CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39035/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputata articolando tre motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in - relazione: a) alla ritenuta responsabilità, sotto il profilo della consapevolezza della falsità della banconota e sull'esistenza di una volontà di porla in circolazione e sotto il profilo della grossolanità del falso; b) all'esatta qualificazione dei fatti, da ricondurre, in ipotesi difensiva, all'interno della più lieve fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen. non essendo emerso alcun elemento dal quale dedurre che la ricorrente avesse ricevuto la banconota nella consapevolezza della falsità; c) alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della quantificazione della pena base e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - che i primi due motivi di ricorso sono indeducibili in quanto, da un parte, si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); dall'altro postulano, in questa sede, una differente lettura dei dati processuali e una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti, alla luce di un rinnovato giudizio di rilevanza e di attendibilità delle fonti di prova, laddove a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il terzo motivo è ugualmente indeducibile, essendo stata inflitta una pena detentiva pari al minimo legale, applicando la riduzione massima prevista dall'art. 455 cod. pen. (alla pena prevista dall'art. 453 cod. pen.) e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in-ammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen