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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03572/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA1,4' >tivv),,. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 27/09/2019, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 28, comma 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre che ai pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e distruzione dei reperti in sequestro, ad eccezione di quelli da restituire all'avente diritto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi - in realtà - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, ossia al compimento di operazione valutativa non consentita nella presente sede di legittimità.

Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una riponderazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti fattuali, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

A fronte di tali dati - dì inequivoca significazione - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, ìnfatti, per determinare l'ingresso dì una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1 n. 31546 del 21 5.2008, Franzoni, rv 240763). \ra-x--\

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA1,4' >tivv),,. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 27/09/2019, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 28, comma 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre che ai pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e distruzione dei reperti in sequestro, ad eccezione di quelli da restituire all'avente diritto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi - in realtà - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, ossia al compimento di operazione valutativa non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una riponderazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti fattuali, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati - dì inequivoca significazione - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, ìnfatti, per determinare l'ingresso dì una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1 n. 31546 del 21 5.2008, Franzoni, rv 240763). \ra-x--\ 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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