CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto ascrittogli, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, altresì, manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 4 della sentenza impugnata (in cui la Corte sottolinea come - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - il ricorrente fosse stato ritrovato in possesso di parte della refurtiva ed avesse piena consapevolezza della delittuosa provenienza della medesima), è il denunciato vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre