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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 32907/2024

Testo disponibile della fonte

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lo studio legale “Zunarelli e Associati”, con sede in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.– Agente della Riscossone – prov. di Forlì-Cesena; - Intimata - [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONEavverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] d ell’Emilia - Romagna l’11 novembre 2016, n. 2922/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del25 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad otto motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna l’11 novembre 2016, n. 2922/03/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione delle maggior i impost e di registro , ipotecaria e catastalecon contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative in conseguenza della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della c.d.

“ prima casa ” con rogito notarile dell’anno 2010, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì il 17 dicembre 2014, n. 619/02/2014, con co ndanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure –che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario - sul ril i evo che il contribuente fosse decaduto dall’impugnazione del prodromico avviso di liquidazione, che non era stato impugnatonel termine di legge, nonostante il regolare ricevimento della relativa notifica;

3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.è rimasta intimata;

4. in corso di causa, dopo l’iniziale diniego, su richiesta di riesame in autotutela, l’amministrazione finanziaria ha accolto la domanda di definizione agevolata exart. 6 del d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per cuiad abundantiam il contribuente depositava la dichiarazione di rinuncia al ricorso e chiedeva la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]:

1. sulla scorta della documentazione prodotta dal contribuente, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

2. pertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721);

3. le spese giudiziali restano a carico d ella parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733);

4. in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

“doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.Così deciso a Romanell’adunanza camerale del 25 settembre 2024.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo studio legale “Zunarelli e Associati”, con sede in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.– Agente della Riscossone – prov. di Forlì-Cesena; - Intimata - [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONEavverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] d ell’Emilia - Romagna l’11 novembre 2016, n. 2922/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del25 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad otto motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna l’11 novembre 2016, n. 2922/03/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione delle maggior i impost e di registro , ipotecaria e catastalecon contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative in conseguenza della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della c.d. “ prima casa ” con rogito notarile dell’anno 2010, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì il 17 dicembre 2014, n. 619/02/2014, con co ndanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure –che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario - sul ril i evo che il contribuente fosse decaduto dall’impugnazione del prodromico avviso di liquidazione, che non era stato impugnatonel termine di legge, nonostante il regolare ricevimento della relativa notifica; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.è rimasta intimata; 4. in corso di causa, dopo l’iniziale diniego, su richiesta di riesame in autotutela, l’amministrazione finanziaria ha accolto la domanda di definizione agevolata exart. 6 del d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per cuiad abundantiam il contribuente depositava la dichiarazione di rinuncia al ricorso e chiedeva la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: 1. sulla scorta della documentazione prodotta dal contribuente, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 2. pertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721); 3. le spese giudiziali restano a carico d ella parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733); 4. in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.Così deciso a Romanell’adunanza camerale del 25 settembre 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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