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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11309/2026

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atico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 654/2022 depositata il01/12/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la Regione Marche dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Fermo, chiedendone la condanna al risarcimento dei dannimateriali subiti a seguito di un sinistro verificatosi il 27 dicembre 2016,alle ore 19:30, in [OSCURATO:PERSONA], nel Comune di Monte SanPietrangeli, deducendo che un cinghiale era improvvisamente sbucatodalla vegetazione laterale, attraversando la carreggiata e urtando la parteanteriore destra della sua autovettura.L’attrice assumeva che il tratto stradale fosse privo di adeguatasegnaletica di pericolo e di misure di contenimento della fauna selvatica,nonostante la zona fosse notoriamente interessata da frequentiprova testimoniale, anche mediante teste oculare.Si costituiva la Regione Marche, eccependo il difetto di legittimazionepassiva, l’assenza di colpa, il mancato assolvimento dell’onere probatorioex art. 2043 c.c. e la condotta negligente della danneggiata. [OSCURATO:PERSONA] formulava richieste istruttorie.All’esito dell’istruttoria testimoniale, il Giudice di Pace di Fermo, consentenza n. 45/2021, accoglieva la domanda, ritenendo provata laresponsabilità della Regione ex art. 2043 c.c., e richiamando altresìl’applicabilità dell’art. 2052 c.c., condannando l’Ente al risarcimento deldanno e alle spese di lite.2.

Avverso tale decisione proponeva appello la Regione Marche,deducendo, tra l’altro, la mancata prova dell’impatto con l’animale,l’assenza di prova della dinamica del sinistro, il mancato superamentodella presunzione di colpa del conducente e l’erronea applicazione degliartt. 2043 e 2052 c.c.Si costituiva l’appellata Ricci, resistendo al gravame e ribadendo laresponsabilità della Regione, anche ai sensi dell’art. 2052 c.c.2.1.

Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 654/2022, accoglieva l’appello,riformando integralmente la decisione di primo grado e rigettando laNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026domanda risarcitoria, ritenendo che l’attrice non avesse provato nél’esatta dinamica del sinistro né l’adozione di ogni opportuna cautela nellaguida, escludendo così la responsabilità della Regione sia ex art. 2043 c.c.sia ex art. 2052 c.c., e condannando l’appellata alle spese di entrambi igradi di giudizio.3.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],articolando cinque motivi, illustrati da memoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Ha depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Va premesso che questa Corte, con le recenti sentenze nn. 2526 e2528 del 05/02/2026, ha enunciato, componendo precedenti disarmonie, iprincipi di diritto regolatori della materia della responsabilità in caso didanni da coinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli: adessi, idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto quiintegrale richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anchequale premessa di ogni decisione.4.1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. – travisamento delle risultanze processuali ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] denuncia il travisamento delle risultanze istruttorie su un puntodecisivo della controversia per avere il Tribunale di Fermo ritenuto nonprovata l’esatta dinamica del sinistro, affermando che le allegazionidell’attrice e le deposizioni testimoniali sarebbero state generiche einidonee a ricostruire l’evento.Sostiene che dalle dichiarazioni testimoniali assunte (Carabinieriintervenuti e testimone oculare) e dalla documentazione prodottaemergeva una ricostruzione chiara e univoca del sinistro: l’autovetturaNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026della ricorrente, procedendo a velocità moderata, veniva urtata nella parteanteriore destra da un cinghiale che attraversava repentinamente lacarreggiata, rendendo impossibile qualsiasi manovra di evitamento;l’impatto avveniva nella semicarreggiata di pertinenza del veicolo, in untratto di strada privo di segnaletica e misure di contenimento della fauna.Il Tribunale ha, tuttavia, erroneamente svalutato tali risultanze,qualificando come “generiche” risposte rese su capitoli di prova puntuali especifici, fondando così la decisione su una rappresentazione del materialeprobatorio inconciliabile con il suo contenuto oggettivo.Il travisamento è decisivo, poiché ha inciso direttamente sull’accertamentodell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla ricorrente in ordinealla dinamica del sinistro e alla propria condotta di guida, determinando ilrigetto della domanda risarcitoria.4.1.1.

Il motivo è infondato.La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile insede di legittimità esclusivamente entro ambiti rigorosamente delimitati,che non investono il merito della valutazione delle risultanze istruttorie.

È,infatti, principio ormai consolidato – ribadito anche dalla giurisprudenzapiù recente di questa Corte – che il richiamo a tali disposizioni non puòessere utilizzato quale strumento per censurare il cattivo esercizio delprudente apprezzamento delle prove, risolvendosi, in tal caso, in uninammissibile tentativo di sollecitare un nuovo esame del merito (cfr.Cass., ord. 20 ottobre 2023, n. 29176).Quanto all’art. 115 c.p.c., la sua violazione è configurabile soltantoquando il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti né acquisite d’ufficio nei casi consentiti,ovvero abbia ignorato un fatto pacifico o non specificamente contestato.Non ricorre, invece, allorché la censura si limiti a contestare la preferenzaaccordata dal giudice a una prova rispetto ad un’altra, trattandosi divalutazione riservata al merito e, come tale, insindacabile in sede diNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026legittimità (cfr. Cass., ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29768; Cass.,ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39372).Parimenti, la violazione dell’art. 116 c.p.c. non si identifica con unaerronea o non condivisa valutazione della prova, ma presupponeun’alterazione del regime giuridico di valutazione della stessa.

Taleviolazione è ravvisabile solo ove il giudice attribuisca valore di prova legalea elementi che ne sono privi, ovvero, al contrario, sottoponga al prudenteapprezzamento una prova cui la legge assegna un valore vincolato.

Al difuori di tali ipotesi, ogni doglianza si risolve in una critica al giudizio difatto, non consentita in cassazione (cfr. Cass., ordinanza 2 giugno 2025,n. 14811; Cass., ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39372; Cass., 5 luglio2018, n. 17675; Cass., 6 luglio 2017, n. 16681; Cass., 21 giugno 2017, n.15378; Cass., sentenza 25 maggio 2016, n. 10838).Neppure può trovare ingresso la censura sotto il profilo del vizio dimotivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se non entro i limiti, oggiparticolarmente stringenti, dell’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e presenti carattere decisivo.

È principio fermo, ribadito dalle SezioniUnite, che il “fatto storico” non coincide con il singolo elemento istruttorio,sicché la deposizione testimoniale, il documento o la consulenza tecnicacostituiscono meri mezzi di prova del fatto e non il fatto in sé.

Neconsegue che l’omessa o non condivisa valutazione di una testimonianzanon integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., ove il giudice abbiacomunque preso in esame il fatto storico cui essa si riferisce, ancorchépervenendo a conclusioni difformi da quelle prospettate dalla parte (cfr.Cass., Sez.

U., ordinanza 12 aprile 2024, n. 9946; Cass., ordinanza 22febbraio 2023, n. 5499; Cass., 9 gennaio 2019, n. 298).Diversa, e concettualmente distinta dalla valutazione della prova, èl’ipotesi del cosiddetto travisamento della prova, che ricorre quando ilgiudice fondi la decisione su una erronea percezione del contenutoNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026oggettivo della prova, attribuendole informazioni che essa palesementenon contiene, ovvero omettendo di considerare dati che risultanoinequivocabilmente dal suo contenuto testuale.

In tal caso, l’errore nonsignificante, ossia al dato materiale e percettivo.

Come precisato dalleSezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 5 marzo 2024, n. 5792), tale vizio integraun errore di fatto di natura revocatoria, sindacabile nei limiti e con i rimedipropri, ovvero – quando il fatto probatorio abbia costituito puntocontroverso sul quale la sentenza si è pronunciata – nei ristretti ambiticonsentiti dall’art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c.In questa prospettiva, la qualificazione come “generica” di una deposizioneresa su capitoli specifici e puntuali può assumere rilievo solo ove risultiuna assoluta e immediata inconciliabilità tra il contenuto oggettivo dellaprova e la sua rappresentazione in sentenza, non già quando la censurainvesta il giudizio di attendibilità o di rilevanza della stessa.Infine, va richiamato, per escluderne peraltro la violazione, il principiosecondo cui la sentenza è viziata qualora il giudice neghi l’ammissione diun mezzo istruttorio potenzialmente decisivo e rigetti poi la domanda peril mancato assolvimento dell’onere probatorio che la parte intendevasoddisfare proprio mediante tale prova, determinandosi, in tal modo, unacontraddizione logico‑giuridica lesiva del diritto di difesa.Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto, con motivazionecongrua e accertamento in fatto, che le generiche allegazioni attoree e ilimitati elementi emersi in sede istruttoria non fossero idonei a fondareuna responsabilità risarcitoria in capo alla Regione, alla stregua dellamancanza di una prova sull’esatta dinamica del sinistro rilevante a tal fine,come appresso precisato.5.1.

Con il secondo motivo - e le tre doglianze in cui esso si articola - laricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e2054 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – erroneaNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026valutazione dell’onere probatorio e della prova liberatoria per avere ilTribunale di Fermo escluso la responsabilità della Regione Marche facendodiscendere il rigetto della domanda esclusivamente dal ritenuto mancatosuperamento, da parte della conducente, della presunzione di colpa ex art.2054, comma 1, c.c., senza procedere ad alcuna verifica dell’onereprobatorio e della prova liberatoria gravanti sull’ente ai sensi dell’art. 2052c.c.Il giudice di merito ha, in tal modo, omesso di considerare che, in caso disinistro tra veicolo e animale, opera il concorso tra le presunzioni diresponsabilità previste dagli artt. 2054 e 2052 c.c., le quali hanno pariefficacia e devono essere valutate senza reciproca elisione, sicché ilmancato superamento della presunzione da parte del conducente nonesonera il proprietario o gestore dell’animale dall’onere di provare il casofortuito, né consente di escluderne la responsabilità in difetto della relativaprova liberatoria.Parimenti erronea è l’esclusione della prova liberatoria in capo allaconducente, avendo il Tribunale identificato tale prova nella necessità didimostrare specifiche manovre di emergenza o tracce di frenata, senzaconsiderare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, essa puòdesumersi anche dall’accertata imprevedibilità e inevitabilità dellacondotta dell’animale, quale fattore causale esclusivo dell’evento,circostanza che la ricorrente aveva allegato e provato attraverso lerisultanze istruttorie.La sentenza impugnata risulta pertanto viziata per avere:(i) subordinato l’accertamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. apresupposti non richiesti;(ii) omesso la valutazione della prova liberatoria gravante sulla RegioneMarche;(iii) disconosciuto, con motivazione erronea, l’assolvimento dell’onereprobatorio in capo alla conducente.Numero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ne deriva che, anche a voler ritenere non pienamente accertata ladinamica del sinistro, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare ilconcorso tra le presunzioni di responsabilità e, in difetto di provaliberatoria da parte di entrambi i soggetti, riconoscere quantomeno unaresponsabilità concorrente, anziché escludere integralmente la pretesarisarcitoria.5.1.1.

Il motivo è infondato.In argomento, come ricordato sopra, è di recente intervenuta una serie dipronunce di questa Corte (Cass. 5 febbraio 2026, nn. 2526 e 2528) voltea realizzare una sistemazione della materia, a fronte di una applicazionediacronica non sempre armonica dei principi operanti in caso di incidentestradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale;disarmonie che, per le questioni che qui rilevano, devono, però, ritenersipiù apparenti che reali, trovandosi in nuce già nella pregressagiurisprudenza la soluzione alle questioni qui rilevanti.5.1.2.

In tal guisa, questa Corte ha inteso dare piena continuitàall’indirizzo interpretativo, ormai consolidato, ai sensi del quale i dannicagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art.2052 c.c. e nell’azione di risarcimento del relativo danno la legittimazionepassiva spetta in via esclusiva alla Regione (cfr. Cass. 20 aprile 2020, n.7969, seguita da numerose altre).5.1.3.

In proposito, il vero contrasto interpretativo atteneva alleconseguenze concrete che discendono dalla applicazione, almeno in lineagenerale, della presunzione di condotta colposa del conducente di cuiall’art. 2054, comma 1, c.c. anche in caso di collisioni stradali tra veicoli eanimali.È su questo specifico aspetto che i recenti arresti, sopra richiamati, hannochiarito, in estrema sintesi, che non può predicarsi, quanto alleinterrelazioni tra le disposizioni di cui agli artt. 2052 e 2054, comma 1,c.c., un vero e proprio «concorso fra presunzioni», volta che l’art. 2052Numero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026c.c. prevede esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo dellaresponsabilità al proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati daglianimali, senza prospettare alcuna presunzione in proposito.5.1.4.

La seconda questione affrontata da questa Corte neisummenzionati arresti, in questa sede di maggiore interesse, è stataquella della esatta collocazione, sul piano logico-giuridico, e della concretamodalità operativa del principio di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.,nell’ambito della ricostruzione sistematica della fattispecie astratta cheregola il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.Sul punto, è stato precisato che, sul piano logico e funzionale, l’oneredell’attore-danneggiato di provare, specificamente, “l’assenza di unapropria condotta colposa” - intesa come prova della “speciale prudenzanella condotta di guida” e della “inevitabilità dell’impatto con l’animale” -resta, difatti, in gran parte assorbito nel quadro complessivo dell’assetto edel contenuto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché delladoverosa valutazione, anche officiosa, da parte del giudice, del concorsocausale riconducibile alla condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227,comma 1, prima parte, c.c., ridotto a un ruolo sostanzialmente residuale.Ed infatti, a ben vedere, queste specifiche circostanze rientrano nell’oneredi allegazione e prova incombente sull’attore (i.e., il preteso danneggiato)ex art. 2697 c.c., in quanto fatti costitutivi della fattispecie diresponsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., la quale, applicata al casodi incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie eun animale, onera il conducente e/o il proprietario del veicolo che agiscain giudizio per il risarcimento dei danni subiti di dimostrare, puntualmente,l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, ivi compresa, quindi,la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo, volta che il sinistrostradale, di regola, deriva dalla interrelazione del comportamento tenutodall’animale con la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo,salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei.Numero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ne discende che, delineato in questi termini, sul piano logico e funzionale,l’onere probatorio gravante sull’attore, questi, per ottenere il risarcimentointegrale del danno subìto, dovrà fornire la prova di entrambi (i.e.: sia delcomportamento tenuto dall’animale, sia della condotta di guida tenuta delconducente del veicolo), di modo che emerga che il sinistro sia attribuibile,sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e, neanche in parte, allaseconda.Ecco, dunque, che la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., suquesto specifico terreno finisce allora per assumere un ruoloesclusivamente residuale, quasi assorbito.La ragione di tale affermazione va individuata in ciò che: valorizzando ilcomplessivo quadro sistematico, l’applicazione dell’art. 2052 c.c. al caso diincidente che veda coinvolti un autoveicolo e un animale fa assumereproprio alla interrelazione tra i due valore di fatto costitutivo, che, cometale, va provato dall’attore.In quest’ottica ed in questo complessivo quadro sistematico, ildanneggiato che agisca in base all’art. 2052 c.c. deve fornire la provadella dinamica dell’incidente: a tal fine, non è sufficiente dimostrare ilmero fatto storico dell’avvenuto scontro tra un veicolo e l’animale,essendo peraltro necessario provare che l’incidente stesso sia statoeffettivamente “causato” dal comportamento dell’animale e non (anche)da una eventuale condotta colposa del conducente dell’autoveicolo.Così facendo, il danneggiato avrà dunque assolto l’onere probatorio di cuiall’art. 2052 c.c., applicato alla fattispecie in esame, e per il suo tramitesuperato, secondo una scansione logica e temporale, la presunzione postaa suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c.Resta fermo che, in quest’ottica, l’accertamento della sufficienza delleprove di tali circostanze di fatto, fornite dall’attore, rientra nellavalutazione discrezionale del giudice del merito, se sostenuto damotivazione adeguata (cioè, non meramente apparente, néNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026insanabilmente contraddittoria sul piano logico: cfr., ex multis: Cass., ord.14 marzo 2025, nn. 6838 e 6829; Cass., ord. 10 marzo 2025, n. 6381).5.1.5.

Venendo, dunque, al caso di specie, costituisce tipicoapprezzamento fattuale delle risultanze probatorie, in quanto taleinsindacabile in sede di legittimità, salvo i limiti appena sopra rilevati,quello compiuto dal Tribunale, secondo il quale dall’istruttoria espletatanon è emersa una ricostruzione puntuale ed attendibile della dinamica delsinistro, tale da consentire il superamento della presunzione diresponsabilità posta dall’art. 2054, comma 1, c.c.

L’attrice si è limitata adallegare, in termini del tutto generici, che l’autovettura di sua proprietàera stata urtata, nella parte anteriore destra, da un cinghiale provenientedal lato destro della carreggiata, senza fornire alcuna specificazione inordine alle modalità concrete dell’accaduto, allo stato dei luoghi, allaposizione del veicolo, alla distanza dell’animale, né alle eventuali manovredi emergenza poste in essere dal conducente.Il verbale dei Carabinieri si limita a riportare le dichiarazioni delconducente e a descrivere i danni al veicolo, senza indicazioni circa ilpunto preciso dell’impatto, le caratteristiche dell’area interessata o lapresenza di elementi oggettivi (quali tracce di frenata) idonei acorroborare la prospettata dinamica; le fotografie allegate non consentonoalcuna ricostruzione del contesto.

I testi escussi, ivi incluso il conducentedel veicolo che seguiva, hanno reso dichiarazioni meramente confermativee prive di specificità.In tale quadro probatorio, non risulta dimostrato né che il conducenteabbia adottato tutte le cautele esigibili ai sensi dell’art. 141 C.d.S., né chel’attraversamento dell’animale abbia assunto connotati di imprevedibilità einevitabilità tali da integrare causa esclusiva dell’evento dannoso.Ne consegue che l’attrice non ha assolto all’onere di provare la concretadinamica del sinistro e l’adozione di ogni misura idonea ad evitarlo,presupposto necessario per poter imputare il danno alla condottaNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’animale selvatico e, solo in via subordinata, per esaminare l’eventualeprova liberatoria gravante sull’ente convenuto.Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria,difettando la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.6.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.7.

Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai direcente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questaCorte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative delrevirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 25 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 654/2022 depositata il01/12/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la Regione Marche dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Fermo, chiedendone la condanna al risarcimento dei dannimateriali subiti a seguito di un sinistro verificatosi il 27 dicembre 2016,alle ore 19:30, in [OSCURATO:PERSONA], nel Comune di Monte SanPietrangeli, deducendo che un cinghiale era improvvisamente sbucatodalla vegetazione laterale, attraversando la carreggiata e urtando la parteanteriore destra della sua autovettura.L’attrice assumeva che il tratto stradale fosse privo di adeguatasegnaletica di pericolo e di misure di contenimento della fauna selvatica,nonostante la zona fosse notoriamente interessata da frequentiprova testimoniale, anche mediante teste oculare.Si costituiva la Regione Marche, eccependo il difetto di legittimazionepassiva, l’assenza di colpa, il mancato assolvimento dell’onere probatorioex art. 2043 c.c. e la condotta negligente della danneggiata. [OSCURATO:PERSONA] formulava richieste istruttorie.All’esito dell’istruttoria testimoniale, il Giudice di Pace di Fermo, consentenza n. 45/2021, accoglieva la domanda, ritenendo provata laresponsabilità della Regione ex art. 2043 c.c., e richiamando altresìl’applicabilità dell’art. 2052 c.c., condannando l’Ente al risarcimento deldanno e alle spese di lite.2. Avverso tale decisione proponeva appello la Regione Marche,deducendo, tra l’altro, la mancata prova dell’impatto con l’animale,l’assenza di prova della dinamica del sinistro, il mancato superamentodella presunzione di colpa del conducente e l’erronea applicazione degliartt. 2043 e 2052 c.c.Si costituiva l’appellata Ricci, resistendo al gravame e ribadendo laresponsabilità della Regione, anche ai sensi dell’art. 2052 c.c.2.1. Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 654/2022, accoglieva l’appello,riformando integralmente la decisione di primo grado e rigettando laNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026domanda risarcitoria, ritenendo che l’attrice non avesse provato nél’esatta dinamica del sinistro né l’adozione di ogni opportuna cautela nellaguida, escludendo così la responsabilità della Regione sia ex art. 2043 c.c.sia ex art. 2052 c.c., e condannando l’appellata alle spese di entrambi igradi di giudizio.3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],articolando cinque motivi, illustrati da memoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ha depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Va premesso che questa Corte, con le recenti sentenze nn. 2526 e2528 del 05/02/2026, ha enunciato, componendo precedenti disarmonie, iprincipi di diritto regolatori della materia della responsabilità in caso didanni da coinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli: adessi, idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto quiintegrale richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anchequale premessa di ogni decisione.4.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. – travisamento delle risultanze processuali ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] denuncia il travisamento delle risultanze istruttorie su un puntodecisivo della controversia per avere il Tribunale di Fermo ritenuto nonprovata l’esatta dinamica del sinistro, affermando che le allegazionidell’attrice e le deposizioni testimoniali sarebbero state generiche einidonee a ricostruire l’evento.Sostiene che dalle dichiarazioni testimoniali assunte (Carabinieriintervenuti e testimone oculare) e dalla documentazione prodottaemergeva una ricostruzione chiara e univoca del sinistro: l’autovetturaNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026della ricorrente, procedendo a velocità moderata, veniva urtata nella parteanteriore destra da un cinghiale che attraversava repentinamente lacarreggiata, rendendo impossibile qualsiasi manovra di evitamento;l’impatto avveniva nella semicarreggiata di pertinenza del veicolo, in untratto di strada privo di segnaletica e misure di contenimento della fauna.Il Tribunale ha, tuttavia, erroneamente svalutato tali risultanze,qualificando come “generiche” risposte rese su capitoli di prova puntuali especifici, fondando così la decisione su una rappresentazione del materialeprobatorio inconciliabile con il suo contenuto oggettivo.Il travisamento è decisivo, poiché ha inciso direttamente sull’accertamentodell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla ricorrente in ordinealla dinamica del sinistro e alla propria condotta di guida, determinando ilrigetto della domanda risarcitoria.4.1.1. Il motivo è infondato.La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile insede di legittimità esclusivamente entro ambiti rigorosamente delimitati,che non investono il merito della valutazione delle risultanze istruttorie. È,infatti, principio ormai consolidato – ribadito anche dalla giurisprudenzapiù recente di questa Corte – che il richiamo a tali disposizioni non puòessere utilizzato quale strumento per censurare il cattivo esercizio delprudente apprezzamento delle prove, risolvendosi, in tal caso, in uninammissibile tentativo di sollecitare un nuovo esame del merito (cfr.Cass., ord. 20 ottobre 2023, n. 29176).Quanto all’art. 115 c.p.c., la sua violazione è configurabile soltantoquando il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti né acquisite d’ufficio nei casi consentiti,ovvero abbia ignorato un fatto pacifico o non specificamente contestato.Non ricorre, invece, allorché la censura si limiti a contestare la preferenzaaccordata dal giudice a una prova rispetto ad un’altra, trattandosi divalutazione riservata al merito e, come tale, insindacabile in sede diNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026legittimità (cfr. Cass., ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29768; Cass.,ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39372).Parimenti, la violazione dell’art. 116 c.p.c. non si identifica con unaerronea o non condivisa valutazione della prova, ma presupponeun’alterazione del regime giuridico di valutazione della stessa. Taleviolazione è ravvisabile solo ove il giudice attribuisca valore di prova legalea elementi che ne sono privi, ovvero, al contrario, sottoponga al prudenteapprezzamento una prova cui la legge assegna un valore vincolato. Al difuori di tali ipotesi, ogni doglianza si risolve in una critica al giudizio difatto, non consentita in cassazione (cfr. Cass., ordinanza 2 giugno 2025,n. 14811; Cass., ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39372; Cass., 5 luglio2018, n. 17675; Cass., 6 luglio 2017, n. 16681; Cass., 21 giugno 2017, n.15378; Cass., sentenza 25 maggio 2016, n. 10838).Neppure può trovare ingresso la censura sotto il profilo del vizio dimotivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se non entro i limiti, oggiparticolarmente stringenti, dell’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e presenti carattere decisivo. È principio fermo, ribadito dalle SezioniUnite, che il “fatto storico” non coincide con il singolo elemento istruttorio,sicché la deposizione testimoniale, il documento o la consulenza tecnicacostituiscono meri mezzi di prova del fatto e non il fatto in sé. Neconsegue che l’omessa o non condivisa valutazione di una testimonianzanon integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., ove il giudice abbiacomunque preso in esame il fatto storico cui essa si riferisce, ancorchépervenendo a conclusioni difformi da quelle prospettate dalla parte (cfr.Cass., Sez. U., ordinanza 12 aprile 2024, n. 9946; Cass., ordinanza 22febbraio 2023, n. 5499; Cass., 9 gennaio 2019, n. 298).Diversa, e concettualmente distinta dalla valutazione della prova, èl’ipotesi del cosiddetto travisamento della prova, che ricorre quando ilgiudice fondi la decisione su una erronea percezione del contenutoNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026oggettivo della prova, attribuendole informazioni che essa palesementenon contiene, ovvero omettendo di considerare dati che risultanoinequivocabilmente dal suo contenuto testuale. In tal caso, l’errore nonsignificante, ossia al dato materiale e percettivo. Come precisato dalleSezioni Unite (Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792), tale vizio integraun errore di fatto di natura revocatoria, sindacabile nei limiti e con i rimedipropri, ovvero – quando il fatto probatorio abbia costituito puntocontroverso sul quale la sentenza si è pronunciata – nei ristretti ambiticonsentiti dall’art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c.In questa prospettiva, la qualificazione come “generica” di una deposizioneresa su capitoli specifici e puntuali può assumere rilievo solo ove risultiuna assoluta e immediata inconciliabilità tra il contenuto oggettivo dellaprova e la sua rappresentazione in sentenza, non già quando la censurainvesta il giudizio di attendibilità o di rilevanza della stessa.Infine, va richiamato, per escluderne peraltro la violazione, il principiosecondo cui la sentenza è viziata qualora il giudice neghi l’ammissione diun mezzo istruttorio potenzialmente decisivo e rigetti poi la domanda peril mancato assolvimento dell’onere probatorio che la parte intendevasoddisfare proprio mediante tale prova, determinandosi, in tal modo, unacontraddizione logico‑giuridica lesiva del diritto di difesa.Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto, con motivazionecongrua e accertamento in fatto, che le generiche allegazioni attoree e ilimitati elementi emersi in sede istruttoria non fossero idonei a fondareuna responsabilità risarcitoria in capo alla Regione, alla stregua dellamancanza di una prova sull’esatta dinamica del sinistro rilevante a tal fine,come appresso precisato.5.1. Con il secondo motivo - e le tre doglianze in cui esso si articola - laricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e2054 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – erroneaNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026valutazione dell’onere probatorio e della prova liberatoria per avere ilTribunale di Fermo escluso la responsabilità della Regione Marche facendodiscendere il rigetto della domanda esclusivamente dal ritenuto mancatosuperamento, da parte della conducente, della presunzione di colpa ex art.2054, comma 1, c.c., senza procedere ad alcuna verifica dell’onereprobatorio e della prova liberatoria gravanti sull’ente ai sensi dell’art. 2052c.c.Il giudice di merito ha, in tal modo, omesso di considerare che, in caso disinistro tra veicolo e animale, opera il concorso tra le presunzioni diresponsabilità previste dagli artt. 2054 e 2052 c.c., le quali hanno pariefficacia e devono essere valutate senza reciproca elisione, sicché ilmancato superamento della presunzione da parte del conducente nonesonera il proprietario o gestore dell’animale dall’onere di provare il casofortuito, né consente di escluderne la responsabilità in difetto della relativaprova liberatoria.Parimenti erronea è l’esclusione della prova liberatoria in capo allaconducente, avendo il Tribunale identificato tale prova nella necessità didimostrare specifiche manovre di emergenza o tracce di frenata, senzaconsiderare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, essa puòdesumersi anche dall’accertata imprevedibilità e inevitabilità dellacondotta dell’animale, quale fattore causale esclusivo dell’evento,circostanza che la ricorrente aveva allegato e provato attraverso lerisultanze istruttorie.La sentenza impugnata risulta pertanto viziata per avere:(i) subordinato l’accertamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. apresupposti non richiesti;(ii) omesso la valutazione della prova liberatoria gravante sulla RegioneMarche;(iii) disconosciuto, con motivazione erronea, l’assolvimento dell’onereprobatorio in capo alla conducente.Numero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ne deriva che, anche a voler ritenere non pienamente accertata ladinamica del sinistro, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare ilconcorso tra le presunzioni di responsabilità e, in difetto di provaliberatoria da parte di entrambi i soggetti, riconoscere quantomeno unaresponsabilità concorrente, anziché escludere integralmente la pretesarisarcitoria.5.1.1. Il motivo è infondato.In argomento, come ricordato sopra, è di recente intervenuta una serie dipronunce di questa Corte (Cass. 5 febbraio 2026, nn. 2526 e 2528) voltea realizzare una sistemazione della materia, a fronte di una applicazionediacronica non sempre armonica dei principi operanti in caso di incidentestradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale;disarmonie che, per le questioni che qui rilevano, devono, però, ritenersipiù apparenti che reali, trovandosi in nuce già nella pregressagiurisprudenza la soluzione alle questioni qui rilevanti.5.1.2. In tal guisa, questa Corte ha inteso dare piena continuitàall’indirizzo interpretativo, ormai consolidato, ai sensi del quale i dannicagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art.2052 c.c. e nell’azione di risarcimento del relativo danno la legittimazionepassiva spetta in via esclusiva alla Regione (cfr. Cass. 20 aprile 2020, n.7969, seguita da numerose altre).5.1.3. In proposito, il vero contrasto interpretativo atteneva alleconseguenze concrete che discendono dalla applicazione, almeno in lineagenerale, della presunzione di condotta colposa del conducente di cuiall’art. 2054, comma 1, c.c. anche in caso di collisioni stradali tra veicoli eanimali.È su questo specifico aspetto che i recenti arresti, sopra richiamati, hannochiarito, in estrema sintesi, che non può predicarsi, quanto alleinterrelazioni tra le disposizioni di cui agli artt. 2052 e 2054, comma 1,c.c., un vero e proprio «concorso fra presunzioni», volta che l’art. 2052Numero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026c.c. prevede esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo dellaresponsabilità al proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati daglianimali, senza prospettare alcuna presunzione in proposito.5.1.4. La seconda questione affrontata da questa Corte neisummenzionati arresti, in questa sede di maggiore interesse, è stataquella della esatta collocazione, sul piano logico-giuridico, e della concretamodalità operativa del principio di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.,nell’ambito della ricostruzione sistematica della fattispecie astratta cheregola il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.Sul punto, è stato precisato che, sul piano logico e funzionale, l’oneredell’attore-danneggiato di provare, specificamente, “l’assenza di unapropria condotta colposa” - intesa come prova della “speciale prudenzanella condotta di guida” e della “inevitabilità dell’impatto con l’animale” -resta, difatti, in gran parte assorbito nel quadro complessivo dell’assetto edel contenuto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché delladoverosa valutazione, anche officiosa, da parte del giudice, del concorsocausale riconducibile alla condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227,comma 1, prima parte, c.c., ridotto a un ruolo sostanzialmente residuale.Ed infatti, a ben vedere, queste specifiche circostanze rientrano nell’oneredi allegazione e prova incombente sull’attore (i.e., il preteso danneggiato)ex art. 2697 c.c., in quanto fatti costitutivi della fattispecie diresponsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., la quale, applicata al casodi incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie eun animale, onera il conducente e/o il proprietario del veicolo che agiscain giudizio per il risarcimento dei danni subiti di dimostrare, puntualmente,l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, ivi compresa, quindi,la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo, volta che il sinistrostradale, di regola, deriva dalla interrelazione del comportamento tenutodall’animale con la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo,salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei.Numero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ne discende che, delineato in questi termini, sul piano logico e funzionale,l’onere probatorio gravante sull’attore, questi, per ottenere il risarcimentointegrale del danno subìto, dovrà fornire la prova di entrambi (i.e.: sia delcomportamento tenuto dall’animale, sia della condotta di guida tenuta delconducente del veicolo), di modo che emerga che il sinistro sia attribuibile,sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e, neanche in parte, allaseconda.Ecco, dunque, che la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., suquesto specifico terreno finisce allora per assumere un ruoloesclusivamente residuale, quasi assorbito.La ragione di tale affermazione va individuata in ciò che: valorizzando ilcomplessivo quadro sistematico, l’applicazione dell’art. 2052 c.c. al caso diincidente che veda coinvolti un autoveicolo e un animale fa assumereproprio alla interrelazione tra i due valore di fatto costitutivo, che, cometale, va provato dall’attore.In quest’ottica ed in questo complessivo quadro sistematico, ildanneggiato che agisca in base all’art. 2052 c.c. deve fornire la provadella dinamica dell’incidente: a tal fine, non è sufficiente dimostrare ilmero fatto storico dell’avvenuto scontro tra un veicolo e l’animale,essendo peraltro necessario provare che l’incidente stesso sia statoeffettivamente “causato” dal comportamento dell’animale e non (anche)da una eventuale condotta colposa del conducente dell’autoveicolo.Così facendo, il danneggiato avrà dunque assolto l’onere probatorio di cuiall’art. 2052 c.c., applicato alla fattispecie in esame, e per il suo tramitesuperato, secondo una scansione logica e temporale, la presunzione postaa suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c.Resta fermo che, in quest’ottica, l’accertamento della sufficienza delleprove di tali circostanze di fatto, fornite dall’attore, rientra nellavalutazione discrezionale del giudice del merito, se sostenuto damotivazione adeguata (cioè, non meramente apparente, néNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026insanabilmente contraddittoria sul piano logico: cfr., ex multis: Cass., ord.14 marzo 2025, nn. 6838 e 6829; Cass., ord. 10 marzo 2025, n. 6381).5.1.5. Venendo, dunque, al caso di specie, costituisce tipicoapprezzamento fattuale delle risultanze probatorie, in quanto taleinsindacabile in sede di legittimità, salvo i limiti appena sopra rilevati,quello compiuto dal Tribunale, secondo il quale dall’istruttoria espletatanon è emersa una ricostruzione puntuale ed attendibile della dinamica delsinistro, tale da consentire il superamento della presunzione diresponsabilità posta dall’art. 2054, comma 1, c.c. L’attrice si è limitata adallegare, in termini del tutto generici, che l’autovettura di sua proprietàera stata urtata, nella parte anteriore destra, da un cinghiale provenientedal lato destro della carreggiata, senza fornire alcuna specificazione inordine alle modalità concrete dell’accaduto, allo stato dei luoghi, allaposizione del veicolo, alla distanza dell’animale, né alle eventuali manovredi emergenza poste in essere dal conducente.Il verbale dei Carabinieri si limita a riportare le dichiarazioni delconducente e a descrivere i danni al veicolo, senza indicazioni circa ilpunto preciso dell’impatto, le caratteristiche dell’area interessata o lapresenza di elementi oggettivi (quali tracce di frenata) idonei acorroborare la prospettata dinamica; le fotografie allegate non consentonoalcuna ricostruzione del contesto. I testi escussi, ivi incluso il conducentedel veicolo che seguiva, hanno reso dichiarazioni meramente confermativee prive di specificità.In tale quadro probatorio, non risulta dimostrato né che il conducenteabbia adottato tutte le cautele esigibili ai sensi dell’art. 141 C.d.S., né chel’attraversamento dell’animale abbia assunto connotati di imprevedibilità einevitabilità tali da integrare causa esclusiva dell’evento dannoso.Ne consegue che l’attrice non ha assolto all’onere di provare la concretadinamica del sinistro e l’adozione di ogni misura idonea ad evitarlo,presupposto necessario per poter imputare il danno alla condottaNumero registro generale 11965/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 11309/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’animale selvatico e, solo in via subordinata, per esaminare l’eventualeprova liberatoria gravante sull’ente convenuto.Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria,difettando la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.7. Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai direcente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questaCorte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative delrevirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 25 febbraio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris