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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17112/2026

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e;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] C., in persona dellegale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n.981/2022, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 1/6/2022, la Corte d’appello di Catania haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado haNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA].n.c. del dott. [OSCURATO:PERSONA] C., degli importi a quest’ultima dovutia titolo di indennità per la perdita dell’avviamento in relazione al contrattodi locazione commerciale intercorso tra le parti;a fondamento della decisione assunta - premessa l’insussistenza dialcuna necessità di integrazione del contraddittorio con i coeredi diGiuseppina Contarino, succeduti mortis causa nel contratto di locazione inluogo dell’originaria locatrice, [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso alcundissenso di questi ultimi rispetto alle modalità di gestione del rapportocontrattuale che la Contarino aveva presuntivamente eseguito nel comuneinteresse - la corte territoriale ha escluso che l’importo dovuto dallaContarino a titolo di indennità per la perdita di avviamento potesse esserecompensata con il presunto credito vantato da quest’ultima a titolo dicanoni non corrisposti per il periodo successivo alla scadenza del rapportocontrattuale, atteso che la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimamentesubordinato il rilascio dell’immobile, alla scadenza del contratto, alpagamento della ridetta indennità, senza incorrere in alcuna responsabilitàper il ritardo (né per il pagamento di canoni relativi al periodo successivoalla scadenza del rapporto contrattuale), avendo la conduttriceritualmente proceduto all’offerta informale di rilascio dell’immobile (purcondizionandone l’operatività al pagamento dell’indennità di avviamento),senza che la locatrice avesse dato prova di alcun avvenuto utilizzodell’immobile, da parte della conduttrice, a seguito della scadenza delrapporto;avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del dott. [OSCURATO:PERSONA] C. resiste concontroricorso;la ricorrente ha depositato memoria;considerato che:Numero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 107 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteescluso la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio neiconfronti di tutti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (originaria locatrice), dovendoescludersi il carattere solidale dell’obbligazione relativa al pagamentodell’indennità di avviamento là dove tale pagamento sia dovuto dacoeredi, attesa la responsabilità meramente parziaria di questi ultimi perle obbligazioni derivanti dall’eredità;il motivo è infondato;osserva il Collegio come il tema posto dalla censura in esame sollecitil’opportuna precisazione tra le differenti ipotesi della successione (e,segnatamente, della successione mortis causa) in un singolo rapporto didebito e la successione in un più complesso rapporto contrattuale nonancora esaurito;nel primo caso, l’art. 754 c.c. dispone espressamente che ciascuncoerede sia tenuto all’adempimento dell’obbligazione dell’asse ereditario inrapporto alla quota di eredità allo stesso spettante (c.d. obbligazioneparziaria) («Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debitie pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quotaereditaria»);nel secondo caso - ossia nell’ipotesi in cui una pluralità di eredisucceda al de cuius nella sua qualità di parte di un più complesso rapportocontrattuale (non ancora esaurito) - lungi dal configurarsi l’ipotesi dellasuccessione in un singolo rapporto di debito (tale da attivare la limitazionedella responsabilità del singolo coerede in termini parziari), si è al cospetto(là dove il decesso del de cuius, come parte contrattuale, non valga adeterminare di per sé l’estinzione del rapporto cfr. l’art. 1722 c.c.) di unavicenda successoria che prevede l’assunzione, da parte di tutti i coeredi(rivisti nel loro insieme), dell’intera posizione contrattuale di cui eraNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026titolare il de cuius e, dunque, l’assunzione di una situazione giuridicacomplessa condivisa da tutti i partecipanti;sul punto, è il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità risalente nel tempo secondo cui, in caso di più successorimortis causa in un rapporto di locazione (a latere locatoris), viene adeterminarsi, tra questi ultimi, una comunione di diritto di godimento, inforza della quale ciascuno dei comunisti - anche se titolare di una quota diminoranza - è legittimato ad agire in giudizio, anche nell'interesse deglialtri (il cui consenso deve considerarsi presunto), per ottenere larisoluzione del contratto per l’inadempimento del conduttore (cfr. Sez. 3,Sentenza n. 2558 del 11/4/1983, Rv. 427424 – 01);è appena il caso di ribadire come la successione mortis causa di piùcoeredi nel rapporto contrattuale (rivisto nell’interezza delle suearticolazioni e nella complessità delle posizioni soggettive che ne derivano)si avrà qualora il rapporto contrattuale non sia totalmente estinto, con laconseguente persistente efficacia degli aspetti controversi che ancoraimpegnano le parti in ordine all’interpretazione e all’esecuzione delleclausole contrattuali;in tal caso, devono trovare applicazione le norme che disciplinano lacomunione di godimento e che valgono a legittimare ciascun singolocoerede a gestire la posizione contrattuale (anche sul piano giudiziario,contestando o resistendo alle pretese della controparte fondate sulcontratto) anche nell’interesse degli altri, salvo che non emerga unesplicito dissenso da parte di questi ultimi nella gestione del rapporto;varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, nella parte in cui sottolinea come la locazionedella cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientri nell'ambitodella gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le qualiquella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione nonrappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato delNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026gestore e, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabileper effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod.civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietariolocatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota diproprietà indivisa (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 11135 del 04/07/2012, Rv.623019 - 01);in termini più precisi, qualora il contratto di locazione abbia ad oggettoun immobile in comproprietà indivisa, ciascuno dei comunisti ha, in difettodi prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comuneesperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri,gli interessi di tutti, sicché l'eventuale mancanza di poteri o diautorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non puòessere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulledichiarazioni o sui comportamenti di chi appariva agire per tutti (v.

Sez. 3,Ordinanza n. 34131 del 21/11/2022, Rv. 666154 - 02);nel caso di specie, avendo la corte territoriale correttamentesottolineato il mancato rilievo di alcun dissenso degli altri comproprietari-locatori (divenuti tali per via di successione mortis causa) rispetto allagestione della Contarino, correttamente la stessa ha escluso la necessitàdi procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti glialtri soggetti integranti la parte locatrice;con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1591, 1223, 1226 e 2697 c.c., anche degli artt. 34 e69 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente escluso l’obbligo della societàconduttrice di corrispondere i canoni di locazione per il periodo successivoalla scadenza del rapporto, ai sensi dell’art. 1591 c.c., essendo dettasocietà rimasta nella detenzione dell’immobile locato, senza mai effettuarealcuna offerta, né formale né informale, di rilascio in favore della partelocatrice;Numero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026il motivo è infondato;osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di locazione di immobili ad uso nonabitativo, il diritto del locatore al risarcimento del danno, a norma dell'art.1591 c.c., per la ritardata restituzione dell'immobile locato, ancorché siastato emanato un provvedimento di rilascio, non va riconosciuto per ilperiodo precedente alla corresponsione dell'indennità di avviamento, di cuiagli artt. 34 e 69 della legge n. 392/1978, atteso che tale corresponsionecostituisce condizione per l’esecuzione del provvedimento di rilascio,sicché, fin quando essa non avvenga, la ritenzione dell'immobile da partedel conduttore è legittima (Sez. 3, Ordinanza n. 24285 del 16/10/2017,Rv. 645835 - 01);in breve, nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad usonon abitativo, in cui l'esecuzione del provvedimento di rilasciodell'immobile è condizionata all’avvenuto versamento della indennità perl'avviamento commerciale, ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, dellalegge n. 392/1978, fin quando tale corresponsione non avvenga, anchesolo nella forma dell'offerta reale non accettata, la ritenzione dell'immobileda parte del conduttore avviene de iure e rappresenta la causa digiustificazione impeditiva della scadenza dell'obbligo di consegna, con laconseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna e il conseguenteobbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 1591 c.c. (v.

Sez. 3, Sentenza n.19634 del 03/10/2016, Rv. 642597 - 01);la questione concernente il pagamento di somme per l’eventualeutilizzazione concreta dell’immobile che è legittimamente oggetto diritenzione (essendo il rapporto di locazione venuto meno senza l’avvenutacorresponsione della dovuta indennità di avviamento) non può dunqueporsi nella prospettiva dell’illecito risarcibile cui direttamente allude ildisposto dell’art. 1591 c.c., sul punto prevalendo l’efficacia propria dellaritenzione dell’immobile (come eccezionale forma di autotutela consentitaNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026dall’ordinamento), di per sé inidonea a costituire fonte di alcun illecito odanno risarcibile;del tutto diversa, in ipotesi, sarà l’eventuale considerazione di talefatto (talune specifiche modalità della persistente utilizzazione del benelecitamente ‘ritenuto’) come eventuale fondamento di altra e diversadomanda di danno conseguente a un illecito commesso nell’esercizio deldiritto di ritenzione, o come premessa per la proposizione di un’ipoteticadomanda di arricchimento senza causa: si tratta, tuttavia, di domande lacui proposizione deve ritenersi necessariamente legata alla tempestiva erituale allegazione dei rispettivi fondamenti fattuali, in questa sedeneppure implicitamente adombrati;con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 36c.p.c. (con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeomesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di condanna dellaparte conduttrice al pagamento del corrispettivo stabilito nel contratto peril periodo di ritenzione dell’immobile successivo alla scadenza delcontratto;il motivo è infondato;osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersiinconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa aduna prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmentesollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioniod eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; in tal senso, ilmancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di unaspecifica questione non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia e nonpuò assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendoprofilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per laviolazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto siaNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevatadalla parte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 -01);nel caso di specie, peraltro, la corte territoriale deve ritenersi in ognicaso aver assunto una specifica decisione sulla domanda di condanna dellaconduttrice al pagamento di somme per il periodo di ritenzionedell’immobile, ritenendo del tutto infondata la corrispondente pretesadell’odierna istante (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata);con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di disporre la parziale compensazione delle spese di lite, avutoriguardo al rigetto della domanda avanzata da controparte per lacondanna dell’odierna istante al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96c.p.c.;il motivo è inammissibile;osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà didisporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza chela pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere inesame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata incassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr.Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01 e successiveconformi);sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;deve ritenersi priva di fondamento la domanda di risarcimento deldanno ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del dott.

NovelliniNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026Giuseppe C., non ritenendo il Collegio che l’odierna ricorrente abbiaabusato degli strumenti processuali a sua disposizione, secondo le forme ele modalità descritte dalla norma richiamata, al fine di tutelare le proprieragioni in questa sede;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] C., in persona dellegale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n.981/2022, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 1/6/2022, la Corte d’appello di Catania haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado haNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA].n.c. del dott. [OSCURATO:PERSONA] C., degli importi a quest’ultima dovutia titolo di indennità per la perdita dell’avviamento in relazione al contrattodi locazione commerciale intercorso tra le parti;a fondamento della decisione assunta - premessa l’insussistenza dialcuna necessità di integrazione del contraddittorio con i coeredi diGiuseppina Contarino, succeduti mortis causa nel contratto di locazione inluogo dell’originaria locatrice, [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso alcundissenso di questi ultimi rispetto alle modalità di gestione del rapportocontrattuale che la Contarino aveva presuntivamente eseguito nel comuneinteresse - la corte territoriale ha escluso che l’importo dovuto dallaContarino a titolo di indennità per la perdita di avviamento potesse esserecompensata con il presunto credito vantato da quest’ultima a titolo dicanoni non corrisposti per il periodo successivo alla scadenza del rapportocontrattuale, atteso che la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimamentesubordinato il rilascio dell’immobile, alla scadenza del contratto, alpagamento della ridetta indennità, senza incorrere in alcuna responsabilitàper il ritardo (né per il pagamento di canoni relativi al periodo successivoalla scadenza del rapporto contrattuale), avendo la conduttriceritualmente proceduto all’offerta informale di rilascio dell’immobile (purcondizionandone l’operatività al pagamento dell’indennità di avviamento),senza che la locatrice avesse dato prova di alcun avvenuto utilizzodell’immobile, da parte della conduttrice, a seguito della scadenza delrapporto;avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del dott. [OSCURATO:PERSONA] C. resiste concontroricorso;la ricorrente ha depositato memoria;considerato che:Numero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 107 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteescluso la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio neiconfronti di tutti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (originaria locatrice), dovendoescludersi il carattere solidale dell’obbligazione relativa al pagamentodell’indennità di avviamento là dove tale pagamento sia dovuto dacoeredi, attesa la responsabilità meramente parziaria di questi ultimi perle obbligazioni derivanti dall’eredità;il motivo è infondato;osserva il Collegio come il tema posto dalla censura in esame sollecitil’opportuna precisazione tra le differenti ipotesi della successione (e,segnatamente, della successione mortis causa) in un singolo rapporto didebito e la successione in un più complesso rapporto contrattuale nonancora esaurito;nel primo caso, l’art. 754 c.c. dispone espressamente che ciascuncoerede sia tenuto all’adempimento dell’obbligazione dell’asse ereditario inrapporto alla quota di eredità allo stesso spettante (c.d. obbligazioneparziaria) («Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debitie pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quotaereditaria»);nel secondo caso - ossia nell’ipotesi in cui una pluralità di eredisucceda al de cuius nella sua qualità di parte di un più complesso rapportocontrattuale (non ancora esaurito) - lungi dal configurarsi l’ipotesi dellasuccessione in un singolo rapporto di debito (tale da attivare la limitazionedella responsabilità del singolo coerede in termini parziari), si è al cospetto(là dove il decesso del de cuius, come parte contrattuale, non valga adeterminare di per sé l’estinzione del rapporto cfr. l’art. 1722 c.c.) di unavicenda successoria che prevede l’assunzione, da parte di tutti i coeredi(rivisti nel loro insieme), dell’intera posizione contrattuale di cui eraNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026titolare il de cuius e, dunque, l’assunzione di una situazione giuridicacomplessa condivisa da tutti i partecipanti;sul punto, è il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità risalente nel tempo secondo cui, in caso di più successorimortis causa in un rapporto di locazione (a latere locatoris), viene adeterminarsi, tra questi ultimi, una comunione di diritto di godimento, inforza della quale ciascuno dei comunisti - anche se titolare di una quota diminoranza - è legittimato ad agire in giudizio, anche nell'interesse deglialtri (il cui consenso deve considerarsi presunto), per ottenere larisoluzione del contratto per l’inadempimento del conduttore (cfr. Sez. 3,Sentenza n. 2558 del 11/4/1983, Rv. 427424 – 01);è appena il caso di ribadire come la successione mortis causa di piùcoeredi nel rapporto contrattuale (rivisto nell’interezza delle suearticolazioni e nella complessità delle posizioni soggettive che ne derivano)si avrà qualora il rapporto contrattuale non sia totalmente estinto, con laconseguente persistente efficacia degli aspetti controversi che ancoraimpegnano le parti in ordine all’interpretazione e all’esecuzione delleclausole contrattuali;in tal caso, devono trovare applicazione le norme che disciplinano lacomunione di godimento e che valgono a legittimare ciascun singolocoerede a gestire la posizione contrattuale (anche sul piano giudiziario,contestando o resistendo alle pretese della controparte fondate sulcontratto) anche nell’interesse degli altri, salvo che non emerga unesplicito dissenso da parte di questi ultimi nella gestione del rapporto;varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, nella parte in cui sottolinea come la locazionedella cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientri nell'ambitodella gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le qualiquella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione nonrappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato delNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026gestore e, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabileper effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod.civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietariolocatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota diproprietà indivisa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 11135 del 04/07/2012, Rv.623019 - 01);in termini più precisi, qualora il contratto di locazione abbia ad oggettoun immobile in comproprietà indivisa, ciascuno dei comunisti ha, in difettodi prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comuneesperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri,gli interessi di tutti, sicché l'eventuale mancanza di poteri o diautorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non puòessere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulledichiarazioni o sui comportamenti di chi appariva agire per tutti (v. Sez. 3,Ordinanza n. 34131 del 21/11/2022, Rv. 666154 - 02);nel caso di specie, avendo la corte territoriale correttamentesottolineato il mancato rilievo di alcun dissenso degli altri comproprietari-locatori (divenuti tali per via di successione mortis causa) rispetto allagestione della Contarino, correttamente la stessa ha escluso la necessitàdi procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti glialtri soggetti integranti la parte locatrice;con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1591, 1223, 1226 e 2697 c.c., anche degli artt. 34 e69 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente escluso l’obbligo della societàconduttrice di corrispondere i canoni di locazione per il periodo successivoalla scadenza del rapporto, ai sensi dell’art. 1591 c.c., essendo dettasocietà rimasta nella detenzione dell’immobile locato, senza mai effettuarealcuna offerta, né formale né informale, di rilascio in favore della partelocatrice;Numero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026il motivo è infondato;osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di locazione di immobili ad uso nonabitativo, il diritto del locatore al risarcimento del danno, a norma dell'art.1591 c.c., per la ritardata restituzione dell'immobile locato, ancorché siastato emanato un provvedimento di rilascio, non va riconosciuto per ilperiodo precedente alla corresponsione dell'indennità di avviamento, di cuiagli artt. 34 e 69 della legge n. 392/1978, atteso che tale corresponsionecostituisce condizione per l’esecuzione del provvedimento di rilascio,sicché, fin quando essa non avvenga, la ritenzione dell'immobile da partedel conduttore è legittima (Sez. 3, Ordinanza n. 24285 del 16/10/2017,Rv. 645835 - 01);in breve, nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad usonon abitativo, in cui l'esecuzione del provvedimento di rilasciodell'immobile è condizionata all’avvenuto versamento della indennità perl'avviamento commerciale, ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, dellalegge n. 392/1978, fin quando tale corresponsione non avvenga, anchesolo nella forma dell'offerta reale non accettata, la ritenzione dell'immobileda parte del conduttore avviene de iure e rappresenta la causa digiustificazione impeditiva della scadenza dell'obbligo di consegna, con laconseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna e il conseguenteobbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 1591 c.c. (v. Sez. 3, Sentenza n.19634 del 03/10/2016, Rv. 642597 - 01);la questione concernente il pagamento di somme per l’eventualeutilizzazione concreta dell’immobile che è legittimamente oggetto diritenzione (essendo il rapporto di locazione venuto meno senza l’avvenutacorresponsione della dovuta indennità di avviamento) non può dunqueporsi nella prospettiva dell’illecito risarcibile cui direttamente allude ildisposto dell’art. 1591 c.c., sul punto prevalendo l’efficacia propria dellaritenzione dell’immobile (come eccezionale forma di autotutela consentitaNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026dall’ordinamento), di per sé inidonea a costituire fonte di alcun illecito odanno risarcibile;del tutto diversa, in ipotesi, sarà l’eventuale considerazione di talefatto (talune specifiche modalità della persistente utilizzazione del benelecitamente ‘ritenuto’) come eventuale fondamento di altra e diversadomanda di danno conseguente a un illecito commesso nell’esercizio deldiritto di ritenzione, o come premessa per la proposizione di un’ipoteticadomanda di arricchimento senza causa: si tratta, tuttavia, di domande lacui proposizione deve ritenersi necessariamente legata alla tempestiva erituale allegazione dei rispettivi fondamenti fattuali, in questa sedeneppure implicitamente adombrati;con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 36c.p.c. (con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeomesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di condanna dellaparte conduttrice al pagamento del corrispettivo stabilito nel contratto peril periodo di ritenzione dell’immobile successivo alla scadenza delcontratto;il motivo è infondato;osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersiinconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa aduna prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmentesollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioniod eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; in tal senso, ilmancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di unaspecifica questione non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia e nonpuò assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendoprofilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per laviolazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto siaNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevatadalla parte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 -01);nel caso di specie, peraltro, la corte territoriale deve ritenersi in ognicaso aver assunto una specifica decisione sulla domanda di condanna dellaconduttrice al pagamento di somme per il periodo di ritenzionedell’immobile, ritenendo del tutto infondata la corrispondente pretesadell’odierna istante (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata);con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di disporre la parziale compensazione delle spese di lite, avutoriguardo al rigetto della domanda avanzata da controparte per lacondanna dell’odierna istante al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96c.p.c.;il motivo è inammissibile;osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà didisporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza chela pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere inesame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata incassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr.Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01 e successiveconformi);sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;deve ritenersi priva di fondamento la domanda di risarcimento deldanno ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del dott. NovelliniNumero registro generale 29261/2022Numero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 17112/2026Data pubblicazione 31/05/2026Giuseppe C., non ritenendo il Collegio che l’odierna ricorrente abbiaabusato degli strumenti processuali a sua disposizione, secondo le forme ele modalità descritte dalla norma richiamata, al fine di tutelare le proprieragioni in questa sede;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 17112/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris