CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13456/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 328 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente valutateK e risolte dai giudici del merito facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova e applicazione della giurisprudenza di questa Corte in materia di rifiuto di atti di ufficio ( Rv. 284079). La lettura parcellizzata della motivazione proposta dal ricorrente si risolve nella pretesa di rilettura del materiale di prova /preclusa a questa Corte di legittimità in presenza della chiare coordinate giuridiche che presidiano all'attività del curatore fallimentare. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8