CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al vizio di motivazione in ordine al trattamento punitivo è inammissibile atteso che non individua un vizio di logicità quanto piuttosto rivendica un trattamento sanzionatorio più mite proponendo una valutazione del merito di taluni dati come tale inammissibile in questa sede. E' altresì generica laddove sostiene la illogicità delle considerazioni giuridiche a sostegno della pena applicata non spiegando le ragioni di tale illogicità. In altri termini non vi sono spazi per proporre ricorso in cassazione, in conformità con quanto disposto per legge e specificato dalla giurisprudenza, allorquando ci si limiti a invocare altri elementi la cui portata avrebbe dovuto essere valutata nella mera prospettiva defensionale, e ci si astenga nel contempo dall'individuare un vizio - necessariamente manifesto, lo si ricordi - che connoterebbe la sentenza, posto che il ricorso per cassazione attiene all'atto e non al merito. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2