CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11328/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato av?erso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 337, 385 c.p., è inammissibile, per l'assoluta genericità del motivo con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, oltre che perché proposto personalmente dall'imputato. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si ente