alla spregiudicatezza d’azione e all’alto tasso di artificiosità delle operazioni illecite, nonostante l’indagata sapesse da tempo di essere sottoposta ad indagini e non avesse compiuto alcun atto di disposizione del patrimonio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è in parte fondato nei limiti di cui in motivazione. Va premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità̀ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), mentre non può essere dedotto il vizio di motivazione che è deducibile ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. 5. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata è sorretta da congrua e non apparente motivazione sulla configurabilità del fumus commissi delicti con riguardo unicamente all’elemento soggettivo del reato, in relazione alle contestazioni provvisorie elevate a carico della [OSCURATO:PERSONA], quale professionista incaricata di tenere la contabilità, concorrente nel delitto di occultamento/distruzione delle scritture contabili (registri iva acquisti e vendite, fatture emesse e ricevute, autofatture) della società indicate nei capi di incolpazione n. 8) 19), 23), 25) e 32). Sotto un primo profilo va rammentato che il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indagini preliminari che è di delibazione non piena, ancorato alla verifica delle condizioni dì legittimità della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Privitera, Rv. 263053; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011 Misseri, Rv. 250397). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993, Francesconi, Rv. 193854; Sez. 3, 14/10/1994, Petriccione, non massimata sul punto; Sez.3, n. 1970 del 26/04/1996, Beltrami, non massimata sul punto). Quanto al profilo dell’elemento soggettivo del reato, unico profilo di censura svolto, sempre nell’ottica della sussistenza del fumus, tenuto conto che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga "ictu oculi" (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 01). 6. Tale situazione non ricorre nel caso in esame. Anzi, l’ordinanza impugnata, a pag. 4, ferma e incontestata la natura di cartiere delle società coinvolte, la mancata esibizione della documentazione contabile, la circostanza che la ricorrente era colei che non solo teneva le scritture contabili, ma aveva anche predisposto e presentato in via telematica le dichiarazioni Iva di tutte le cinque società coinvolte, ha argomentato, con riguardo a ciascuna società, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dall’indagata, la esistenza della documentazione contabile, tra cui le fatture di cui si era avvalsa per la redazione della dichiarazione Iva, in quanto annotate dalle società destinatarie e utilizzatrici, ed ha escluso la buona fede della ricorrente tenuto conto degli strettissimi rapporti con il dominus delle frodi carosello messe in piedi da [OSCURATO:PERSONA] e della circostanza che riceveva dalle società cartiere anche documentazione di natura prettamente finanziaria e bancaria. Peraltro, rileva, il Collegio che il provvedimento genetico adottato dal G.I.P. applica la misura interdittiva alla [OSCURATO:PERSONA] e contestualmente dispone il sequestro preventivo, da cui l’insussistenza di un profilo ictu oculi di sussistenza della buona fede. 7. Anche il periculum in mora risulta argomentato con motivazione che non appare apparente. L’ordinanza impugnata richiama la motivazione resa dal G.I.P., ritenendola condivisibile laddove rimarca la spregiudicatezza d’azione e la capacità di porre in essere operazioni ad alto tasso di artificiosità, non bastando ad escludere il menzionato pericolo la circostanza che, pur sapendo delle indagini a suo carico, l’indagata si fosse astenuta dal compimento di atti di dispersione. Nella affermata necessità anticipatoria del sequestro in funzione della confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ora imposta da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01, le citate Sezioni Unite hanno chiarito che la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. Le Sezioni Unite hanno, poi, chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. In tale prospettiva, ed in piena coerenza con le finalità anticipatorie dello strumento, le Sezioni Unite hanno individuato il nucleo dell'obbligo motivazionale nella necessaria esplicazione «degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile» (§ 6.3. della motivazione, pag. 14), risultando a questi fini irrilevante la distinzione tra le ipotesi di natura obbligatoria e facoltativa, o il fatto che nella "proteiforme" natura della confisca sono comprese anche fattispecie espressive di intento propriamente sanzionatorio, come quelle della confisca per equivalente (§ 6.4, pag. 16). In buona sostanza, secondo le Sezioni Unite, l'assolvimento di tale onere motivazionale postula - proprio per l'esigenza anticipatrice sottesa al sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato - «che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato» (pag. 17, cit.). Tale motivazione è presente nel provvedimento impugnato là dove ha argomentato che le circostanze dell’azione erano particolarmente significative del rischio paventato di dispersione del bene nell’attesa del processo, ed il rischio di dispersione era concreto anche per i profili di sistematicità dell’azione criminosa e dell’alto tasso di artificiosità, sì da imporre l’anticipazione della cautela reale in vista di una successiva confisca obbligatoria del profitto del reato. 8. E', viceversa, fondata la censura che si appunta sulla non corretta individuazione del profitto confiscabile in capo alla [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza Sez. Unite Massini secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756 – 01). Il provvedimento impugnato, dopo avere enunciato l’applicazione dei principi espressi dalle citate Sezioni Unite, non ne trae le dovute conseguenze nel caso concreto in quanto, pur enunciando l’applicazione del criterio residuale della ripartizione in parti uguali tra tutti i concorrenti, di fatto non procede all’individuazione dell’ammontare del profitto sequestrabile in capo alla concorrente [OSCURATO:PERSONA]. 9. L’ordinanza va sul punto annullata con rinvio al Tribunale cautelare di Bologna per nuovo giudizio. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'importo del sequestro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art.324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]