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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23823/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze di seguito elencate: 1) sentenza della Corte di appello di Lecce in data 28.01.2015 per reati in materia di armi e sostanze stupefacenti, nonché di tentata estorsione, commessi a Taranto tra febbraio e marzo 2009; 2) sentenza della Corte di appello di Lecce - sez. dist. di Taranto in data 16.11.2015, per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e connesse violazioni in materia di armi, commessi a Taranto il 3.4.2009.

Il ricorrente, con unico motivo, censura per violazione di legge e vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, la dedotta violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., con riguardo all'inesatta valutazione degli indici dell'istituto della continuazione.

Ritiene questa Corte che il dedotto motivo di impugnazione sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza censurata ha correttamente valutato gli indici della continuazione, di cui ha escluso la sussistenza in base ad una approfondita lettura delle singole vicende processuali, rimarcando che il tentato omicidio non rispondeva alla logica di minaccia nei confronti di chi rifiutava di sottostare alle estorsioni, bensì era una reazione ad uno "sgarro" subìto dal Pascali da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale si era appropriato del provento estorsivo corrisposto da una vittima di estorsione.

Ciò ha impedito di ravvisare una sia pure generica preordinazione mentale tra i delitti accertati con le indicate sentenze, e di tale apprezzamento è stata data motivazione congrua e logica, nonché coerente con i principi giurisprudenziali in materia.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze di seguito elencate: 1) sentenza della Corte di appello di Lecce in data 28.01.2015 per reati in materia di armi e sostanze stupefacenti, nonché di tentata estorsione, commessi a Taranto tra febbraio e marzo 2009; 2) sentenza della Corte di appello di Lecce - sez. dist. di Taranto in data 16.11.2015, per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e connesse violazioni in materia di armi, commessi a Taranto il 3.4.2009. Il ricorrente, con unico motivo, censura per violazione di legge e vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, la dedotta violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., con riguardo all'inesatta valutazione degli indici dell'istituto della continuazione. Ritiene questa Corte che il dedotto motivo di impugnazione sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza censurata ha correttamente valutato gli indici della continuazione, di cui ha escluso la sussistenza in base ad una approfondita lettura delle singole vicende processuali, rimarcando che il tentato omicidio non rispondeva alla logica di minaccia nei confronti di chi rifiutava di sottostare alle estorsioni, bensì era una reazione ad uno "sgarro" subìto dal Pascali da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale si era appropriato del provento estorsivo corrisposto da una vittima di estorsione. Ciò ha impedito di ravvisare una sia pure generica preordinazione mentale tra i delitti accertati con le indicate sentenze, e di tale apprezzamento è stata data motivazione congrua e logica, nonché coerente con i principi giurisprudenziali in materia. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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