CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Torino il 25 novembre 2020 ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati di detenzione a fine di cessione e di cessione di cocaina, marijuana e hashish (capo A) e di detenzione a fine di cessione di marijuana (capo B), fatti entrambi commessi il 27 giugno 2020, qualificati i reati come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuto più grave quello sub lett. B), applicate le circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la continuazione e con la diminuzione per il rito. Ha anche ordinato la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia violazione di legge (art. 240, comma 3, cod. pen.). Sulla premessa che «il giudice del merito ha ordinato la confisca di quanto in sequestro» (p. 1 del ricorso), il ricorrente rammenta che la polizia giudiziaria ha a suo tempo sequestrato 6.130,00 euro nei confronti dell'imputato, ritiene mancare in atti qualsiasi elemento che consenta di ritenere che il denaro sia provento di attività illecita riconducibile alla cessione di stupefacente, che, trattandosi di comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è da escludersi che possa applicarsi la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12- sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, e che, al più potendosi disporre la confisca facoltativa, la somma di 6.100,00 euro sequestrata all'imputato non potrebbe considerarsi né profitto né prodotto del reato in contestazione. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 1.1. Osserva il Collegio che con ogni probabilità il Tribunale si è dimenticato del denaro in sequestro: infatti si legge, testualmente, nel dispositivo che si ordina «la confisca e la distruzione di quanto in sequestro» ed in motivazione che «Deve essere infine ordinata ex lege la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e del restante materiale in sequestro» (p. 2), mentre appare privo di senso logico distruggere denaro che non risulta essere falso. 1.2. Deve, tuttavia, prendersi atto che l'ordine di confisca e di distruzione è indistintamente diretto a tutto ciò che si trovi in sequestro nell'ambito del processo, dunque, anche al denaro.Ebbene, secondo tradizionale insegnamento, «Può costituire oggetto di confisca ex art. 240 cod. pen. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, legge stupef., non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall'art. 12 sexies del d.l. n. 306/92 conv. nella legge n. 356/92, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell'ipotesi particolare dalla medesima regolata di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità» (Sez. 4, n. 4214 del 15/03/200C), [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 216003; in termini, Sez. 4, n. 4844 del 02/12/2003, dep. 2004, Vuccisano, Rv. 229371; nello stesso senso, v. Sez. 3, n. 11962 del 16/12/2010, dep. 2011, Zarelli, Rv. 249741). Nel caso di specie è stata applicata pena su richiesta non solo in relazione alla detenzione a fine di cessione di stupefacente (capi A, prima parte, e B) ma anche per cessione (capo A, seconda parte), sicché può - astrattamente - confiscarsi il prezzo della vendita offrendo, secondo regola generale, idonea motivazione, motivazione che nel caso di specie è del tutto assente. Infatti, «In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato)» (Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247; in termini, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; più recentemente, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204, secondo cui «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato»). Si è inoltre, assai recentemente, puntualizzato che «In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica» (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281358; nello stesso senso, Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Musaku, Rv. 260879, secondo cui «In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica»). 2-Discende dalle considerazioni svolte la statuizione in dispositivo. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro e rinvia al Tribunale di Torino per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 29/09/2021. Il CoP\s u li re estensore Il P