CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 dicembre 2025
Cassazione n. 14709/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bangladesh il 09/09/1977avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questaCorte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteannullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sullasanzione sostitutiva, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato ladecisione del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2020, che aveva affermato la responsabilità diMonzur [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all’art. 483 cod. pen. a loro rispettivamenteascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena diquattro mesi di reclusione ciascuno, con la concessione della sospensione condizionale della penae della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso percassazione, con separato atto, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, d. att. cod. proc. pen.).2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo, denunciando –ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. – la violazione della legge penale edi norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, in relazione alla richiesta di applicazionedi pena pecuniaria sostitutiva.In particolare, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto inammissibile la richiestadell’imputato (anche con riguardo all’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva),erroneamente individuando la disciplina applicabile ratione temporis (alla luce delle novellecontenute nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e nel d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31) e, dunque,erroneamente considerando la richiesta intempestiva perché non formulata già innanzi alTribunale e irrituale perché non avanzata personalmente o tramite procuratore speciale e nonreiterata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022; e, comunque, non meritevoledi accoglimento in ragione della concessione della sospensione condizionale della pena.2.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati cinque motivi di ricorso.2.2.1. Con il primo motivo si è assunta la violazione della legge penale (artt. 157, 159 e161 cod. pen.), sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel computo del termine diprescrizione (indicato in cinque anni) in quanto, pur applicando la sospensione massima previstadalla legge n. 103 del 2017, il reato si sarebbe estinto prima della sentenza di appello.2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 483 cod. pen. e ilvizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, anche in relazione allasussistenza del dolo eventuale (ritenuta omettendo la valutazione di specifiche circostanze delcaso concreto).2.2.3. Con il terzo motivo sono state denunciate la contraddittorietà e la manifestaillogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dell’imputato alla condotta, con riguardo,in particolare, alla luce delle modalità di presentazione (on line) della domanda di iscrizioneanagrafica e alla documentazione addotta dalla difesa relativa alla sua stabile residenza in luogodiverso da Roma (elementi rispetto ai quali la sentenza impugnata non chiarirebbe l’interessedell’imputato a richiedere la residenza in quest’ultimo comune, non potendosi escludere che altrine abbiano abusivamente utilizzato i documenti né che egli ne abbia denunciato l’uso illecito solodopo il fatto in imputazione perché solo in quel momento potrebbe averlo scoperto).2.2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la mancanza di motivazione inerente alleprove a discarico.2.2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen.,censurando la valutazione del compendio in atti e il rispetto dei princìpi in tema di onere dellaprova e assumendo che l’affermazione di responsabilità sarebbe stata fondata su presunzioni enon su elementi idonei a superare il ragionevole dubbio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso diHarpreet [OSCURATO:PERSONA], poiché manifestamente infondato; e l’accoglimento del ricorso di MonzurRahman, con annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sullasanzione sostitutiva.Non deve tenersi conto della memoria depositata, nell’interesse dell’imputato MonzurRahman, il 30 dicembre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (dacomputarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) primadell’udienza del 13 gennaio 20256, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7,ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01;Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); l’atto difensivo, infatti, non contienealcuna replica a quanto esposto dal Procuratore generale, limitandosi a insisterenell’accoglimento del ricorso. Il che esime dal dilungarsi per osservare che essa non spendeulteriori argomentazioni rispetto a quanto esposto nell’atto di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini di seguito esposti.È, invece, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2. Con riguardo all’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] deve premettersi che la sentenza diprimo grado è stata emessa il 31 gennaio 2020 e il gravame è stato interposto il 16 maggio2020, ossia anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2020; la pronuncia di appelloè stata resa il 20 maggio 2025, dunque nella vigenza del detto decreto (cfr. art. 99-bis, inseritodall'art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre2022, n. 199) e, per vero, del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (in vigore dal 4 aprile 2024).In effetti, la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta difensiva perché: nonavanzata in primo grado; poiché la disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d. lgs. n. 150 del2022 prevede che il giudice di appello si pronunci sull’applicazione di una pena sostitutiva soloa fronte di una richiesta personale dell’imputato o di un suo procuratore speciale ed essa nonsarebbe stata avanzata successivamente all’entrata in vigore della novella; in ogni caso, perchénon potrebbe applicarsi una sanzione sostitutiva per la concessione in primo grado dellasospensione condizionale.Tuttavia, è dirimente osservare che:- a prescindere del regime transitorio di cui si dirà, «la richiesta di pene sostitutive dipene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto chenessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che nonabbia provveduto su tale richiesta» (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610 – 01);- l'art. 95, comma 1, d. lgs. 150/2022 ha espressamente previsto che le norme novellate(«previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689»), «se più favorevoli, siapplic[hi]no anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello almomento dell'entrata in vigore» del decreto in discorso, come il presente;- con la conseguenza che la giurisprudenza, nei casi in cui l'entrata in vigore del d. lgs.150/2022 è sopravvenuta alla proposizione dell'appello, non ha mai dubitato della tempestivitàdella richiesta contenuta nell’atto di impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023,disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., è applicabile, nei limiti del principio devolutivo,anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazionesolo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello»); ed anzi, con unorientamento più volte espresso e – ad avviso del Collegio – meritevole di condivisione, haritenuto che, in tali la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva può ritualmente essereavanzata innanzi al giudice del gravame in sede di discussione, anche quando non articolata coni motivi di impugnazione, proprio in forza del tenore testuale della richiamata norma transitoria(cfr. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01: «in tema di pene sostitutive,ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilitào meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., ènecessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'attodi gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussionein appello»; cfr. pure Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288585 – 01);- non occorre, dunque, che sia reiterata la richiesta già contenuta nell’atto di gravame(sia pure avanzato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022), come è nella specie(cfr. quarto motivo), cui pure rimandavano le conclusioni scritte presentate dalla difesa per ladecisione senza la partecipazione delle parti ex art.23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.,con mod., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, applicabile alle impugnazioni proposte sino al30 giugno 2024: cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01; Sez. 2, n. 41144del 18/11/2025, Minei, Rv. 289008 - 01);- il consenso espresso dall’imputato personalmente o tramite procura speciale è richiestosoltanto per l’applicazione delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare edel lavoro di pubblica utilità (cfr. art. 58, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, comemodificata da ultimo dal d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31, da applicarsi ratione temporis); la penairrogata nella specie, quattro mesi di reclusione, può essere sostituita con la pena pecuniaria aisensi dell’art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, per vero sia nel testo oggi vigente sia inforza di quello anteriore alla novella;- inoltre, «la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria non richiedevail consenso dell'imputato o del difensore munito di procura speciale, richiesto invece per le penesostitutive latu sensu incidenti sulla persona dell'imputato», in quanto «solo successivamenteall'inoltro dell'atto di appello, il legislatore è nuovamente intervenuto con il d. lgs. 19/03/2024,n. 31, e, introducendo, con i commi 1-bis e 1-quater inseriti nell'art. 598-bis cod. proc. pen., ladisciplina specifica per l'applicazione delle pene sostitutive in grado d'appello, ha previsto lanecessità di acquisire il consenso dell'imputato, anche tramite il difensore munito a tal fine diprocura speciale, senza (più) distinguere tra le diverse pene sostitutive (così anche, nelle moredel deposito della presente sentenza» (Sez. 4, n. 16963 del 04/12/2024 – dep. 2025, Rocca,n.m., che richiama Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287425 - 01);- e, «ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, ove sisuccedano nel tempo diverse discipline e il passaggio dall'una all'altra non sia espressamenteregolato con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio tempus regit actum impone difar riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello dellaproposizione dell'impugnazione» (Sez. 2, n. 1187/2024 – dep. 2025, cit., Rv. 287425 – 02), ilche esime dal dilungarsi per osservare che nella specie il giudizio di appello è stato celebratonelle forme dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020;- la concessione della sospensione condizionale non può dirsi ostativa in quanto, «in temadi pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui siadisposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovandoapplicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cuiall'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo,prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato» (Sez. 3, n. 33149 del07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01);- fermo restando che «i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazionedelle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, leggen. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti,che darebbero altrimenti origine a una tertia lex non prevista dal legislatore, con conseguenteviolazione del principio di legalità» (ivi).Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di RahmanMonzur limitatamente alla sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altraSezione della Corte di appello di Roma.3. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 26 ottobre 2017, è pari a setteanni e sei mesi, tenuto conto dell’interruzione (artt. 157 e 161 cod. pen.); ad esso deveaggiungersi la sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 – dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175– 01), di un anno e sei mesi (dato il tempo trascorso tra la scadenza del termine per il depositodella motivazione della sentenza di primo grado e la decisione del giudizio di appello).Pertanto, il termine di prescrizione non era con evidenza decorso il 20 maggio 2025allorché è stata resa la decisione impugnata (senza che occorra dilungarsi per dare conto dellasospensione del termine di prescrizione per astensione difensiva).4. I rimanenti motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminaticongiuntamente.Essi, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un’alternativaricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibilesenza addurre in maniera puntuale il travisamento della prova, ed anzi affidandosi pure aenunciati ipotetici (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) e limitandosia reiterare il medesimo ordine di allegazioni già disatteso dalla Corte di appello, e dunque nonmuovendo un’effettiva critica all’iter argomentativo esposto nella decisione impugnata (Sez. 6,n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). In particolare, quest’ultima – in manierache con evidenza, non può dirsi manifestamente illogica – ha negato la verosimiglianzadell’asserito utilizzo da parte di terzi in particolare del passaporto del [OSCURATO:PERSONA], compiegato alladomanda di iscrizione all’anagrafe del Comune di Roma (che attestava falsamente la qualità diconduttore di un immobile nello stesso comune), valorizzando il tempo (successivo al fatto dialcuni mesi) della denuncia da lui sporta; ed ha evidenziato che proprio le modalità dipresentazione da remoto della medesima domanda non consentissero affatto (come sostenutodalla difesa) di escluderne la riferibilità all’imputato sulla scorta della documentazione prodotta(volta a dimostrare la sua presenza a Parigi nei mesi di ottobre e novembre 2017, atteso peraltroche era stato dedotto che egli vivesse al Norditalia) e, dunque, anche il suo agire doloso. In talmodo, dunque, ha argomentato compiutamente anche sulle prove a discarico.5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione(cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.267585 - 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sanzionesostitutiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 13/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]