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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 32818/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 14 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Foggia 1'8 febbraio 2016 ha riconosciuto l'imputato responsabile del furto consumato aggravato delle ruote di un'auto parcheggiata sulla pubblica strada, fatto commesso la notte tra il 10 e 1'11 settembre 2013, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, che si ritiene illegittimo, erroneo ed ingiusto, dell'attenuante di cui al num. 4 dell'art. 62 cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti, essendo - si sostiene - il danno provocato alla vittima di scarsa rilevanza.

In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono la idonea, non illogica e non incongrua motivazione dei Giudici di merito sullo specifico punto delle ragioni della inconfigurabilità della invocata attenuante sia per il valore, in sé, di quattro ruote sia per la riconosciuta irrilevanza del successivo recupero da parte della polizia giudiziaria dei beni oggetto di sottrazione (p. 1 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 14 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Foggia 1'8 febbraio 2016 ha riconosciuto l'imputato responsabile del furto consumato aggravato delle ruote di un'auto parcheggiata sulla pubblica strada, fatto commesso la notte tra il 10 e 1'11 settembre 2013, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, che si ritiene illegittimo, erroneo ed ingiusto, dell'attenuante di cui al num. 4 dell'art. 62 cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti, essendo - si sostiene - il danno provocato alla vittima di scarsa rilevanza. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono la idonea, non illogica e non incongrua motivazione dei Giudici di merito sullo specifico punto delle ragioni della inconfigurabilità della invocata attenuante sia per il valore, in sé, di quattro ruote sia per la riconosciuta irrilevanza del successivo recupero da parte della polizia giudiziaria dei beni oggetto di sottrazione (p. 1 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Decreto Cassazione n. 32818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris