CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10973/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che dopo avere esposto i motivi di ricorso, ne ha chiestol'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, all’esito ditrattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado,in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarata colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarottaimpropria per operazioni dolose.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ederronea applicazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, in relazione all'aggravante dellapluralità dei fatti di bancarotta. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenutosussistente l'aggravante in parola sulla base della mera molteplicità delle operazionicontestate: distrazioni attraverso assegni circolari, cessioni immobiliari sottocosto,omesso versamento di imposte; senza considerare che tali condotte si inserisconoin un contesto unitario di dismissione del patrimonio societario finalizzato alsoddisfacimento dei creditori e alla sua liquidazione e alla liquidazione dell'attivitàimprenditoriale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la circostanzaaggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare, che configurala cosiddetta continuazione fallimentare, è applicabile esclusivamente in presenza diuna pluralità di fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima proceduraconcorsuale; tuttavia tale aggravante non trova applicazione quando le condotte –come nel caso di specie – al più si sostanziano in un'azione unitaria caratterizzatada una pluralità di atti omogenei che ledono il medesimo bene giuridico.2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego dellecircostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha completamente omesso diconsiderare una serie di elementi favorevoli di particolare rilevanza che avrebberodovuto condurre al riconoscimento delle attenuanti generiche: la distanzatemporale dei fatti contestati e l'assenza di attualità del pericolo sociale, la provadocumentale delle reali condizioni oggettive in cui versa la famiglia dell'imputata,orfana di padre, che cura da sola l'anziana madre, la prova documentale che lastessa ha già fornito prova di reinserimento sociale, rispetto delle prescrizioniimpartite per una precedente messa alla prova conclusasi con esito positivo, lacircostanza che al di fuori dei fatti connessi alla gestione delle società operata illotempore dal padre la stessa non si è mai resa colpevole di alcun reato. I fattioggetto di contestazione risalgono al lontano periodo 2011/2012 quindi oltre 13anni fa, mentre la dichiarazione di fallimento è intervenuta soltanto nel settembre2019, de plano ad opera della Camera di Commercio. Tale significativa distanzatemporale, unita alla completa inattività della società dal 2012, dimostra l'assenzadi qualsiasi attualità del pericolo sociale. La ricorrente ha inoltre fornito pienacollaborazione alle autorità giudiziarie consegnando tutta la documentazione inpossesso e rendendosi disponibile a rendere dichiarazioni nel corso dell'audizionedavanti al curatore fallimentare.Dalle stesse risultanze processuali emerge poi chiaramente che l'imputata harivestito un ruolo meramente formale nella gestione societaria agendo qualeprestanome del padre che era il reale amministratore di fatto. Tale circostanza,riconosciuta dalla stessa Corte d'appello quando afferma che l'imputata era meraprestanome del padre, avrebbe dovuto costituire elemento di favore nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio.La motivazione della Corte territoriale risulta insufficiente e contraddittoriaquando, da un lato, riconosce il ruolo marginale della ricorrente, dall'altro, nega levalorizzazione degli elementi favorevoli sopra evidenziati.2.3.Col terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell'art. 40, comma 2, c.p.e dell'art. 223 LF, lamentando l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo deldolo dell'amministratore prestanome. La Corte di appello ha erroneamente ritenutosufficiente la mera qualifica formale di amministratore per configurare laresponsabilità penale della ricorrente senza dimostrare la specifica consapevolezzadell'elemento soggettivo doloso richiesto dalla fattispecie incriminatrice.Nel caso di specie, dalle stesse risultanze processuali emergeinequivocabilmente che la ricorrente ha rivestito un ruolo meramente formaleagendo quale prestanome del padre che era il reale gestore della società difamiglia, la stessa ricorrente ha dichiarato di essere una semplice curatrice e che ladirezione era del padre, confessando la propria estraneità alla gestione effettiva.La Corte di appello si limita ad affermare che la ricorrente non era unasemplice prestanome senza fornire elementi concreti che dimostrino la sua effettivaconsapevolezza delle condotte distrattive limitandosi a generiche affermazioni privedi riscontro probatorio. Laddove la consapevolezza deve essere dimostrata2.4.Col quarto motivo deduce vizi di motivazione, per contraddittorietà emanifesta illogicità. Nella valutazione complessiva della fattispecie la sentenzaimpugnata è affetta da grave vizio di motivazione per contraddittorietà e manifestaillogicità, particolarmente evidente nella parte in cui la Corte di appello riconosce,da un lato, il ruolo marginale della ricorrente, la natura meramente formale dellasua posizione, dall'altro, ne afferma la piena responsabilità penale senza fornireadeguata spiegazione di tale apparente contraddizione.La motivazione risulta inoltre manifestamente illogica quando non consideraadeguatamente il dato cronologico fondamentale rappresentato dalla completainattività della società dal 2012 e della dichiarazione di fallimento avvenuta soltantonel 2019, de plano, ad opera della Camera di Commercio, senza alcuna iniziativadell'autorità giudiziaria o dei creditori, a riprova che i creditori erano statisoddisfatti. Tale circostanza temporale assume particolare rilevanza in relazioneall'elemento soggettivo del dolo poiché dimostra l'assenza di qualsiasiconsapevolezza da parte della ricorrente circa la possibilità di un futuro fallimento,essendo la società rimasta completamente inattiva per oltre sette anni senza che simanifestasse alcuna situazione di crisi e di insolvenza. Ad ulteriore riprova diquanto si afferma valga l'affermazione resa dalla ricorrente in sede di audizione conil curatore, la quale, seppur candidamente, afferma che per lei una volta dismessigli immobili la società non esisteva più, affermazione che comprova il ruolo diprestanome e che va inquadrata anche rispetto al livello culturale della imputata, inuno all'essere la stessa affidata ai due consulenti, i quali avevano di fatto seguito leoperazioni di dismissione e gli accordi con i creditori.La Corte di appello ha inoltre omesso di considerare che le operazionicontestate si inserivano in un contesto di regolare dismissione del patrimoniosocietario condotta con l'assistenza di professionisti qualificati e finalizzata alsoddisfacimento dei creditori come emerge dalla stessa relazione del curatorefallimento.2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionelamentando l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.in relazione all’audizione di testimoni decisivi ai fini del decidere, nonché violazionee falsa applicazione dell'art. 603 anche in relazione all'art. 438 del codice di rito,rappresentando l'insussistenza di una incompatibilità tra il rito abbreviato e larinnovazione istruttoria. Si lamenta, in particolare, l'omesso esercizio dei poteri exufficio da parte della Corte di merito.La sentenza impugnata è affetta da grave violazione di legge e vizio dimotivazione nella parte in cui ha erroneamente rigettato la richiesta di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale per l'audizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e delragioniere [OSCURATO:PERSONA], testimoni decisivi ai fini dell'accertamento dellaresponsabilità dell'imputata, fondando il diniego su un'erronea interpretazione dellenorme processuali applicabili al rito abbreviato.La difesa della ricorrente aveva specificamente richiesto nell'atto di appello larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione dei suindicatiprofessionisti che avevano seguito le operazioni di dismissione del patrimonioimmobiliare della società e il soddisfacimento dei creditori, come comprovato dallarelazione ex art. 33 LF. Tale richiesta era fondata sull'art. 603, comma 1, cherimanda al giudice il potere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentalesu richiesta di parte se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.L’errore della Corte di appello si sostanzia in un'errata valutazione ed erroneainterpretazione della legge penale. Ritiene la Corte che vi sia una un'incompatibilitàtra richiesta e rito abbreviato prescelto. Ebbene una tale preclusione non è previstanel codice di rito.Nel caso di specie correttamente è stata dunque formulata la richiesta nell'attodi gravame e le testimonianze che si sollecitavano avevano carattere di assolutadecisività ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputata. E ciò inrelazione alla natura delle operazioni contestate, agli accordi transattivi intervenuticon i creditori (i testimoni richiesti avrebbero potuto riferire sui diversi accorditransattivi con i creditori sottoscritti dalla società all'epoca dei fatti, elementodecisivo per dimostrare la natura regolare delle operazioni e l'assenza di intentofraudolento), al soddisfacimento dei creditori (le testimonianze avrebbero potutoanche chiarire le modalità e l'effettività del soddisfacimento dei creditori attraversole operazioni contestate, elemento fondamentale per escludere la natura distrattivadelle condotte nel caso di specie).L’omessa ammissione delle testimonianze richieste ha comportato unaviolazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e 6 Cedu.La Corte di appello ha poi erroneamente interpretato l'art. 603 c.p.p., ritenendoche la scelta del rito abbreviato precluda automaticamente la rinnovazionedell'istruttoria in appello. Tale interpretazione contrasta col dato normativo e con iprincipi giurisprudenziali consolidati. Nel caso di specie, le testimonianze richiestenon erano state assunte nel giudizio di primo grado per omissione del curatorefallimentare che aveva espressamente dichiarato di non aver mai contattato iprofessionisti che avevano seguito le operazioni contestate. Tale circostanzarendeva le testimonianze decisive per una corretta ricostruzione dei fatti.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, pur presentando diversi profili diinammissibilità.Attraverso i vizi dedotti, in un ordine logico-giuridico invertito, in buonasostanza il ricorso tende ad accreditare l'idea che le operazioni contestate ravvisatedai giudici di merito siano in realtà da ricondursi ad – un’unica - attività diliquidazione del patrimonio della società finalizzata al pagamento dei creditori, cheaveva comportato l’avvio della società all'inattività, tant'è che il fallimento venivadichiarato non già sulla base di ricorsi dei creditori ma de plano ad opera dellaCamera di Commercio.1.1.Tale argomento di fondo è comune a quasi tutti i motivi articolati, a partiredal quinto, la cui valutazione è evidentemente preliminare rispetto agli altri,ponendo una questione processuale il cui accoglimenti comporterebbel’assorbimento degli altri motivi di ricorso.Con tale motivo ci si duole del fatto che la Corte di appello, rigettando larichiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., nonavrebbe consentito di dimostrare la liquidazione del patrimonio societario e ilpagamento, col ricavato, dei debiti della società, circostanze ritenute decisive dalladifesa e quindi erroneamente pretermesse dal giudizio.Tuttavia il ricorrente non considera che, come ha avuto di affermare conorientamento costante questa Corte, nel giudizio di appello avverso la sentenzaresa – come nel caso di specie - all'esito di rito abbreviato è ammessa larinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione dellaprova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sullavalutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di provasopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tenerconto della "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare uneffettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopraindicata (Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 04/12/2024, dep. 23/01/2025, Rv. 287482 –02).Laddove nel caso di specie non si verte nel caso della prova nuovasopravvenuta, con la conseguenza che la valutazione che il giudice di appello, cui èrimessa tale valutazione, doveva effettuare – e ha di fatto effettuato nel caso dispecie - rimane strettamente ancorata all'assoluta necessità dell'integrazioneprobatoria richiesta.Nella giurisprudenza di questa Corte è invero consolidato il principio secondocui nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione diprove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori dicui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazionedell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta. Nel giudizio di appelloconseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primogrado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3,cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari perl'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solosollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti (Sez. 2,Sentenza n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 51901del 19/09/2019, Rv. 278061 – 01).Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono dunque titolari di una merafacoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice"ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p.,alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidonosu tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep.2022, Granato, Rv. 282585).E che questa sia l’interpretazione corretta trae conferma dal nuovo comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. come riformulato ad opera del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, alla stregua del quale, in caso di giudizio abbreviato, il giudice diappello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base del diversoapprezzamento di una prova dichiarativa, è tenuto a rinnovarne l'assunzione solo sesia stata assunta all’esito di integrazione istruttoria su richiesta di parte ai sensidell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441,comma 5, cod. proc. pen. (così Sez. 5, Sentenza n. 16423 del 20/03/2024, Rv.286266 – 01 che ha affermato che in tema di giudizio abbreviato, il giudice diappello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sullabase del diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, successivamente allasostituzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, è tenuto a rinnovare, anche d'ufficio, solo l'assunzione dellaprova ritenuta decisiva oggetto di integrazione istruttoria su richiesta di parte aisensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441,comma 5, cod proc. pen.).Tale impostazione, innanzitutto normativa e poi giurisprudenziale - che, tenutoconto della natura contratta del giudizio abbreviato, opzionato dall’imputato, haavvertito l’esigenza di limitare, nonostante si versi in ipotesi di riforma di pronunciaassolutoria, l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello al solo casoin cui essa sia stata assunta all’esito di integrazione probatoria - è certamenteindicativa del particolare statuto che connota il giudizio abbreviato anche in secondogrado.D’altra parte, nel caso di specie, l’opzione per l’abbreviato non era statasubordinata all’assunzione della prova testimoniale richiesta poi, per stessaammissione difensiva, solo con l’atto di appello (adducendosi, a giustificazione nonaffatto comprensibile, che nel caso di specie, “le testimonianze richieste non eranostate assunte nel giudizio di primo grado per omissione del curatore fallimentareche aveva espressamente dichiarato di non aver mai contattato i professionisti cheavevano seguito le operazioni contestate). Né, tanto meno, risulta sollecitato, dallaparte, in primo grado, il potere di integrazione istruttoria del giudice. Sicché non vierano ragioni di contesto processuale specifiche che avrebbero dovuto indurre laCorte di merito a valutare diversamente o addirittura ad accogliere la richiesta dirinnovazione dibattimentale avanzata dalla difesa solo in appello.Se è vero poi che la natura del giudizio abbreviato non preclude di per sé lapossibilità di rinnovazione dell'istruttoria in appello, essendo comunque rimessa algiudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta,come ammette la stessa difesa, è anche vero che nel caso di specie la Corte diappello non si è fermata alla rilevazione dello sbarramento per il tipo di giudizioscelto in primo grado, implicante la valutazione allo stato degli atti, ma ha anchespiegato che la prova richiesta non era necessaria in quanto, essa Corte, era già ingrado di decidere allo stato degli atti (emergendo già, peraltro, come si dirà, moltedelle circostanze che la difesa intendeva dimostrare).A ciò la difesa frappone l’assoluta necessità delle testimonianze che sisollecitavano ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputata. I testiavrebbero potuto riferire in ordine alla natura delle operazioni contestate, agliaccordi transattivi intervenuti con i creditori (elemento decisivo per dimostrare lanatura regolare delle operazioni e l'assenza di intento fraudolento), alsoddisfacimento dei creditori (le testimonianze avrebbero potuto anche chiarire lemodalità e l'effettività del soddisfacimento dei creditori attraverso le operazionicontestate, elemento fondamentale per escludere la natura distrattiva dellecondotte nel caso di specie).Tuttavia, la valutazione che viene sviluppata nella sentenza impugnata non solosi aggancia ad una ricostruzione non compatibile nella sua struttura portante conquella che la ricorrente tardivamente avrebbe inteso introdurre in appello dopoavere in primo grado optato per il giudizio abbreviato, ma risulta anche congrua egià adeguatamente argomentata rispetto ai punti di criticità evidenziati dalla difesa.Laddove, peraltro, le circostanze di fatto che con la richiesta istruttoria si sarebberovoluto accreditare, avrebbero, forse, ancor meglio, potuto essere dimostratedifensiva, di accordi transattivi e pagamenti di debiti che si collocherebberonell’ambito di “un piano regolare di liquidazione assistito da professionistiqualificati”.1.2. Il terzo e quarto motivo di ricorso che lamentano l’erronea valutazionedell’elemento soggettivo del reato anche alla luce del ruolo meramente formaledella ricorrente, sono proprio inammissibili.Essi, invero, a fronte della complessa vicenda come tratteggiata, in tutti i suoipassaggi ricostruttivi, innanzitutto nella sentenza di primo grado, e riprodotta, siapure in sintesi, in quella di secondo grado, si limitano a dolersi della insufficienza econtraddittorietà della motivazione della Corte di appello senza considerare lacomplessiva ricostruzione emergente dalla doppia conforme.Le questioni del ruolo meramente formale che l’imputata avrebbe rivestitoall’interno della società (che di fatto sarebbe stata amministrata da suo padre), edella mancanza di consapevolezza, in capo ad essa, in ordine ai fatti contestati ealla possibilità di un futuro fallimento (per avere, tra l’altro, la stessa, per il suolivello culturale, ritenuto che una volta dismessi gli immobili la società non esistessepiù), sono, in realtà, tutte questioni già affrontate e risolte dai giudici di merito conargomenti che danno conto dell’effettivo ruolo svolto dalla ricorrente anche conriferimento alle condotte specifiche oggetto d’imputazione.Basti pensare che alcune delle distrazioni sono state effettuate con assegni esono costituite da versamenti di somme in favore della ricorrente. Sicche la Corte diappello si è limitata al riguardo ad osservare che, in definitiva, la circostanza checreditori della società vennero soddisfatti non ha impedito all'amministratore dicompiere consapevolmente anche gli atti di distrazione contestati nel capod'imputazione (essendo, in buona sostanza, emerso che i cospicui proventi derivatidalle vendite degli immobili, del 2011 e del 2012, furono destinati, oltre che apagare il mutuo e alcuni creditori, in gran parte, anche alla distrazione, o perchéconfluiti, senza giustificazione, direttamente nelle tasche di soggetti terzi, anche persoddisfare esigenze personali della stessa ricorrente, o comunque dispersi dopol’acquisizione in contanti o per assegno secondo logiche non riconducibili agliinteressi giuridici della società, rispetto ai quali l’imputata, già nel corsodell’audizione del 2019 davanti al curatore, secondo quanto si precisa nellasentenza impugnata, non aveva saputo offrire alcun riscontro di segno contrario.).In conclusione, i giudici di merito hanno ritenuto – in particolare quelli di primogrado che hanno svolto una dettagliata e puntuale ricostruzione riguardo allecondotte oggetto d’imputazione e al ruolo della ricorrente (socio unico edamministratore della società) - che l’ipotesi che le somme mancanti, o comunquecontabilizzate come credito nei confronti del socio, potessero essere stateeffettivamente utilizzate per onorare impegni assunti dalla società nei confronti dicreditori delle altre società di famiglia, come riferito dall'imputata (ipotesi che arigore comunque non esclude la distrazione), è risultata comunque contraddettadalle rilevazioni registrate nel giornale contabile, da cui è apparso piuttosto che lesomme in esame furono utilizzate per estinguere obbligazioni non della fallita madella sua socia o dei familiari di questa, o che delle stesse comunque beneficiaronoterzi non meglio identificati.A fronte di tale ricostruzione, ciò che i motivi in scrutinio tendono, ancora unavolta, ad accreditare riguardo al ruolo della ricorrente e alla sua buona fede, rimanedel tutto genericamente inconferente. D’altra parte, secondo quanto riporta lostesso ricorso, la stessa imputata non avrebbe ricondotto il suo ruolo a quello dimera testa di legno, avendo ammesso di essere stata una “curatrice”, sia purerispetto alle direttive del padre.Né d’altronde potrebbe assumere rilievo il disinteresse che l’imputata avrebbeavuto, dopo il 2012, nei confronti delle sorti della società ritenuta non più esistentea seguito della liquidazione degli immobili e la tacitazione dei creditori, laddove lasocietà continuava ad essere “in vita” non essendo stata posta in liquidazione nétanto meno cancellata dal Registro delle Imprese, tant’è che continuava adaccumulare debiti soprattutto verso il fisco (e veniva infine dichiarata fallita). Alriguardo la Corte di appello ha opportunamente concluso che il disinteressedell'amministratrice [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'esimere da responsabilità, deve esserepiuttosto stigmatizzato, avendo portato la società al fallimento (con un passivoaccertato pari a più di 2 milioni di euro, costituito soprattutto da debiti versol’Erario).In definitiva, le censure mosse col primo e terzo motivo presentano tratti diinammissibilità sia perché meramente reiterativi di questioni già esplicitate edadeguatamente affrontate da parte dei giudici di merito nella doppia conforme, siaperché si risolvono nella sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità a prodursi inuno sforzo rivalutativo degli elementi di prova posti a sostegno delle singolestatuizioni di condanna che, tuttavia, gli è istituzionalmente estraneo. Infatti, laverifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza dellamotivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanzeacquisite, né con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espressodai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultatiprobatori o sull'attendibilità delle fonti di prova, dovendo il controllo in parolaessere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicchéesse si sottraggono al sindacato di legittimità una volta accertato che il processoformativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamentonegativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico ovvero di un esameincompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 - dep. 08/02/2000, Alberti,Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv. 205643).1.3. Il primo motivo di ricorso, che deve a tal punto essere esaminato,contestando la sussistenza della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta,è infondato. Nel caso di specie emerge chiaramente che, di là delle singole condottedi distrazione che risultano avere ciascuna una propria specificità secondo quanto sirileva dalla stessa lettura del capo d’imputazione, i fatti oggetto di contestazionesono sia quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale che quelli di bancarottaimpropria per operazioni dolose, ed è pacifico che essi integrino distinte fattispecieautonoma di reato.È in ogni caso pacifico che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, èconfigurabile l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., anche nelcaso di più condotte distrattive compiute in continuità temporale ed aventi adoggetto lo stesso bene (nella specie, somme di denaro, Sez. 5, Sentenza n. 42750del 16/05/2017, Rv. 271013 - 01). E rispetto a quelle del caso di specie nonpotrebbe, di certo, assumere rilievo la mera circostanza che esse si siano inseritenell’ambito di una liquidazione del patrimonio della società solo in parte finalizzataal soddisfacimento dei creditori sociali, essendo rimaste distinte anche sul pianoontologico le diverse condotte distrattive ravvisate (l’aumento per tale aggravante èstato d’altronde pari a soli mesi sei di reclusione su una pena base di anni tre emesi sei di reclusione).1.4.Non può che essere valutato per ultimo il motivo sulle attenuantigeneriche che logicamente e giuridicamente segue quelli di cui ai punti cheprecedono.Esso è privo di pregio, avendo entrambi i giudici di merito ritenuto chedovessero assumere ruolo assorbente nell’ambito della valutazione in argomento iplurimi e specifici precedenti penali (anche per rati tributari e fallimentari) risultantia carico dell’imputata.È solo il caso di aggiungere che «la sussistenza di circostanze attenuantirilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e puòessere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderantidella propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché noncontraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato» (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Si è ancheaffermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuantigeneriche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicatidall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o menoil riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di essopuò essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv249163).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10973/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 100/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che dopo avere esposto i motivi di ricorso, ne ha chiestol'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, all’esito ditrattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado,in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarata colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarottaimpropria per operazioni dolose.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ederronea applicazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, in relazione all'aggravante dellapluralità dei fatti di bancarotta. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenutosussistente l'aggravante in parola sulla base della mera molteplicità delle operazionicontestate: distrazioni attraverso assegni circolari, cessioni immobiliari sottocosto,omesso versamento di imposte; senza considerare che tali condotte si inserisconoin un contesto unitario di dismissione del patrimonio societario finalizzato alsoddisfacimento dei creditori e alla sua liquidazione e alla liquidazione dell'attivitàimprenditoriale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la circostanzaaggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare, che configurala cosiddetta continuazione fallimentare, è applicabile esclusivamente in presenza diuna pluralità di fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima proceduraconcorsuale; tuttavia tale aggravante non trova applicazione quando le condotte –come nel caso di specie – al più si sostanziano in un'azione unitaria caratterizzatada una pluralità di atti omogenei che ledono il medesimo bene giuridico.2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego dellecircostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha completamente omesso diconsiderare una serie di elementi favorevoli di particolare rilevanza che avrebberodovuto condurre al riconoscimento delle attenuanti generiche: la distanzatemporale dei fatti contestati e l'assenza di attualità del pericolo sociale, la provadocumentale delle reali condizioni oggettive in cui versa la famiglia dell'imputata,orfana di padre, che cura da sola l'anziana madre, la prova documentale che lastessa ha già fornito prova di reinserimento sociale, rispetto delle prescrizioniimpartite per una precedente messa alla prova conclusasi con esito positivo, lacircostanza che al di fuori dei fatti connessi alla gestione delle società operata illotempore dal padre la stessa non si è mai resa colpevole di alcun reato. I fattioggetto di contestazione risalgono al lontano periodo 2011/2012 quindi oltre 13anni fa, mentre la dichiarazione di fallimento è intervenuta soltanto nel settembre2019, de plano ad opera della Camera di Commercio. Tale significativa distanzatemporale, unita alla completa inattività della società dal 2012, dimostra l'assenzadi qualsiasi attualità del pericolo sociale. La ricorrente ha inoltre fornito pienacollaborazione alle autorità giudiziarie consegnando tutta la documentazione inpossesso e rendendosi disponibile a rendere dichiarazioni nel corso dell'audizionedavanti al curatore fallimentare.Dalle stesse risultanze processuali emerge poi chiaramente che l'imputata harivestito un ruolo meramente formale nella gestione societaria agendo qualeprestanome del padre che era il reale amministratore di fatto. Tale circostanza,riconosciuta dalla stessa Corte d'appello quando afferma che l'imputata era meraprestanome del padre, avrebbe dovuto costituire elemento di favore nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio.La motivazione della Corte territoriale risulta insufficiente e contraddittoriaquando, da un lato, riconosce il ruolo marginale della ricorrente, dall'altro, nega levalorizzazione degli elementi favorevoli sopra evidenziati.2.3.Col terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell'art. 40, comma 2, c.p.e dell'art. 223 LF, lamentando l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo deldolo dell'amministratore prestanome. La Corte di appello ha erroneamente ritenutosufficiente la mera qualifica formale di amministratore per configurare laresponsabilità penale della ricorrente senza dimostrare la specifica consapevolezzadell'elemento soggettivo doloso richiesto dalla fattispecie incriminatrice.Nel caso di specie, dalle stesse risultanze processuali emergeinequivocabilmente che la ricorrente ha rivestito un ruolo meramente formaleagendo quale prestanome del padre che era il reale gestore della società difamiglia, la stessa ricorrente ha dichiarato di essere una semplice curatrice e che ladirezione era del padre, confessando la propria estraneità alla gestione effettiva.La Corte di appello si limita ad affermare che la ricorrente non era unasemplice prestanome senza fornire elementi concreti che dimostrino la sua effettivaconsapevolezza delle condotte distrattive limitandosi a generiche affermazioni privedi riscontro probatorio. Laddove la consapevolezza deve essere dimostrata2.4.Col quarto motivo deduce vizi di motivazione, per contraddittorietà emanifesta illogicità. Nella valutazione complessiva della fattispecie la sentenzaimpugnata è affetta da grave vizio di motivazione per contraddittorietà e manifestaillogicità, particolarmente evidente nella parte in cui la Corte di appello riconosce,da un lato, il ruolo marginale della ricorrente, la natura meramente formale dellasua posizione, dall'altro, ne afferma la piena responsabilità penale senza fornireadeguata spiegazione di tale apparente contraddizione.La motivazione risulta inoltre manifestamente illogica quando non consideraadeguatamente il dato cronologico fondamentale rappresentato dalla completainattività della società dal 2012 e della dichiarazione di fallimento avvenuta soltantonel 2019, de plano, ad opera della Camera di Commercio, senza alcuna iniziativadell'autorità giudiziaria o dei creditori, a riprova che i creditori erano statisoddisfatti. Tale circostanza temporale assume particolare rilevanza in relazioneall'elemento soggettivo del dolo poiché dimostra l'assenza di qualsiasiconsapevolezza da parte della ricorrente circa la possibilità di un futuro fallimento,essendo la società rimasta completamente inattiva per oltre sette anni senza che simanifestasse alcuna situazione di crisi e di insolvenza. Ad ulteriore riprova diquanto si afferma valga l'affermazione resa dalla ricorrente in sede di audizione conil curatore, la quale, seppur candidamente, afferma che per lei una volta dismessigli immobili la società non esisteva più, affermazione che comprova il ruolo diprestanome e che va inquadrata anche rispetto al livello culturale della imputata, inuno all'essere la stessa affidata ai due consulenti, i quali avevano di fatto seguito leoperazioni di dismissione e gli accordi con i creditori.La Corte di appello ha inoltre omesso di considerare che le operazionicontestate si inserivano in un contesto di regolare dismissione del patrimoniosocietario condotta con l'assistenza di professionisti qualificati e finalizzata alsoddisfacimento dei creditori come emerge dalla stessa relazione del curatorefallimento.2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionelamentando l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.in relazione all’audizione di testimoni decisivi ai fini del decidere, nonché violazionee falsa applicazione dell'art. 603 anche in relazione all'art. 438 del codice di rito,rappresentando l'insussistenza di una incompatibilità tra il rito abbreviato e larinnovazione istruttoria. Si lamenta, in particolare, l'omesso esercizio dei poteri exufficio da parte della Corte di merito.La sentenza impugnata è affetta da grave violazione di legge e vizio dimotivazione nella parte in cui ha erroneamente rigettato la richiesta di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale per l'audizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e delragioniere [OSCURATO:PERSONA], testimoni decisivi ai fini dell'accertamento dellaresponsabilità dell'imputata, fondando il diniego su un'erronea interpretazione dellenorme processuali applicabili al rito abbreviato.La difesa della ricorrente aveva specificamente richiesto nell'atto di appello larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione dei suindicatiprofessionisti che avevano seguito le operazioni di dismissione del patrimonioimmobiliare della società e il soddisfacimento dei creditori, come comprovato dallarelazione ex art. 33 LF. Tale richiesta era fondata sull'art. 603, comma 1, cherimanda al giudice il potere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentalesu richiesta di parte se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.L’errore della Corte di appello si sostanzia in un'errata valutazione ed erroneainterpretazione della legge penale. Ritiene la Corte che vi sia una un'incompatibilitàtra richiesta e rito abbreviato prescelto. Ebbene una tale preclusione non è previstanel codice di rito.Nel caso di specie correttamente è stata dunque formulata la richiesta nell'attodi gravame e le testimonianze che si sollecitavano avevano carattere di assolutadecisività ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputata. E ciò inrelazione alla natura delle operazioni contestate, agli accordi transattivi intervenuticon i creditori (i testimoni richiesti avrebbero potuto riferire sui diversi accorditransattivi con i creditori sottoscritti dalla società all'epoca dei fatti, elementodecisivo per dimostrare la natura regolare delle operazioni e l'assenza di intentofraudolento), al soddisfacimento dei creditori (le testimonianze avrebbero potutoanche chiarire le modalità e l'effettività del soddisfacimento dei creditori attraversole operazioni contestate, elemento fondamentale per escludere la natura distrattivadelle condotte nel caso di specie).L’omessa ammissione delle testimonianze richieste ha comportato unaviolazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e 6 Cedu.La Corte di appello ha poi erroneamente interpretato l'art. 603 c.p.p., ritenendoche la scelta del rito abbreviato precluda automaticamente la rinnovazionedell'istruttoria in appello. Tale interpretazione contrasta col dato normativo e con iprincipi giurisprudenziali consolidati. Nel caso di specie, le testimonianze richiestenon erano state assunte nel giudizio di primo grado per omissione del curatorefallimentare che aveva espressamente dichiarato di non aver mai contattato iprofessionisti che avevano seguito le operazioni contestate. Tale circostanzarendeva le testimonianze decisive per una corretta ricostruzione dei fatti.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, pur presentando diversi profili diinammissibilità.Attraverso i vizi dedotti, in un ordine logico-giuridico invertito, in buonasostanza il ricorso tende ad accreditare l'idea che le operazioni contestate ravvisatedai giudici di merito siano in realtà da ricondursi ad – un’unica - attività diliquidazione del patrimonio della società finalizzata al pagamento dei creditori, cheaveva comportato l’avvio della società all'inattività, tant'è che il fallimento venivadichiarato non già sulla base di ricorsi dei creditori ma de plano ad opera dellaCamera di Commercio.1.1.Tale argomento di fondo è comune a quasi tutti i motivi articolati, a partiredal quinto, la cui valutazione è evidentemente preliminare rispetto agli altri,ponendo una questione processuale il cui accoglimenti comporterebbel’assorbimento degli altri motivi di ricorso.Con tale motivo ci si duole del fatto che la Corte di appello, rigettando larichiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., nonavrebbe consentito di dimostrare la liquidazione del patrimonio societario e ilpagamento, col ricavato, dei debiti della società, circostanze ritenute decisive dalladifesa e quindi erroneamente pretermesse dal giudizio.Tuttavia il ricorrente non considera che, come ha avuto di affermare conorientamento costante questa Corte, nel giudizio di appello avverso la sentenzaresa – come nel caso di specie - all'esito di rito abbreviato è ammessa larinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione dellaprova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sullavalutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di provasopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tenerconto della "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare uneffettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopraindicata (Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 04/12/2024, dep. 23/01/2025, Rv. 287482 –02).Laddove nel caso di specie non si verte nel caso della prova nuovasopravvenuta, con la conseguenza che la valutazione che il giudice di appello, cui èrimessa tale valutazione, doveva effettuare – e ha di fatto effettuato nel caso dispecie - rimane strettamente ancorata all'assoluta necessità dell'integrazioneprobatoria richiesta.Nella giurisprudenza di questa Corte è invero consolidato il principio secondocui nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione diprove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori dicui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazionedell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta. Nel giudizio di appelloconseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primogrado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3,cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari perl'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solosollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti (Sez. 2,Sentenza n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 51901del 19/09/2019, Rv. 278061 – 01).Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono dunque titolari di una merafacoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice"ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p.,alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidonosu tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep.2022, Granato, Rv. 282585).E che questa sia l’interpretazione corretta trae conferma dal nuovo comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. come riformulato ad opera del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, alla stregua del quale, in caso di giudizio abbreviato, il giudice diappello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base del diversoapprezzamento di una prova dichiarativa, è tenuto a rinnovarne l'assunzione solo sesia stata assunta all’esito di integrazione istruttoria su richiesta di parte ai sensidell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441,comma 5, cod. proc. pen. (così Sez. 5, Sentenza n. 16423 del 20/03/2024, Rv.286266 – 01 che ha affermato che in tema di giudizio abbreviato, il giudice diappello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sullabase del diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, successivamente allasostituzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, è tenuto a rinnovare, anche d'ufficio, solo l'assunzione dellaprova ritenuta decisiva oggetto di integrazione istruttoria su richiesta di parte aisensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441,comma 5, cod proc. pen.).Tale impostazione, innanzitutto normativa e poi giurisprudenziale - che, tenutoconto della natura contratta del giudizio abbreviato, opzionato dall’imputato, haavvertito l’esigenza di limitare, nonostante si versi in ipotesi di riforma di pronunciaassolutoria, l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello al solo casoin cui essa sia stata assunta all’esito di integrazione probatoria - è certamenteindicativa del particolare statuto che connota il giudizio abbreviato anche in secondogrado.D’altra parte, nel caso di specie, l’opzione per l’abbreviato non era statasubordinata all’assunzione della prova testimoniale richiesta poi, per stessaammissione difensiva, solo con l’atto di appello (adducendosi, a giustificazione nonaffatto comprensibile, che nel caso di specie, “le testimonianze richieste non eranostate assunte nel giudizio di primo grado per omissione del curatore fallimentareche aveva espressamente dichiarato di non aver mai contattato i professionisti cheavevano seguito le operazioni contestate). Né, tanto meno, risulta sollecitato, dallaparte, in primo grado, il potere di integrazione istruttoria del giudice. Sicché non vierano ragioni di contesto processuale specifiche che avrebbero dovuto indurre laCorte di merito a valutare diversamente o addirittura ad accogliere la richiesta dirinnovazione dibattimentale avanzata dalla difesa solo in appello.Se è vero poi che la natura del giudizio abbreviato non preclude di per sé lapossibilità di rinnovazione dell'istruttoria in appello, essendo comunque rimessa algiudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta,come ammette la stessa difesa, è anche vero che nel caso di specie la Corte diappello non si è fermata alla rilevazione dello sbarramento per il tipo di giudizioscelto in primo grado, implicante la valutazione allo stato degli atti, ma ha anchespiegato che la prova richiesta non era necessaria in quanto, essa Corte, era già ingrado di decidere allo stato degli atti (emergendo già, peraltro, come si dirà, moltedelle circostanze che la difesa intendeva dimostrare).A ciò la difesa frappone l’assoluta necessità delle testimonianze che sisollecitavano ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputata. I testiavrebbero potuto riferire in ordine alla natura delle operazioni contestate, agliaccordi transattivi intervenuti con i creditori (elemento decisivo per dimostrare lanatura regolare delle operazioni e l'assenza di intento fraudolento), alsoddisfacimento dei creditori (le testimonianze avrebbero potuto anche chiarire lemodalità e l'effettività del soddisfacimento dei creditori attraverso le operazionicontestate, elemento fondamentale per escludere la natura distrattiva dellecondotte nel caso di specie).Tuttavia, la valutazione che viene sviluppata nella sentenza impugnata non solosi aggancia ad una ricostruzione non compatibile nella sua struttura portante conquella che la ricorrente tardivamente avrebbe inteso introdurre in appello dopoavere in primo grado optato per il giudizio abbreviato, ma risulta anche congrua egià adeguatamente argomentata rispetto ai punti di criticità evidenziati dalla difesa.Laddove, peraltro, le circostanze di fatto che con la richiesta istruttoria si sarebberovoluto accreditare, avrebbero, forse, ancor meglio, potuto essere dimostratedifensiva, di accordi transattivi e pagamenti di debiti che si collocherebberonell’ambito di “un piano regolare di liquidazione assistito da professionistiqualificati”.1.2. Il terzo e quarto motivo di ricorso che lamentano l’erronea valutazionedell’elemento soggettivo del reato anche alla luce del ruolo meramente formaledella ricorrente, sono proprio inammissibili.Essi, invero, a fronte della complessa vicenda come tratteggiata, in tutti i suoipassaggi ricostruttivi, innanzitutto nella sentenza di primo grado, e riprodotta, siapure in sintesi, in quella di secondo grado, si limitano a dolersi della insufficienza econtraddittorietà della motivazione della Corte di appello senza considerare lacomplessiva ricostruzione emergente dalla doppia conforme.Le questioni del ruolo meramente formale che l’imputata avrebbe rivestitoall’interno della società (che di fatto sarebbe stata amministrata da suo padre), edella mancanza di consapevolezza, in capo ad essa, in ordine ai fatti contestati ealla possibilità di un futuro fallimento (per avere, tra l’altro, la stessa, per il suolivello culturale, ritenuto che una volta dismessi gli immobili la società non esistessepiù), sono, in realtà, tutte questioni già affrontate e risolte dai giudici di merito conargomenti che danno conto dell’effettivo ruolo svolto dalla ricorrente anche conriferimento alle condotte specifiche oggetto d’imputazione.Basti pensare che alcune delle distrazioni sono state effettuate con assegni esono costituite da versamenti di somme in favore della ricorrente. Sicche la Corte diappello si è limitata al riguardo ad osservare che, in definitiva, la circostanza checreditori della società vennero soddisfatti non ha impedito all'amministratore dicompiere consapevolmente anche gli atti di distrazione contestati nel capod'imputazione (essendo, in buona sostanza, emerso che i cospicui proventi derivatidalle vendite degli immobili, del 2011 e del 2012, furono destinati, oltre che apagare il mutuo e alcuni creditori, in gran parte, anche alla distrazione, o perchéconfluiti, senza giustificazione, direttamente nelle tasche di soggetti terzi, anche persoddisfare esigenze personali della stessa ricorrente, o comunque dispersi dopol’acquisizione in contanti o per assegno secondo logiche non riconducibili agliinteressi giuridici della società, rispetto ai quali l’imputata, già nel corsodell’audizione del 2019 davanti al curatore, secondo quanto si precisa nellasentenza impugnata, non aveva saputo offrire alcun riscontro di segno contrario.).In conclusione, i giudici di merito hanno ritenuto – in particolare quelli di primogrado che hanno svolto una dettagliata e puntuale ricostruzione riguardo allecondotte oggetto d’imputazione e al ruolo della ricorrente (socio unico edamministratore della società) - che l’ipotesi che le somme mancanti, o comunquecontabilizzate come credito nei confronti del socio, potessero essere stateeffettivamente utilizzate per onorare impegni assunti dalla società nei confronti dicreditori delle altre società di famiglia, come riferito dall'imputata (ipotesi che arigore comunque non esclude la distrazione), è risultata comunque contraddettadalle rilevazioni registrate nel giornale contabile, da cui è apparso piuttosto che lesomme in esame furono utilizzate per estinguere obbligazioni non della fallita madella sua socia o dei familiari di questa, o che delle stesse comunque beneficiaronoterzi non meglio identificati.A fronte di tale ricostruzione, ciò che i motivi in scrutinio tendono, ancora unavolta, ad accreditare riguardo al ruolo della ricorrente e alla sua buona fede, rimanedel tutto genericamente inconferente. D’altra parte, secondo quanto riporta lostesso ricorso, la stessa imputata non avrebbe ricondotto il suo ruolo a quello dimera testa di legno, avendo ammesso di essere stata una “curatrice”, sia purerispetto alle direttive del padre.Né d’altronde potrebbe assumere rilievo il disinteresse che l’imputata avrebbeavuto, dopo il 2012, nei confronti delle sorti della società ritenuta non più esistentea seguito della liquidazione degli immobili e la tacitazione dei creditori, laddove lasocietà continuava ad essere “in vita” non essendo stata posta in liquidazione nétanto meno cancellata dal Registro delle Imprese, tant’è che continuava adaccumulare debiti soprattutto verso il fisco (e veniva infine dichiarata fallita). Alriguardo la Corte di appello ha opportunamente concluso che il disinteressedell'amministratrice [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'esimere da responsabilità, deve esserepiuttosto stigmatizzato, avendo portato la società al fallimento (con un passivoaccertato pari a più di 2 milioni di euro, costituito soprattutto da debiti versol’Erario).In definitiva, le censure mosse col primo e terzo motivo presentano tratti diinammissibilità sia perché meramente reiterativi di questioni già esplicitate edadeguatamente affrontate da parte dei giudici di merito nella doppia conforme, siaperché si risolvono nella sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità a prodursi inuno sforzo rivalutativo degli elementi di prova posti a sostegno delle singolestatuizioni di condanna che, tuttavia, gli è istituzionalmente estraneo. Infatti, laverifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza dellamotivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanzeacquisite, né con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espressodai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultatiprobatori o sull'attendibilità delle fonti di prova, dovendo il controllo in parolaessere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicchéesse si sottraggono al sindacato di legittimità una volta accertato che il processoformativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamentonegativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico ovvero di un esameincompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 - dep. 08/02/2000, Alberti,Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv. 205643).1.3. Il primo motivo di ricorso, che deve a tal punto essere esaminato,contestando la sussistenza della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta,è infondato. Nel caso di specie emerge chiaramente che, di là delle singole condottedi distrazione che risultano avere ciascuna una propria specificità secondo quanto sirileva dalla stessa lettura del capo d’imputazione, i fatti oggetto di contestazionesono sia quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale che quelli di bancarottaimpropria per operazioni dolose, ed è pacifico che essi integrino distinte fattispecieautonoma di reato.È in ogni caso pacifico che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, èconfigurabile l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., anche nelcaso di più condotte distrattive compiute in continuità temporale ed aventi adoggetto lo stesso bene (nella specie, somme di denaro, Sez. 5, Sentenza n. 42750del 16/05/2017, Rv. 271013 - 01). E rispetto a quelle del caso di specie nonpotrebbe, di certo, assumere rilievo la mera circostanza che esse si siano inseritenell’ambito di una liquidazione del patrimonio della società solo in parte finalizzataal soddisfacimento dei creditori sociali, essendo rimaste distinte anche sul pianoontologico le diverse condotte distrattive ravvisate (l’aumento per tale aggravante èstato d’altronde pari a soli mesi sei di reclusione su una pena base di anni tre emesi sei di reclusione).1.4.Non può che essere valutato per ultimo il motivo sulle attenuantigeneriche che logicamente e giuridicamente segue quelli di cui ai punti cheprecedono.Esso è privo di pregio, avendo entrambi i giudici di merito ritenuto chedovessero assumere ruolo assorbente nell’ambito della valutazione in argomento iplurimi e specifici precedenti penali (anche per rati tributari e fallimentari) risultantia carico dell’imputata.È solo il caso di aggiungere che «la sussistenza di circostanze attenuantirilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e puòessere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderantidella propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché noncontraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato» (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Si è ancheaffermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuantigeneriche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicatidall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o menoil riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di essopuò essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv249163).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]