CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 21267/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 6 dicembre 2016, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lvo n. 286/98, commesso il 21 novembre 2016, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata che si fonda sul carattere abituale della condotta criminosa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023