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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41336/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 27.5.2020 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73. comma 5, d.P.R. 309/90 e. con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di I anno di reclusione e mille euro di multa.

Ne chiede l'annullamento per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che non ha fornito congrua risposta ai rilievi difensivi e fondato la destinazione alla cessione sulla modestissima entità della somma di denaro rinvenuta.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello e già disattesa in sentenza con motivazione lineare ed esaustiva, che dà conto degli elementi dai quali è stata desunta la destinazione alla cessione dello stupefacente rinvenuto e. in primo luogo, la segnalazione di un via vai dall'appartamento perquisito, del tutto trascurata nel ricorso, oltre al dato quantitativo e all'elevato numero di dosi ricavabile (700) del tutto incompatibile con le precarie condizioni dell'imputato e con la deteriorabilità della sostanza.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] olo Stefano M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 27.5.2020 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73. comma 5, d.P.R. 309/90 e. con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di I anno di reclusione e mille euro di multa. Ne chiede l'annullamento per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che non ha fornito congrua risposta ai rilievi difensivi e fondato la destinazione alla cessione sulla modestissima entità della somma di denaro rinvenuta. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello e già disattesa in sentenza con motivazione lineare ed esaustiva, che dà conto degli elementi dai quali è stata desunta la destinazione alla cessione dello stupefacente rinvenuto e. in primo luogo, la segnalazione di un via vai dall'appartamento perquisito, del tutto trascurata nel ricorso, oltre al dato quantitativo e all'elevato numero di dosi ricavabile (700) del tutto incompatibile con le precarie condizioni dell'imputato e con la deteriorabilità della sostanza. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] olo Stefano M
Sentenza Cassazione n. 41336/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris