CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 39469/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONA Elato avviso alle pai---Fip udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi quattro di reclusione per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione e con riconoscimento delle attenuanti generiche nonché disapplicazione della contestata recidiva, di cui agli artt. 416, comma 1, cod. pen.; 43, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, 61-bis cod. pen.; 512-bis cod. pen.; 5 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata lamentata insufficienza di motivazione quanto alla giustificazione del percorso motivazionale seguito ed in ordine alla risposta alle deduzioni delle parti, con riferimento alla ritenuta competenza del Tribunale di Verona. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Invero, la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita appunto l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge. 3.1.1. Ciò posto, il ricorrente - dopo una serie di considerazioni generali, ed astrattamente condivisibili, circa gli obblighi motivazionali del Giudice - ha lamentato che detti criteri non sarebbero stati rispettati con riferimento alla competenza del Tribunale di Verona. • Al riguardo, peraltro, è nozione del tutto consolidata che la richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio, che non ha natura inderogabile; la legge non demanda infatti al giudice, tra le verifiche da compiersi in ordine all'intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della propria competenza per territorio, la quale, pertanto, non può essere rilevata di sua iniziativa (e ciò ancorché prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato hiteressato) a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 cod. proc. pen., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, né può costituire oggetto di valida rinuncia (ex plurimis, Sez. 5, n. 32453 del 22/02/2019, Isufi, Rv. 276901; in precedenza, cfr. ad es. Sez. 2, n. 14 del 10/01/2000, Zanchin, Rv. 215897). In specie, fermo quanto rilevato, null'altro viene esplicitato in concreto riferimento alla fattispecie, facendo quindi difetto ogni specifica ragione di censura (tanto più che parte delle condotte contestate risultano comunque commesse in Verona). In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/09/2021 Il Consigliere estensore I