Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32601/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con provvedimento del 5 marzo2026 ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessaa XXXXXXXXXXXX con decorrenza dal 23 gennaio 2026.Il condannato, infatti, aveva violato le prescrizioni poste a presidio e tuteladella figlia minore con la quale, nonostante l’espresso divieto, aveva mantenutocontatti, così come li aveva mantenuti con la madre della minore, violando ildisposto dell’art. 387 bis cod. pen.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 47 comma 11 Ord. pen.e vizio di motivazione.La revoca della misura alternativa sarebbe basata su un inaccettabileautomatismo che fa discendere dalla mera gravità degli addebiti contestati laconseguenza sanzionatoria del venir meno della misura alternativa, senza alcunaglobale valutazione del percorso trattamentale intrapreso fino al momento dellacommissione del fatto contestato.E’, infatti, il comportamento del soggetto, inteso nella sua globalità, chedeve essere incompatibile con la prosecuzione della prova.Inoltre, il Tribunale non ha in alcun modo valutato la collaborazionemantenuta dall’interessato con UEPE e ha ritenuto che, per il solo fatto degliaddebiti mossi, la misura non fosse più efficace sotto il profilo del contenimentodella recidiva.Lamenta, altresì, la valutazione data dal Tribunale a quello che è almomento un mero addebito, in violazione della presunzione di non colpevolezza.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 47 comma 11 Ord.pen. sotto il profilo della omessa motivazione circa la decorrenza della revoca.La determinazione del dies a quo nella data di trasmissione della notizia direato è del tutto arbitraria; una revoca ex nunc sarebbe stata più logica; larevoca a decorrenza successiva implica che, nonostante le condotte tenute, vi siastata, almeno per un periodo, una effettiva adesione al progetto rieducativo e ciòsi pone in contrasto con il ritenuto fallimento del medesimo.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 51 ter Ord. pen. e vizio dimotivazione laddove non è stata valutata la possibilità di sostituzionedell’affidamento in prova con una misura meno gravosa della detenzione.Il Tribunale di sorveglianza per espressa disposizione normativa ha infattipotere di sostituzione della misura e non solo di revoca.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.L’art. 47 comma 11 Ord. pen. stabilisce che l’affidamento è revocato qualorail comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al serviziosociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato,rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stessosia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con laprosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un poteredi valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllocontinuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta ladurata della misura. (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064– 01; con riferimento alla detenzione domiciliare, cfr. Sez. 1, n. 41796 del09/09/2021, Acri, Rv. 282153 - 01).Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto a questo insegnamento e havalutato in maniera del tutto autonoma la rilevanza delle condotte attribuite alcondannato, per come emergenti dagli elementi a disposizione, e la loroincidenza sul percorso di rieducazione.La rilevanza di una condotta di violazione delle prescrizioni connesse ad unordine di protezione è di immediata comprensione sotto il profilo del pericolo direcidiva e il Tribunale ha ben sottolineato la gravità di una condotta che haviolato gli ordini della autorità giudiziaria posti a tutela dei minori da parte di unsoggetto cui era stato concesso un maggior ambito di autonomia proprio persaggiarne la tenuta sotto il profilo del reinserimento.Pur dando atto, infatti, della generale collaborazione del condannato conl’UEPE, il Tribunale ha operato una valutazione comparativa e ha ritenuto lacondotta evidenziata di tale gravità da non consentire in alcun modo laprosecuzione della misura, in ragione della evidente incapacità del soggetto diconformarsi alle prescrizioni impartitegli e di astenersi dal porre in essere nuovicomportamenti penalmente rilevanti.2.

Il secondo motivo è infondato.In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini delladeterminazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendoin esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che hadato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dalcondannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delleprescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv.282007 - 01).In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamentodel condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio dialcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce deiprincipi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il tribunale di sorveglianza puòdisporre la revoca della misura con effetto "ex tunc" e, conseguentemente,determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quellaoriginariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso,Rv. 278178 - 01).Nel presente caso, la revoca è stata operata ex nunc, con riferimento almomento della trasmissione della notizia di reato, con una valutazione in favordel condannato e, dunque, con l’implicita ammissione che fino al momento in cuiè emersa la notizia di reato il percorso rieducativo del condannato è statopositivo; di conseguenza la doglianza del ricorrente sul punto è infondata, postoche tale decorrenza è la più favorevole possibile, perché salvaguarda una partedel periodo trascorso in prova che non definisce in toto fallimentare.3.

Il terzo motivo è parimenti infondato.Lamenta il ricorrente che il Tribunale non abbia valutato la sostituibilità dellamisura revocata con altra, in particolare con la detenzione domiciliare.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è inammissibile per tardivitàla richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella diaffidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni dilegge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva ècomune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n.16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002,Delogu, Rv. 222453); nel caso in esame, però, tale richiesta non venne avanzatadal ricorrente all’udienza e, di conseguenza, egli di nulla può dolersi, tanto menodi una omessa risposta ad una istanza mai presentata e che avrebbe dovuto,invece, doverosamente essere sottoposta al vaglio del Tribunale.4.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Ricorrendone le condizioni deve essere disposta l'annotazione di cui all'art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codicein materia di protezione dei dati personali".

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con provvedimento del 5 marzo2026 ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessaa XXXXXXXXXXXX con decorrenza dal 23 gennaio 2026.Il condannato, infatti, aveva violato le prescrizioni poste a presidio e tuteladella figlia minore con la quale, nonostante l’espresso divieto, aveva mantenutocontatti, così come li aveva mantenuti con la madre della minore, violando ildisposto dell’art. 387 bis cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 47 comma 11 Ord. pen.e vizio di motivazione.La revoca della misura alternativa sarebbe basata su un inaccettabileautomatismo che fa discendere dalla mera gravità degli addebiti contestati laconseguenza sanzionatoria del venir meno della misura alternativa, senza alcunaglobale valutazione del percorso trattamentale intrapreso fino al momento dellacommissione del fatto contestato.E’, infatti, il comportamento del soggetto, inteso nella sua globalità, chedeve essere incompatibile con la prosecuzione della prova.Inoltre, il Tribunale non ha in alcun modo valutato la collaborazionemantenuta dall’interessato con UEPE e ha ritenuto che, per il solo fatto degliaddebiti mossi, la misura non fosse più efficace sotto il profilo del contenimentodella recidiva.Lamenta, altresì, la valutazione data dal Tribunale a quello che è almomento un mero addebito, in violazione della presunzione di non colpevolezza.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 47 comma 11 Ord.pen. sotto il profilo della omessa motivazione circa la decorrenza della revoca.La determinazione del dies a quo nella data di trasmissione della notizia direato è del tutto arbitraria; una revoca ex nunc sarebbe stata più logica; larevoca a decorrenza successiva implica che, nonostante le condotte tenute, vi siastata, almeno per un periodo, una effettiva adesione al progetto rieducativo e ciòsi pone in contrasto con il ritenuto fallimento del medesimo.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 51 ter Ord. pen. e vizio dimotivazione laddove non è stata valutata la possibilità di sostituzionedell’affidamento in prova con una misura meno gravosa della detenzione.Il Tribunale di sorveglianza per espressa disposizione normativa ha infattipotere di sostituzione della misura e non solo di revoca.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.L’art. 47 comma 11 Ord. pen. stabilisce che l’affidamento è revocato qualorail comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al serviziosociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato,rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stessosia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con laprosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un poteredi valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllocontinuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta ladurata della misura. (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064– 01; con riferimento alla detenzione domiciliare, cfr. Sez. 1, n. 41796 del09/09/2021, Acri, Rv. 282153 - 01).Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto a questo insegnamento e havalutato in maniera del tutto autonoma la rilevanza delle condotte attribuite alcondannato, per come emergenti dagli elementi a disposizione, e la loroincidenza sul percorso di rieducazione.La rilevanza di una condotta di violazione delle prescrizioni connesse ad unordine di protezione è di immediata comprensione sotto il profilo del pericolo direcidiva e il Tribunale ha ben sottolineato la gravità di una condotta che haviolato gli ordini della autorità giudiziaria posti a tutela dei minori da parte di unsoggetto cui era stato concesso un maggior ambito di autonomia proprio persaggiarne la tenuta sotto il profilo del reinserimento.Pur dando atto, infatti, della generale collaborazione del condannato conl’UEPE, il Tribunale ha operato una valutazione comparativa e ha ritenuto lacondotta evidenziata di tale gravità da non consentire in alcun modo laprosecuzione della misura, in ragione della evidente incapacità del soggetto diconformarsi alle prescrizioni impartitegli e di astenersi dal porre in essere nuovicomportamenti penalmente rilevanti.2. Il secondo motivo è infondato.In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini delladeterminazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendoin esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che hadato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dalcondannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delleprescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv.282007 - 01).In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamentodel condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio dialcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce deiprincipi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il tribunale di sorveglianza puòdisporre la revoca della misura con effetto "ex tunc" e, conseguentemente,determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quellaoriginariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso,Rv. 278178 - 01).Nel presente caso, la revoca è stata operata ex nunc, con riferimento almomento della trasmissione della notizia di reato, con una valutazione in favordel condannato e, dunque, con l’implicita ammissione che fino al momento in cuiè emersa la notizia di reato il percorso rieducativo del condannato è statopositivo; di conseguenza la doglianza del ricorrente sul punto è infondata, postoche tale decorrenza è la più favorevole possibile, perché salvaguarda una partedel periodo trascorso in prova che non definisce in toto fallimentare.3. Il terzo motivo è parimenti infondato.Lamenta il ricorrente che il Tribunale non abbia valutato la sostituibilità dellamisura revocata con altra, in particolare con la detenzione domiciliare.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è inammissibile per tardivitàla richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella diaffidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni dilegge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva ècomune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n.16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002,Delogu, Rv. 222453); nel caso in esame, però, tale richiesta non venne avanzatadal ricorrente all’udienza e, di conseguenza, egli di nulla può dolersi, tanto menodi una omessa risposta ad una istanza mai presentata e che avrebbe dovuto,invece, doverosamente essere sottoposta al vaglio del Tribunale.4. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Ricorrendone le condizioni deve essere disposta l'annotazione di cui all'art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codicein materia di protezione dei dati personali". P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 32601/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris