Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 15021/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/07/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione dì responsabilità per il reato di evasione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto (pag. 4).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA],,re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] Gio9 o Fidelbo [OSCURATO:PERSONA].FRIA oggi, ........... ...

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/07/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione dì responsabilità per il reato di evasione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto (pag. 4).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA],,re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] Gio9 o Fidelbo [OSCURATO:PERSONA].FRIA oggi, ........... ...
Sentenza Cassazione n. 15021/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris