Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00878/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l'imputato venga: «dichiara[to] responsabile dei reati ascrittigli»; condannato al risarcimento dei danni in favore del Serafini «nella misura di almeno C 10.000,00», «in ogni caso concedendo una provvisionale [...] di almeno C 5.000,00»; condannato alla rifusione delle spese del giudizio, come da allegata nota; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della fattispecie attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., in favore dell'odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione offerta in ordine a tale diniego da parte della Corte territoriale (sì vedano, in particolare, le pagg. 8-9 dell'impugnata sentenza), che ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il Collegio ritiene dì rigettare la richiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore di detta parte civile in quanto questa: 1) non è legittimata a contraddire nel giudizio di legittimità quando questo abbia a oggetto, come nel caso in esame, esclusivamente il trattamento sanzionatorio; 2) in ogni caso, non ha comunque fornito alcun utile contributo alla decisione, giacché si è limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, compresa la condanna al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente il motivo di ricorso proposto dall'imputato (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso in Roma, il 19 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l'imputato venga: «dichiara[to] responsabile dei reati ascrittigli»; condannato al risarcimento dei danni in favore del Serafini «nella misura di almeno C 10.000,00», «in ogni caso concedendo una provvisionale [...] di almeno C 5.000,00»; condannato alla rifusione delle spese del giudizio, come da allegata nota; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della fattispecie attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., in favore dell'odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione offerta in ordine a tale diniego da parte della Corte territoriale (sì vedano, in particolare, le pagg. 8-9 dell'impugnata sentenza), che ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il Collegio ritiene dì rigettare la richiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore di detta parte civile in quanto questa: 1) non è legittimata a contraddire nel giudizio di legittimità quando questo abbia a oggetto, come nel caso in esame, esclusivamente il trattamento sanzionatorio; 2) in ogni caso, non ha comunque fornito alcun utile contributo alla decisione, giacché si è limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, compresa la condanna al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente il motivo di ricorso proposto dall'imputato (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 19 novem
Sentenza Cassazione n. 00878/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris