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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 1989

Cassazione n. 09697/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/02/1989 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia il 23 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal P.G. e dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Mantova 1'8 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di più violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tra il 2017 ed il 2019, e, in conseguenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la continuazione e con la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia (due anni e sei mesi di reclusione e 6.800,00 euro di multa), invece, escluse le attenuanti generiche, ha rideterminato, aumentandola, la pena (due anni e dieci mesi di reclusione e 7.667,00 euro di multa) ed ha ordinato l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata; con conferma quanto al resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo/ censura la ritenuta violazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., in ragione della insussistenza del reato contestato e della violazione dei principi sulla valutazione della prova e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La breve motivazione della sentenza impugnata si limiterebbe a confermare quella del Tribunale trascurando però i motivi di appello e, in particolare, ad avviso del ricorrente, la emersa mancanza di prove e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento al mancato rinvenimento della sostanza e del provento dello spaccio.

2.1.1. In particolare, l'imputato, nonostante un mese mezzo di osservazione e di pedinamento da parte della polizia giudiziaria, non è mai stato visto cedere stupefacente, non sono stati trovati droga o strumenti idonei alla preparazione o al confezionamento o denaro nella sua abitazione o in luoghi nella sua disponibilità, sicché non si sarebbe raggiunta la prova della sua responsabilità.

2.1.2. Inoltre, le persone sentite a sommarie informazioni, pur inattendibili, sarebbero state giudicate credibili senza la necessaria valutazione critica e, anzi, «per un incomprensibile motivo [...] si ritengono attendibili tutti coloro che accusano l'odierno imputato, mentre tutti coloro che riferiscono di avere semplicemente un legame di conoscenza e di non avere ricevuto sostanza stupefacente dal Kabraoui per. ciò solo non vengono ritenuti attendibili e le loro testimonianze vengono escluse [...] Nonostante la moltitudine di persone sentite e ancorchè [...] alcuni di loro escludano di avere ricevuto sostanze stupefacenti dal medesimo, comunque viene affermata la penale responsabilità e addirittura la pena viene aggravata ed escluse le attenuanti generiche» (così alla p. 5 del ricorso).

Si sono prese in considerazione, ad avviso del ricorrente, solo le fonti di prova a carico, mentre sono stati trascurati i contributi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che escludono la responsabilità penale dell'imputato, sicchè vi sarebbe carenza di motivazione e travisamento dei fatti.

2.1.3. Infine, sarebbe stato violato il principio dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che impone la verifica giudiziale circa la presenza di indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti, mentre nel caso di specie «a fronte delle dichiarazioni degli ipotetici acquirenti idonee a suffragare la convinzione della sussistenza della penale responsabilità del prevenuto, vi sono tutta una serie di elementi diametralmente opposti, quali le risultanze negative delle perquisizioni, l'esito dell'attività di osservazione e controllo, il mancato rinvenimento di sostanza stupefacente, il mancato rinvenimento di strumenti idonei alla sua preparazione e confezionamento, le informazioni fornite da altri testi, nonché tutti gli altri elementi sopra compiutamente elencati, che militano a favore di una visione innocentista» (così alla p. 8 del ricorso).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla esclusione da parte 'della Corte di appello delle attenuanti generiche, che erano state riconosciute dal Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del ricorso del P.G., convertito in appello.

Richiamata la funzione dell'istituto delle attenuanti generiche, si censurano le ragioni in base alle quali la Corte di merito ne ha escluso l'applicazione, con riferimento all'aspetto di essersi l'imputato avvalso del diritto al silenzio, che - si sottolinea - è esercizio del diritto di difesa, di rango costituzionale, richiamando al riguardo sentenze di legittimità.

Si sarebbe inoltre trascurato che l'imputato ha sempre ottemperato agli obblighi (prima, arresti domiciliari; poi, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) imposti dal Giudice e che è incensurato.

2.3. Mediante l'ulteriore motivo il ricorrente si duole della errata applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 81, 132 e 133 cod. pen. e, nel contempo, di mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla pena applicata, che sarebbe eccessivamente severa sia come pena-base (tre anni di reclusione in una forbice edittale tra sei mesi a quattro anni) sia quanto al profilo degli aumenti in continuazione (tre mesi di reclusione ed 800,00 euro di multa ciascuno), peraltro in difetto di motivazione che dia conto nel concreto del quia.2.4.

Infine, con l'ultimo motivo denunzia promiscuamente violazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla espulsione dello straniero.

La motivazione che si rinviene al riguardo alle pp. 6-7 della decisione impugnata viene sottoposta a censura, sottolineandosi che non risulta provato che l'imputato gestisse una fiorente attività di spaccio, tanto che in un mese e mezzo di pedinamenti la p.g. non ha no1:ato nulla, che lo stesso è stato condannato in difetto di prove, che è privo di lavoro senza alcuna colpa, che il suo matrimonio è solido e la convivenza e l'affectio coniugalis mai venute meno.

L'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, e, prima ancora, gli artt. :2 e 29, 30 e 31 Cost. e 8 CEDU non consentirebbero l'espulsione dello straniero che sia coniugato con cittadino di nazionalità italiana; l'esigenza di rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali quello al rispetto della vita privata familiare, è stato valorizzato da più sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che si richiamano.

Si chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 14 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 1° luglio 2025, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

1.1. Quanto al primo motivo (con il quale si assume la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per insussistenza del fatto, poiché mancherebbero le prove, i testi a carico sarebbero inattendibili e sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen.), si tratta di doglianza generica, in larga parte costruita in fatto e meramente avversativa (affermandosi che i testi a carico sarebberò inattendibili e quelli a discarico attendibili) rispetto alla ricostruzione svolta dai giudici di merito con doppia conforme sul punto dell'an della responsabilità penale ed in ogni caso reiterativa del contenuto del primo motivo di appello (pp. 1-3).

Alle pp. 5-6 della sentenza impugnata ed alle pp. 1-11 di quella di primo grado si rinviene adeguata, congrua e logica spiegazione circa l'affermazione di responsabilità penale, basata sulle dichiarazioni di numerosi acquirenti di droga, riscontrate dalle tracce delle telefonate e dei messaggi sms in entrata e in uscita, senza che possano acquistare rilievo le difformi dichiarazioni di altri testimoni, relative, naturalmente, solo alla propria esperienza né la mancata percezione diretta da parte della polizia giudiziaria nel breve periodo di osservazione, non senza considerare che le attività illecite si collocano in un rilevante arco temporale.

Quanto, poi, alla pretesa violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutllizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; in conformità, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gest:ioni s.p.a., Rv. 278196-02).

1.2. In relazione al secondo motivo (con il quale si censura la esclusione da parte della Corte di appello delle attenuanti generiche che erano state riconosciute dal primo Giudice), si osserva quanto segue.

Il G.u.p. ha riconosciuto le attenuanti generiche (p. 12) in base alla incensuratezza dell'imputato e per avere lo stesso rispettato le prescrizioni.

La Corte di appello (p. 6), in accoglimento dell'impugnazione del P.G., ha particolarmente valorizzato la gravità della condotta, in ragione della lunga durata - anche biennale - dell'attività di spaccio, del numero dei clienti, della tipologia della droga (cocaina), della conseguente entità dei profitti, elementi ritenuti minusvalenti rispetto alla osservanza delle misure cautelari, osservanza che - si è detto - è dovuta, ed alla incensuratezza, stimata circostanza neutra.

Si tratta di ragionamento non illogico né incongruo e che viene solo vagamente contestato dal ricorrente.

1.3. In riferimento al terzo motivo (con cui si censura la eccessività della sanzione sia quanto alla pena-base sia quanto agli aumenti in continuazione), alla p. 6 della sentenza della Corte di merito si legge che «il sensibile discostamento dalla pena minima edittale trova ragione nella gravità della condotta, desunta dal non modesto quantitativo di sostanzia stupefacente ceduta, considerato sia il periodo di tempo in contestazione (tre anni) sia la frequenza (cadenza settimanale) sia la tipologia di sostanza (cocaina) sia il profitto conseguito (euro 50 per ciascuna cessione).

Anche gli aumenti di pena ai sensi dell'art. 81 [cod. pen.] trovano ragione nella diffusa attività di spaccio, avente ad oggetto sostanze stupefacenti di diversa tipologia (cocaina ed hashish), dovendosi altresì valorizzare il /ungo arco temporale oggetto di contestazione (quanto al capo F, anni due, quanto al capo G anni uno mesi sei, quanto al capo E mesi otto)».

La riferita motivazione risulta sufficiente, logica, congrua e solo genericamente aggredita dal ricorso.1.4.

Quanto, infine, al quarto motivo (con il quale si denuncia illegittimità ed erroneità dell'ordine di espulsione), la sentenza impugnata basa l'ordine di espulsione (pp. 6-7) sul presupposto della accertata pericolosità dell'imputato (stabile inserimento dello stesso in una ben avviata attività di spaccio, duratura e con ampia clientela, ed assenza di rapporto di lavoro e di fonti legali di reddito) e, quanto al «dedotto vincolo matrimoniale con cittadina italiana, unico elemento ostativo all'espulsione, è certamente recessivo rispetto alla pericolosità sociale, specie ove si consideri che non è documenta/mente provata l'attuale convivenza e, soprattutto, l'esistenza di prole.

Segue, pertanto, l'ordine di espulsione [...]».

1.4.1. Il ricorso pone, come si vede, il tema del rapporto tra potere statuale di espulsione, da un lato, e tutela dei diritti fondamentali dell'individuo garantiti dalla Costituzione e dalle norme pattizie, dall'altro.

Con riguardo a tale importante ambito, la S.C., nel fare applicazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha già da tempo - opportunamente - puntualizzato che «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU /n relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare» (così Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378-01).

Non si tratta di affermazione isolata; anzi, essa è stata anche di recente ribadita negli stessi termini in una pronunzia che fa il punto della situazione riepilogando le puntualizzazioni operate dalla S.C. sul tema: «[... nel] precedente di questa Corte di legittimità di cui alla sentenza n. 38336 del 5.5.2016; Manidi, Rv 268235, L.] si è precisato - e va qui ribadito - che l'espulsione, prevista dall'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per lo straniero condannato per uno dei delitti ivi richiamati in tema di stupefacenti, può essere disposta, in presenza del necessario accertamento della pericolosità personale, anche nei confronti di chi abbia un rapporto di coniugio con una cittadina italiana, non incidendo tale circostanza sul giudizio di pericolosità.

In altra articolata pronuncia, cui si rimanda, ha ribadito che l'espulsione (in quel caso quella prevista dagli artt. 235 cod. pen. e 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ma, mutatis mutandis, la situazione non cambia in relazione a quella prevista dall'art. 86 Dpr. 309/90) può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, atteso il preminente interesse dello Stato all'allontanamento di una persona che, commettendo reati di una certa gravità, si è rivelata incline a delinquere e, dunque, socialmente pericolosa (Sez. 3, n. 6707 del 12/1/2016, Caushi ed altro, Rv. 266276; conf.

Sez. 1, n. 345 del 12/6/2007, aajraktarevic, Rv. 237625).

Condivisibilmente, la sentenza 6707/2016 evidenzia - e va qui ribadito - che è altrettanto pacifico che l'espulsione debba soggiacere ad un giudizio di compatibilità con i principi stabiliti dall'art. 8 CEDU, secondo cui l'espulsione - pur essendo espressione del potere di sovranità dello Stato - non deve comunque provocare ingiustificate ingerenze nella vita privata e familiare perché la particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di 9 cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri.

Tale principio deve essere condiviso e ribadito anche con riferimento all'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 Dpr 309/90, sussistendo la medesima ratio (vedasi anche Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv 264804) che impone vada accertata intanto la pericolosità sociale dello straniero condannato alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 cod. pen. e poi che debba essere compiuta una valutazione di compatibilità con i principi stabiliti dall'art. 8 CEDU (vedasi anche questa Sez. 4 n. 50379 del 25/11/2014, Xha ferri, Rv. 261378, che, ribadito il principio che vada operato in tal caso un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare)» (così in motivazione, sub n. 3, pp. 9-10, del "considerato in diritto" di Sez. 4, n. 52317 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257-01).

L'ordinamento, dunque, non è insensibile alla salvaguardia del nucleo familiare sul territorio nazionale dell'imputato astrattamente destinatario di provvedimento di espulsione; tuttavia, non è sufficiente ad impedire l'allontanamento dallo Stato l'esistenza di un coniuge italiano (come nei differenti casi affrontati da Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, cit. e da Sez. 2, n. 38336 del 05/05/2016, Manidi, cit.), nell'assenza di qualsivoglia informazione fattuale ulteriore.

1.4.2. Ebbene, calando nel caso concreto i richiamati principi, osserva il Collegio che la misura di sicurezza disposta, prevista in linea generale ed astratta da una norma di legge (art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990), è assistita da sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione giudiziale sulla pericolosità sociale dell'imputato, pericolosità che è desunta, come si è già visto, dall'emerso stabile inserimento in un'attività di spaccio ben avviata, duratura e con ampia clientela, e dall'assenza di rapporto di lavoro e di fonti legali di reddito.

L'elemento ostativo, in tesi difensiva, all'espulsione, la sussistenza cioè di un nucleo familiare, con le connesse implicazioni, non risulta, in realtà, essere stato adeguatamente introdotto dalla difesa né nel grado di merito (controdeducendo rispetto alla richiesta contenuta nell'appello del P.M.) né nel ricorso di legittimità, ove ci si limita ad affermare l'esistenza di un effettivo vincolo matrimoniale, come se tanto bastasse, per così dire, ex se ad impedire l'allontanamento dal territorio.

Ciò, però, non è previsto da alcuna norma vigente né è mai stato affermato, essendosi, anzi, puntualizzato il contrario: infatti, «L'espulsione, prevista dall'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per lo straniero condannato per uno dei delitti ivi richiamati in tema di stupefacenti, può essere disposta, in presenza del necessario accertamento della pericolosità personale, anche nei confronti di chi abbia un rapporto di coniugio con una cittadina italiana, non incidendo tale circostanza sul giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n. 38336 del 05/05/2016, Manidi, Rv. 268235-01).

Difetta, comunque, nel caso di specie, al di là dell'affermazione del ricorrente, qualsiasi informazione sulla effettiva stabilità del nucleo familiare e sulle probabili conseguenze della espulsione aut similia, elementi che, invece, ove fossero stati correttamente allegati, avrebbero imposto ,al decidente il giudizio di bilanciamento tra esigenza di sicurezza statuale e dei singoli, da un lato, e di tutela del vincolo familiare, dall'altro.

Va, dunque, ribadita con convinzione Da necessità (già affermata da Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, cot., e da Sez. 4, n. 52317 del 17/10/2017, Talbi, cit.) di una rituale introduzione, quale onere a carico della parte interessata, della situazione familiare dell'imputato.

Del tutto generica ed assertiva è l'ulteriore invocazione da parte del ricorrente al diritto al rispetto dell'unità familiare ai sensi dell'art. 8 Cedu.

1.4.3. Appare infine opportuno distinguere tra il presupposto legittimante l'espulsione dello straniero, dovendosi accertare la pericolosità dell'imputato e potendo eventualmente avere rilievo il radicamento familiare dell'imputato, e quello che potrebbe legittimare il rifiuto facoltativo di consegna nel caso di mandato di arresto europeo, in cui nessun rilievo invece ha la pericolosità sociale del destinatario.

Infatti, «In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. c),

I. 22 aprile 2005, n. 69 richiede la valutazione in ordine alla meritevolezza dell'interesse del condannato - cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea - ad espiare la pena nel territorio italiano e, pertanto, non può escludersi la ricorrenza del motivo ostativo adducendo la pericolosità sociale del predetto, in quanto tale parametro è del tutto estraneo ai criteri valutativi indicati dalla norma» (Sez. 6, n. 4534 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278113-01) e «In tema di mandato di arresto europeo, il rifiuto facoltativo di consegna, ai fini dell'esecuzione della pena, del cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, previsto dall' art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, implica una valutazione discrezionale che tenga conto de/legittimo ed effettivo radicamento del soggetto sul territorio nazionale e della possibilità di esecuzione della pena in Italia, senza che abbiano rilievo, al riguardo, generiche esigenze di tutela della sicurezza pubblica, che facciano apparire opportuno l'allontanamento del soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la pronuncia della corte di appello la quale aveva disposto la consegna del ricorrente, pur stabilmente residente in Italia, ritenendolo socialmente pericoloso per i suoi precedenti penali)» (Sez. 6, n. 4126 del 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278359-01).

2. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/02/1989 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia il 23 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal P.G. e dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Mantova 1'8 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di più violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tra il 2017 ed il 2019, e, in conseguenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la continuazione e con la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia (due anni e sei mesi di reclusione e 6.800,00 euro di multa), invece, escluse le attenuanti generiche, ha rideterminato, aumentandola, la pena (due anni e dieci mesi di reclusione e 7.667,00 euro di multa) ed ha ordinato l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata; con conferma quanto al resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo/ censura la ritenuta violazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., in ragione della insussistenza del reato contestato e della violazione dei principi sulla valutazione della prova e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La breve motivazione della sentenza impugnata si limiterebbe a confermare quella del Tribunale trascurando però i motivi di appello e, in particolare, ad avviso del ricorrente, la emersa mancanza di prove e la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento al mancato rinvenimento della sostanza e del provento dello spaccio. 2.1.1. In particolare, l'imputato, nonostante un mese mezzo di osservazione e di pedinamento da parte della polizia giudiziaria, non è mai stato visto cedere stupefacente, non sono stati trovati droga o strumenti idonei alla preparazione o al confezionamento o denaro nella sua abitazione o in luoghi nella sua disponibilità, sicché non si sarebbe raggiunta la prova della sua responsabilità. 2.1.2. Inoltre, le persone sentite a sommarie informazioni, pur inattendibili, sarebbero state giudicate credibili senza la necessaria valutazione critica e, anzi, «per un incomprensibile motivo [...] si ritengono attendibili tutti coloro che accusano l'odierno imputato, mentre tutti coloro che riferiscono di avere semplicemente un legame di conoscenza e di non avere ricevuto sostanza stupefacente dal Kabraoui per. ciò solo non vengono ritenuti attendibili e le loro testimonianze vengono escluse [...] Nonostante la moltitudine di persone sentite e ancorchè [...] alcuni di loro escludano di avere ricevuto sostanze stupefacenti dal medesimo, comunque viene affermata la penale responsabilità e addirittura la pena viene aggravata ed escluse le attenuanti generiche» (così alla p. 5 del ricorso). Si sono prese in considerazione, ad avviso del ricorrente, solo le fonti di prova a carico, mentre sono stati trascurati i contributi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che escludono la responsabilità penale dell'imputato, sicchè vi sarebbe carenza di motivazione e travisamento dei fatti. 2.1.3. Infine, sarebbe stato violato il principio dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che impone la verifica giudiziale circa la presenza di indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti, mentre nel caso di specie «a fronte delle dichiarazioni degli ipotetici acquirenti idonee a suffragare la convinzione della sussistenza della penale responsabilità del prevenuto, vi sono tutta una serie di elementi diametralmente opposti, quali le risultanze negative delle perquisizioni, l'esito dell'attività di osservazione e controllo, il mancato rinvenimento di sostanza stupefacente, il mancato rinvenimento di strumenti idonei alla sua preparazione e confezionamento, le informazioni fornite da altri testi, nonché tutti gli altri elementi sopra compiutamente elencati, che militano a favore di una visione innocentista» (così alla p. 8 del ricorso). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla esclusione da parte 'della Corte di appello delle attenuanti generiche, che erano state riconosciute dal Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del ricorso del P.G., convertito in appello. Richiamata la funzione dell'istituto delle attenuanti generiche, si censurano le ragioni in base alle quali la Corte di merito ne ha escluso l'applicazione, con riferimento all'aspetto di essersi l'imputato avvalso del diritto al silenzio, che - si sottolinea - è esercizio del diritto di difesa, di rango costituzionale, richiamando al riguardo sentenze di legittimità. Si sarebbe inoltre trascurato che l'imputato ha sempre ottemperato agli obblighi (prima, arresti domiciliari; poi, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) imposti dal Giudice e che è incensurato. 2.3. Mediante l'ulteriore motivo il ricorrente si duole della errata applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 81, 132 e 133 cod. pen. e, nel contempo, di mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla pena applicata, che sarebbe eccessivamente severa sia come pena-base (tre anni di reclusione in una forbice edittale tra sei mesi a quattro anni) sia quanto al profilo degli aumenti in continuazione (tre mesi di reclusione ed 800,00 euro di multa ciascuno), peraltro in difetto di motivazione che dia conto nel concreto del quia.2.4. Infine, con l'ultimo motivo denunzia promiscuamente violazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla espulsione dello straniero. La motivazione che si rinviene al riguardo alle pp. 6-7 della decisione impugnata viene sottoposta a censura, sottolineandosi che non risulta provato che l'imputato gestisse una fiorente attività di spaccio, tanto che in un mese e mezzo di pedinamenti la p.g. non ha no1:ato nulla, che lo stesso è stato condannato in difetto di prove, che è privo di lavoro senza alcuna colpa, che il suo matrimonio è solido e la convivenza e l'affectio coniugalis mai venute meno. L'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, e, prima ancora, gli artt. :2 e 29, 30 e 31 Cost. e 8 CEDU non consentirebbero l'espulsione dello straniero che sia coniugato con cittadino di nazionalità italiana; l'esigenza di rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali quello al rispetto della vita privata familiare, è stato valorizzato da più sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che si richiamano. Si chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 14 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 1° luglio 2025, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo (con il quale si assume la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per insussistenza del fatto, poiché mancherebbero le prove, i testi a carico sarebbero inattendibili e sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen.), si tratta di doglianza generica, in larga parte costruita in fatto e meramente avversativa (affermandosi che i testi a carico sarebberò inattendibili e quelli a discarico attendibili) rispetto alla ricostruzione svolta dai giudici di merito con doppia conforme sul punto dell'an della responsabilità penale ed in ogni caso reiterativa del contenuto del primo motivo di appello (pp. 1-3). Alle pp. 5-6 della sentenza impugnata ed alle pp. 1-11 di quella di primo grado si rinviene adeguata, congrua e logica spiegazione circa l'affermazione di responsabilità penale, basata sulle dichiarazioni di numerosi acquirenti di droga, riscontrate dalle tracce delle telefonate e dei messaggi sms in entrata e in uscita, senza che possano acquistare rilievo le difformi dichiarazioni di altri testimoni, relative, naturalmente, solo alla propria esperienza né la mancata percezione diretta da parte della polizia giudiziaria nel breve periodo di osservazione, non senza considerare che le attività illecite si collocano in un rilevante arco temporale. Quanto, poi, alla pretesa violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutllizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; in conformità, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gest:ioni s.p.a., Rv. 278196-02). 1.2. In relazione al secondo motivo (con il quale si censura la esclusione da parte della Corte di appello delle attenuanti generiche che erano state riconosciute dal primo Giudice), si osserva quanto segue. Il G.u.p. ha riconosciuto le attenuanti generiche (p. 12) in base alla incensuratezza dell'imputato e per avere lo stesso rispettato le prescrizioni. La Corte di appello (p. 6), in accoglimento dell'impugnazione del P.G., ha particolarmente valorizzato la gravità della condotta, in ragione della lunga durata - anche biennale - dell'attività di spaccio, del numero dei clienti, della tipologia della droga (cocaina), della conseguente entità dei profitti, elementi ritenuti minusvalenti rispetto alla osservanza delle misure cautelari, osservanza che - si è detto - è dovuta, ed alla incensuratezza, stimata circostanza neutra. Si tratta di ragionamento non illogico né incongruo e che viene solo vagamente contestato dal ricorrente. 1.3. In riferimento al terzo motivo (con cui si censura la eccessività della sanzione sia quanto alla pena-base sia quanto agli aumenti in continuazione), alla p. 6 della sentenza della Corte di merito si legge che «il sensibile discostamento dalla pena minima edittale trova ragione nella gravità della condotta, desunta dal non modesto quantitativo di sostanzia stupefacente ceduta, considerato sia il periodo di tempo in contestazione (tre anni) sia la frequenza (cadenza settimanale) sia la tipologia di sostanza (cocaina) sia il profitto conseguito (euro 50 per ciascuna cessione). Anche gli aumenti di pena ai sensi dell'art. 81 [cod. pen.] trovano ragione nella diffusa attività di spaccio, avente ad oggetto sostanze stupefacenti di diversa tipologia (cocaina ed hashish), dovendosi altresì valorizzare il /ungo arco temporale oggetto di contestazione (quanto al capo F, anni due, quanto al capo G anni uno mesi sei, quanto al capo E mesi otto)». La riferita motivazione risulta sufficiente, logica, congrua e solo genericamente aggredita dal ricorso.1.4. Quanto, infine, al quarto motivo (con il quale si denuncia illegittimità ed erroneità dell'ordine di espulsione), la sentenza impugnata basa l'ordine di espulsione (pp. 6-7) sul presupposto della accertata pericolosità dell'imputato (stabile inserimento dello stesso in una ben avviata attività di spaccio, duratura e con ampia clientela, ed assenza di rapporto di lavoro e di fonti legali di reddito) e, quanto al «dedotto vincolo matrimoniale con cittadina italiana, unico elemento ostativo all'espulsione, è certamente recessivo rispetto alla pericolosità sociale, specie ove si consideri che non è documenta/mente provata l'attuale convivenza e, soprattutto, l'esistenza di prole. Segue, pertanto, l'ordine di espulsione [...]». 1.4.1. Il ricorso pone, come si vede, il tema del rapporto tra potere statuale di espulsione, da un lato, e tutela dei diritti fondamentali dell'individuo garantiti dalla Costituzione e dalle norme pattizie, dall'altro. Con riguardo a tale importante ambito, la S.C., nel fare applicazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha già da tempo - opportunamente - puntualizzato che «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU /n relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare» (così Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378-01). Non si tratta di affermazione isolata; anzi, essa è stata anche di recente ribadita negli stessi termini in una pronunzia che fa il punto della situazione riepilogando le puntualizzazioni operate dalla S.C. sul tema: «[... nel] precedente di questa Corte di legittimità di cui alla sentenza n. 38336 del 5.5.2016; Manidi, Rv 268235, L.] si è precisato - e va qui ribadito - che l'espulsione, prevista dall'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per lo straniero condannato per uno dei delitti ivi richiamati in tema di stupefacenti, può essere disposta, in presenza del necessario accertamento della pericolosità personale, anche nei confronti di chi abbia un rapporto di coniugio con una cittadina italiana, non incidendo tale circostanza sul giudizio di pericolosità. In altra articolata pronuncia, cui si rimanda, ha ribadito che l'espulsione (in quel caso quella prevista dagli artt. 235 cod. pen. e 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ma, mutatis mutandis, la situazione non cambia in relazione a quella prevista dall'art. 86 Dpr. 309/90) può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, atteso il preminente interesse dello Stato all'allontanamento di una persona che, commettendo reati di una certa gravità, si è rivelata incline a delinquere e, dunque, socialmente pericolosa (Sez. 3, n. 6707 del 12/1/2016, Caushi ed altro, Rv. 266276; conf. Sez. 1, n. 345 del 12/6/2007, aajraktarevic, Rv. 237625). Condivisibilmente, la sentenza 6707/2016 evidenzia - e va qui ribadito - che è altrettanto pacifico che l'espulsione debba soggiacere ad un giudizio di compatibilità con i principi stabiliti dall'art. 8 CEDU, secondo cui l'espulsione - pur essendo espressione del potere di sovranità dello Stato - non deve comunque provocare ingiustificate ingerenze nella vita privata e familiare perché la particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di 9 cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri. Tale principio deve essere condiviso e ribadito anche con riferimento all'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 Dpr 309/90, sussistendo la medesima ratio (vedasi anche Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv 264804) che impone vada accertata intanto la pericolosità sociale dello straniero condannato alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 cod. pen. e poi che debba essere compiuta una valutazione di compatibilità con i principi stabiliti dall'art. 8 CEDU (vedasi anche questa Sez. 4 n. 50379 del 25/11/2014, Xha ferri, Rv. 261378, che, ribadito il principio che vada operato in tal caso un esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare)» (così in motivazione, sub n. 3, pp. 9-10, del "considerato in diritto" di Sez. 4, n. 52317 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257-01). L'ordinamento, dunque, non è insensibile alla salvaguardia del nucleo familiare sul territorio nazionale dell'imputato astrattamente destinatario di provvedimento di espulsione; tuttavia, non è sufficiente ad impedire l'allontanamento dallo Stato l'esistenza di un coniuge italiano (come nei differenti casi affrontati da Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, cit. e da Sez. 2, n. 38336 del 05/05/2016, Manidi, cit.), nell'assenza di qualsivoglia informazione fattuale ulteriore. 1.4.2. Ebbene, calando nel caso concreto i richiamati principi, osserva il Collegio che la misura di sicurezza disposta, prevista in linea generale ed astratta da una norma di legge (art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990), è assistita da sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione giudiziale sulla pericolosità sociale dell'imputato, pericolosità che è desunta, come si è già visto, dall'emerso stabile inserimento in un'attività di spaccio ben avviata, duratura e con ampia clientela, e dall'assenza di rapporto di lavoro e di fonti legali di reddito. L'elemento ostativo, in tesi difensiva, all'espulsione, la sussistenza cioè di un nucleo familiare, con le connesse implicazioni, non risulta, in realtà, essere stato adeguatamente introdotto dalla difesa né nel grado di merito (controdeducendo rispetto alla richiesta contenuta nell'appello del P.M.) né nel ricorso di legittimità, ove ci si limita ad affermare l'esistenza di un effettivo vincolo matrimoniale, come se tanto bastasse, per così dire, ex se ad impedire l'allontanamento dal territorio. Ciò, però, non è previsto da alcuna norma vigente né è mai stato affermato, essendosi, anzi, puntualizzato il contrario: infatti, «L'espulsione, prevista dall'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per lo straniero condannato per uno dei delitti ivi richiamati in tema di stupefacenti, può essere disposta, in presenza del necessario accertamento della pericolosità personale, anche nei confronti di chi abbia un rapporto di coniugio con una cittadina italiana, non incidendo tale circostanza sul giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n. 38336 del 05/05/2016, Manidi, Rv. 268235-01). Difetta, comunque, nel caso di specie, al di là dell'affermazione del ricorrente, qualsiasi informazione sulla effettiva stabilità del nucleo familiare e sulle probabili conseguenze della espulsione aut similia, elementi che, invece, ove fossero stati correttamente allegati, avrebbero imposto ,al decidente il giudizio di bilanciamento tra esigenza di sicurezza statuale e dei singoli, da un lato, e di tutela del vincolo familiare, dall'altro. Va, dunque, ribadita con convinzione Da necessità (già affermata da Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, cot., e da Sez. 4, n. 52317 del 17/10/2017, Talbi, cit.) di una rituale introduzione, quale onere a carico della parte interessata, della situazione familiare dell'imputato. Del tutto generica ed assertiva è l'ulteriore invocazione da parte del ricorrente al diritto al rispetto dell'unità familiare ai sensi dell'art. 8 Cedu. 1.4.3. Appare infine opportuno distinguere tra il presupposto legittimante l'espulsione dello straniero, dovendosi accertare la pericolosità dell'imputato e potendo eventualmente avere rilievo il radicamento familiare dell'imputato, e quello che potrebbe legittimare il rifiuto facoltativo di consegna nel caso di mandato di arresto europeo, in cui nessun rilievo invece ha la pericolosità sociale del destinatario. Infatti, «In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. c), I. 22 aprile 2005, n. 69 richiede la valutazione in ordine alla meritevolezza dell'interesse del condannato - cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea - ad espiare la pena nel territorio italiano e, pertanto, non può escludersi la ricorrenza del motivo ostativo adducendo la pericolosità sociale del predetto, in quanto tale parametro è del tutto estraneo ai criteri valutativi indicati dalla norma» (Sez. 6, n. 4534 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278113-01) e «In tema di mandato di arresto europeo, il rifiuto facoltativo di consegna, ai fini dell'esecuzione della pena, del cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, previsto dall' art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, implica una valutazione discrezionale che tenga conto de/legittimo ed effettivo radicamento del soggetto sul territorio nazionale e della possibilità di esecuzione della pena in Italia, senza che abbiano rilievo, al riguardo, generiche esigenze di tutela della sicurezza pubblica, che facciano apparire opportuno l'allontanamento del soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la pronuncia della corte di appello la quale aveva disposto la consegna del ricorrente, pur stabilmente residente in Italia, ritenendolo socialmente pericoloso per i suoi precedenti penali)» (Sez. 6, n. 4126 del 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278359-01). 2. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibi
Sentenza Cassazione n. 09697/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris