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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12418/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 1/9'-[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 11.4.2025 la Corte d'appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Teramo del 19.10.2023, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in quattro anni e sei mesi di reclusione e 8.000 euro di multa per i reati di furto aggravato, detenzione e porto di materiale esplodente e attentato a impianti di pubblica utilità; Lette, altresì, le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., trasmesse in data 17.12.2025; Premesso che nel giudizio di secondo grado i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato ai motivi d'appello, ad eccezione di quelli concernenti la pena, che quindi è stata rideterminata nei minimi edittali; Rilevato che, con il ricorso per cassazione, la sentenza d'appello è stata censurata per non aver pronunciato l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delles ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Aggiunto che non può essere disposta la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio; P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 1/9'-[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 11.4.2025 la Corte d'appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Teramo del 19.10.2023, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in quattro anni e sei mesi di reclusione e 8.000 euro di multa per i reati di furto aggravato, detenzione e porto di materiale esplodente e attentato a impianti di pubblica utilità; Lette, altresì, le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., trasmesse in data 17.12.2025; Premesso che nel giudizio di secondo grado i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato ai motivi d'appello, ad eccezione di quelli concernenti la pena, che quindi è stata rideterminata nei minimi edittali; Rilevato che, con il ricorso per cassazione, la sentenza d'appello è stata censurata per non aver pronunciato l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delles ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Aggiunto che non può essere disposta la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio; P.Q.M. D P.Q.M