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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19993/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 181/RG. 4627 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove escludono, nel pieno esercizio della discrezionalità, di mitigare la sanzione attesi i numerosi precedenti dell'imputato, di cui uno specifico (pagg. 3 e 4), e la gravità del fatto (pag. 7 della sentenza di primo grado).

Peraltro, come è noto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto ma richiede elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 181/RG. 4627 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove escludono, nel pieno esercizio della discrezionalità, di mitigare la sanzione attesi i numerosi precedenti dell'imputato, di cui uno specifico (pagg. 3 e 4), e la gravità del fatto (pag. 7 della sentenza di primo grado). Peraltro, come è noto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto ma richiede elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 19993/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris