CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25119/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 55 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: IVA -cessione azienda avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.2698/47/2015, depositata il 19 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 404/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che la ripresa a tassazione dell'IVA detratta sulle operazioni commerciali oggetto della contestazione erariale era fondata, in quanto tali operazioni concretavano un acquisto di azienda e non singole cessioni di beni. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi , poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 42, dPR 600/1973, eccependo la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di legittimazione del soggetto che l'ha sottoscritto. La censura è inammissibile. Evidente che l'eccezione è stata proposta soltanto in questo giudizio, è allora sufficiente ricordare il consolidato arresto giurisprudenziale secondo il quale «Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento - nella quale rientra il caso d i sua sottoscrizione da persona diversa da quelle indicate nel primo comma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e per la quale, peraltro, vale anche l'espressa previsione di cui al all'art. 61, secondo comma, del d.P.R. cit. - non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio» (Sez. 5- , Ordinanza n. 24669 del 14/09/2021, Rv. 662173 -01). Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione/falsa applicazione dell’art. 2555, cod. civ. e con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- si duole della violazione/falsa app licazione dell’art. 19, dPR 633/1972, poiché la CTR ha affermato che le operazioni commerciali oggetto di contestazione erano da ricondursi allo schema negoziale unitario della cessione di azienda e non a quello di individuali contratti di compravendita. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015). Con il mezzo in esame la ricorrente in realtà contesta la valutazione di merito data dal giudice tributario di appello in ordine alla portata giuridica/alla qualificazione delle operazioni commerciali de quibus, introducendo elementi contro fattuali che non possono senz'altro essere esaminati sostitutivamente in questa sede di legittimità. Con il quarto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta l'invalidità dell'avviso di accertamento impugnato in relazione al trattamento sanzionatorio. La censura è inammissibile. Non risulta che la società contribuente abbia riproposto tale eccezione ai sensi dell’art. 56, d.lgs 546/1992, sicchè deve ritenersi la medesima preclusa sin dal grado di appello, secondo il consolidato principio di diritto che «In tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l'onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui all'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale riproduce la norma dell'art. 346 cod. proc. civ., dettata per il processo ordinario. Pertanto, l'omessa riproposizione in appello di tali eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame» (Sez. 5, Sentenza n. 14925 del 06/07/2011, Rv. 618535 -01). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato