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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21856/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, in quanto l'imputato avrebbe proferito le espressioni ingiuriose all'indirizzo della parte lesa una volta che questo aveva terminato lo svolgimento della propria attività funzionale; Considerato che tali censure sono meramente riproduttive di deduzioni difensive già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, risultando accertato sulla base delle risultanze dei giudizi di merito che la parte lesa, pur dopo aver consegnato il prodotto all'imputato, era pur sempre nello svolgimento del servizio di assistenza ai detenuti; Ritenuto, peraltro, che il motivo proposto si risolve in una inammissibile sollecitazione nel giudizio di legittimità a pervenire a un nuovo esame di merito delle prove raccolte nel giudizio di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, in quanto l'imputato avrebbe proferito le espressioni ingiuriose all'indirizzo della parte lesa una volta che questo aveva terminato lo svolgimento della propria attività funzionale; Considerato che tali censure sono meramente riproduttive di deduzioni difensive già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, risultando accertato sulla base delle risultanze dei giudizi di merito che la parte lesa, pur dopo aver consegnato il prodotto all'imputato, era pur sempre nello svolgimento del servizio di assistenza ai detenuti; Ritenuto, peraltro, che il motivo proposto si risolve in una inammissibile sollecitazione nel giudizio di legittimità a pervenire a un nuovo esame di merito delle prove raccolte nel giudizio di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ap