CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento iscritto al n. 4063/2023R.G. pendente tra: [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, rappresentata e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] quest’ultimo in porprio. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 5/c Napoli. Intimato per la correzione dell’errore materiale della ordinanza della Corte di Cassazione n. 3658del 7. 2. 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 2024 dal presidente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, vistala segnalazione depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, per la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 3658 del 7. 2. 2023, nella parte in cui, nella intestazione, ha indicato come codifensore, insieme all’Avv. R.G. N. 4063/2024.[OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui con la memoria depositata in data 9. 1. 2023 si era segnalata l’avvenutacancellazione dall’albo professionale, e per avere omesso, nel dispositivo, di liquidare le spese direttamente in favore del difensore rimasto, dichiaratosi nella suddetta memoria antistatario; premesso che, alla luce del provvedimento del Presidente di questa Sezione del 21.2. 2023, la richiesta non integra un autonomo ricorso ma è volta a sollecitare a questa Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dall'art. 391 bis c.p.c.; ritenuto chel’istanza di correzione merita accoglimento, atteso che dalla memoria deposita in giudizio risulta dichiarata sia la cancellazione dell’albo professionale da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la qualità di antistatario dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché l’omesso riproduzione di tali dati nell’ordinanza integra un e rrore materiale emendabile con il procedimento di correzione; che nulla deve disporsi sulle spese del procedimento di correzione P.Q.M. dispone la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 3658 del 7. 2. 2023, disponendo che , nella sua intestazione a pagina 1 , laddove vengono indicati i difensori della controricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, in luogo delle parole “ dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore “ , si legga “ dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “, e nel dispositivo, a pagina 6, dopo le parole “ spese del giudizio di legittimità “ siano inserite le seguenti parole “ in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario, “. Manda alla Cancelleria l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA]