CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 12094/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17929/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BENEVENTO n. 1812/2019 depositata il23/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Benevento ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] reiettiva dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla associazione [OSCURATO:PERSONA] per compensi dell’attività di mediazione svolta su delega del giudice della causa di divisione tra essa ricorrente e terzi. L’appello era basato sulla “mancata indicazione in fattura dell’attività svolta di mediazione a giustificazione della somma pretesa” e sulla “incostituzionalità del procedimento di mediazione”. Il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile l’appello, ne ha esaminato il merito pervenendo ad una pronuncia di rigetto sul motivo che, dalla lettura dei verbali della procedura di mediazione, segnatamente quello in data 13 luglio 2012, risultava che la procedura era stata espletata, che la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata al pagamento della somma richiesta dall’associazione senza alcuna condizione. Il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondata la “presunta incostituzionalità del d.lgs. n. 28/2010, in relazione alla sentenza del 6 dicembre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale”,atteso che nel caso di specie si era trattato non di mediazione obbligatoria ma di mediazione delegata dal giudice; 2. l’associazione resiste con controricorso; 3.il difensore della ricorrente ha dato atto, con memoria, del decesso di quest’ultima. Il fatto non incide sul corso del processo (v., tra altre, Cass. 1757 del 2016). Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene attaccata l’affermazione del tribunale per cui l’appello della odierna ricorrente contro la sentenza del giudice di pace “non risponde ai requisiti prescritti dalla normativa di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.”. Sostiene la ricorrente che tale affermazione è contraria agli “artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., e 6 Cedu”; 2. il secondo motivo asseritamente “integra il primo motivo nel senso che lo rafforza in termini di smentita del valutare infondato ed erroneo il Tribunale”. Deduce in sostanza la ricorrente che il Tribunale si è contraddetto (“smentito”) laddove, dopo aver dichiarato inammissibile l’appello, l’ha esaminato nel merito; 3. il primo e il secondo motivo di ricorso non attengono alla ratio della decisione impugnata e quindi sono inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Il Tribunale, dopo aver richiamato il contenuto dell’art. 342 c.p.c. e i numeri di varie pronunce di questa Corte relative a tale articolo, e dopo essersi limitato ad affermare, senza alcun accenno al contenuto concreto dell’atto di appello, che “l’appello non risponde ai requisiti prescritti dalla normativa”, ha senza soluzione di continuità rispetto a tale affermazione, esaminato l’appello “nel merito” e lo ha, infine, “rigettato”. I due motivi sono carenti di interesse perché volti a contestare il rilievo dell'inammissibilità dell'impugnazione, che costituisce, nel corpo della motivazione, un mero "obiter dictum" che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata esclusivamente dalla ritenuta infondatezza nel merito delle censure veicolate contro la decisione del giudice di pace (cfr. Cass.n.7995del 11/03/2022: “E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure”); 3. con il terzo motivo di ricorso, asseritamente “basato sull’art. 360 nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c., nonché 3, 4, e 111 della Costituzione Italiana e art. 6 della CEDU”, vengono svolte allegazioni sparse: “la [OSCURATO:PERSONA] non si era rivolta alla società” - rectius l’[OSCURATO:PERSONA] - “per scelta propria”; “la decisione del giudice Moretti” - che si intuisce essere stato il giudice della causa di divisione - “non impose per sua volontà il processo conciliativo ma lo dispose in quanto obbligata a sua volta dal suindicato decreto era obbligata a subire il procedimento conciliativo si è preoccupate nel secondo verbale datato 13 luglio 2012 di manifestare la volontà di non volersi avvalere dell’attività conciliativa”; l’associazione “come se nulla fosse accaduto si è affrettata a chiudere il rapporto pretesamene conciliativo in data 22 luglio 2012 in cui non risulta registrata né la presenza della ricorrente né quella del difensore”; “tale chiusura come si è poi capito è stata formalizzata al fine di pretende la parcella di euro 1200,00 …”. Di seguito a tali allegazioni la ricorrente riporta una intera pagina dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo in cui sostanzialmente sono contenute le stesse allegazioni, e infine fa riferimento ad un “verbale conclusionale” del 2019 definito “molto significativo perché fa capire che la società dopo aver chiesto ed ottenuto una intesa transattiva è venuta meno alla stessa” forse “perché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è più legale rappresentante della società”. 6di 87di 8 Stante il tenore della pronuncia, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €600,00, per compensi professionali, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co