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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 43681/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bergamo applicava ad [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione ed C 400,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di resistenza a un pubblico ufficiale in concorso di cui al capo 1) dell'imputazione e di ricettazione di un'autovettura in concorso di cui al capo 2) dell'imputazione.

2. Avverso l'indicata sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei reati e all'attribuzione degli stessi all'imputato, nonché in ordine all'esclusione della sussistenza «di cause di non punibilità o di esclusione del reato», in quanto il Tribunale di Bergamo si sarebbe «riportato sic et simpliciter ai rilievi, alle prospettazioni ed alle congetture della P.G. operante».

3. In base al nuovo comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ciò rammentato, si deve rilevare che il motivo di doglianza, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.), non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (tra le tantissime: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).

Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] deciso il 05/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bergamo applicava ad [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione ed C 400,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di resistenza a un pubblico ufficiale in concorso di cui al capo 1) dell'imputazione e di ricettazione di un'autovettura in concorso di cui al capo 2) dell'imputazione. 2. Avverso l'indicata sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei reati e all'attribuzione degli stessi all'imputato, nonché in ordine all'esclusione della sussistenza «di cause di non punibilità o di esclusione del reato», in quanto il Tribunale di Bergamo si sarebbe «riportato sic et simpliciter ai rilievi, alle prospettazioni ed alle congetture della P.G. operante». 3. In base al nuovo comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che il motivo di doglianza, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.), non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (tra le tantissime: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] deciso il 05/1
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