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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 32296/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova per avere ritenuto le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti e, conseguentemente, rideterminato la pena inflitta, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto aggravato in abitazione (commesso in [OSCURATO:PERSONA] di Mantova, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, qualora la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica: evenienza che non si rinviene nel caso di specie, ove, peraltro, il Giudice di appello ha proceduto ad una riduzione della pena (pp. 3 e 4 sent. impugnata).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova per avere ritenuto le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti e, conseguentemente, rideterminato la pena inflitta, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto aggravato in abitazione (commesso in [OSCURATO:PERSONA] di Mantova, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, qualora la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica: evenienza che non si rinviene nel caso di specie, ove, peraltro, il Giudice di appello ha proceduto ad una riduzione della pena (pp. 3 e 4 sent. impugnata). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 32296/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris