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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39796/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, fermo restando che nel caso di specie sono stati adeguatamente esaminati, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 8); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si censurano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, sono altresì manifestamente infondati poiché la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dei relativi presupposti con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 8 sull'accresciuta pericolosità unita alla indifferenza dimostrata dal prevenuto rispetto agli effetti deterrenti e rieducativi che avrebbero dovuto sortire su di lui le precedenti condanne); osservato che il quinto e sesto motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato rispetto del limite all'aumento di pena derivante dalla applicazione della recidiva di cui all'ultimo comma dell'art.99 cod. pen. è manifestamente infondato (oltre che capzioso) in quanto apoditticamente seleziona uno fra i plurimi precedenti emergenti dal certificato penale dell'imputato tra i quali, da ultimo, un tentato omicidio la cui pena, da sola, è corrispondente a diversi multipli rispetto a quella applicata in continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il C nsigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, fermo restando che nel caso di specie sono stati adeguatamente esaminati, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 8); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si censurano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, sono altresì manifestamente infondati poiché la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dei relativi presupposti con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 8 sull'accresciuta pericolosità unita alla indifferenza dimostrata dal prevenuto rispetto agli effetti deterrenti e rieducativi che avrebbero dovuto sortire su di lui le precedenti condanne); osservato che il quinto e sesto motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato rispetto del limite all'aumento di pena derivante dalla applicazione della recidiva di cui all'ultimo comma dell'art.99 cod. pen. è manifestamente infondato (oltre che capzioso) in quanto apoditticamente seleziona uno fra i plurimi precedenti emergenti dal certificato penale dell'imputato tra i quali, da ultimo, un tentato omicidio la cui pena, da sola, è corrispondente a diversi multipli rispetto a quella applicata in continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il C nsigliere estens
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