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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 23278/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi nuovi del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito anche nei motivi nuovi - che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, lamentando, in particolare, l'insussistenza della minaccia - non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto integrata la minaccia quale elemento costitutivo del delitto di estorsione anche alla luce dei numerosi atteggiamenti intimidatori posti in essere (si vedano le pagg. 13-14 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza che lamenta la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è manifestamente infondata, atteso che il giudice di appello, con motivazione logica e lineare, ha indicato plurimi elementi (si veda pag. 15 della sentenza impugnata) che consentono di ritenere pienamente integrata l'aggravante de qua facendo, inoltre, corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo» (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, ribadito anche con i motivi nuovi, che, deducendo il difetto di motivazione ed il travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice di merito, finisce per effettuare diversa lettura dei dati processuali non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, inoltre, che il vizio del travisamento della prova può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774) e che ciò non avviene nella sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, in materia di reati aggravati ex art. 7 d.

I. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3- bis e 3 -quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; che, dunque, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen. e che, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, sentenza n. 40855 del 19/4/17 - dep. 7/9/17 - Rv. 271164 - 01); che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado è del 09/07/2018 e quella di appello è del 13/02/2023, per cui il termine di prescrizione ordinario - che per l'ipotesi del tentativo di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 cit. è pari a dieci anni - non era decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che le richieste di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile e da [OSCURATO:PERSONA] debbano essere disattese, perché tardive ed in ogni caso perché non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez.

U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta da [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi nuovi del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito anche nei motivi nuovi - che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, lamentando, in particolare, l'insussistenza della minaccia - non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto integrata la minaccia quale elemento costitutivo del delitto di estorsione anche alla luce dei numerosi atteggiamenti intimidatori posti in essere (si vedano le pagg. 13-14 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza che lamenta la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è manifestamente infondata, atteso che il giudice di appello, con motivazione logica e lineare, ha indicato plurimi elementi (si veda pag. 15 della sentenza impugnata) che consentono di ritenere pienamente integrata l'aggravante de qua facendo, inoltre, corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo» (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, ribadito anche con i motivi nuovi, che, deducendo il difetto di motivazione ed il travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice di merito, finisce per effettuare diversa lettura dei dati processuali non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, inoltre, che il vizio del travisamento della prova può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774) e che ciò non avviene nella sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, in materia di reati aggravati ex art. 7 d. I. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3- bis e 3 -quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; che, dunque, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen. e che, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, sentenza n. 40855 del 19/4/17 - dep. 7/9/17 - Rv. 271164 - 01); che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado è del 09/07/2018 e quella di appello è del 13/02/2023, per cui il termine di prescrizione ordinario - che per l'ipotesi del tentativo di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 cit. è pari a dieci anni - non era decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che le richieste di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile e da [OSCURATO:PERSONA] debbano essere disattese, perché tardive ed in ogni caso perché non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta da [OSCURATO:PERSONA]
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