CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 27835/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 29 maggio 2026 con cui il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192, 533, 535 cod. proc. pen., 610 e 629 cod. pen. e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di tentata estorsione ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di violenza privata, è aspecifico e non consentito. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di tentata estorsione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa di cui gli artt. 56 e 629 cod. pen. (vedi pagg. da 7 a 14 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva ed al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità; rilevato che la Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato di natura omogenea renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di estorsione è dimostrazione ulteriore, valorizzando in particolare la circostanza che il reato in esame è stato commesso mentre il ricorrente si trovava agli arresti domiciliari per altra causa (vedi pag. 15 della 2sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dagli innumerevoli precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. da 15 a 17 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'invocata attenuante della tenuità del danno, non è consentito in quanto introduce una questione non tempestivamente devoluta con l'atto di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; rilevato che, il quinto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce omessa motivazione con riguardo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena alternativa, non è consentito in sede di legittimità poiché l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). Nel caso di specie i giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 20-bis cod. pen. in considerazione della gravità della condotta -posta in essere mentre il ricorrente era agli arresti domiciliari- e dei plurimi precedenti penali di cui l'imputato è gravato, circostanze che hanno indotto i giudici di appello ad escludere l'idoneità delle sanzioni sostitutive ad elidere il rischio di reiterazione di reati della medesima indole (vedi pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata); rilevato che, il sesto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai testi della difesa Petrozzi e Cicconetti ed il conseguente travisamento della prova dichiarativa, non è consentito in quanto introduce una questione non specificamente devoluta con l'atto di appello e non 3rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903-01; da ultimo Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.Mle \ber.sesrrn o Massi o [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat liienente