CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 6 luglio 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate - dal momento che non è dato cogliere dalle stesse quali siano i punti impugnati della sentenza che si sottopone ad esame -, astratte - ossia prive di qualsivoglia addentellato concreto alla peculiarità della regiudicanda -, e aspecifiche - perché articolate in assenza di alcun confronto, men che meno critico, con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni assunte -; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consig4r estensore [OSCURATO:PERSONA]