CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 612, secondo comma, cod. pen. e 4, commi 1 e 2, della legge n. 110 del 1975; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l'imputato assume nullità della sentenza rispetto all'affermazione della sua responsabilità penale, poiché non è stato accertato che la minaccia ha arrecato un turbamento nella persona offesa; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato alla luce delle congrue argomentazioni, con le quali peraltro il ricorrente si confronta solo in parte, della decisione impugnata, laddove ha sottolineato che, ai fini dell'integrazione delreato, non è necessaria l'effettiva intimidazione del soggetto passivo, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (ex plurimis, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740); [OSCURATO:PERSONA] che, ponendosi nel solco del richiamato principio, la decisione impugnata ha ritenuto, con argomentazioni logiche, la minaccia idonea a incidere potenzialmente sulla libertà morale della vittima in quanto, a fronte di una lite per motivi di viabilità, il ricorrente aveva prospettato, con una gestualità minatoria che faceva ritenere che fosse armato, possibili rappresaglie in danno dei familiari della persona offesa, se non si fosse allontanata; Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che non gli è stata riconosciuta la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nonostante il breve tempo in cui si è protratta la condotta e l'assenza di una concreta intimazione nei confronti della persona offesa; Rammentato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); [OSCURATO:PERSONA] dunque il motivo, oltre che generico, manifestamente infondato a fronte delle congrue argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha escluso la tenuità del fatto poiché il ricorrente aveva minacciato la persona offesa in modo grave per banali motivi di viabilità e deteneva tre armi, elementi idonei a denotare la sua elevata e allarmante facinorosità; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M