CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso il decreto del 14/07/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG cf-v >.0 ex ..$2. Q__C C.—oFf2":GILULA-kTO of--« C-0)T.,»>0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'opposizione di cui all'art. 59 d.lgs. n.159 del 2011, introdotta da [OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria del credito) avverso l'avvenuta esclusione del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per mutuo concesso nel 2005 da [OSCURATO:PERSONA] spa. 2. Nel trattare l'opposizione il Tribunale afferma che : a) il motivo della esclusione dalla tutela, a fronte di confisca del bene oggetto della garanzia, non va individuato nella incertezza dell'ammontare del credito, ma nella assenza dei presupposti legali di tutelabilità di cui all'art.52 d.lgs. n.159 del 2011; b) in particolare si rileva, quanto al parametro della buona fede, che se da un lato il beneficiario del mutuo è [OSCURATO:PERSONA], la posizione di garante è stata ab initio assunta da [OSCURATO:PERSONA] (destinatario della misura di prevenzione con sequestro del 2014) ed è intervenuta nel 2013 una rinegoziazione in forza della quale è stata estesa a 40 anni (rispetto ai 10 iniziali) la tempistica della restituzione; c) tale rinegoziazione presenta caratteri di anomalia, sia perché prossima al disvelamento della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], sia in rapporto alla età del garante (che alla scadenza del mutuo avrebbe ben 96 anni). 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il creditore escluso [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla mera presunzione del parametro della strumentalità della erogazione del credito. Il Tribunale ha ritenuto di presumere il nesso di strumentalità tra la erogazione del credito e il rafforzamento della condizione soggettiva di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], lì dove avrebbe dovuto fornire specifica dimostrazione di tale punto della decisione. Si evidenzia, in particolare, che l'erogazione del credito è avvenuta nel 2005 e, dunque, in epoca risalente rispetto alla 'manifestazione esteriore' di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], peraltro mero garante della operazione finanziaria. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla verifica della buona fede.Si afferma che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era il mero garante della restituzione del mutuo. In sede di rinegoziazione la Banca avrebbe fatto maggior affidamento sulla solvibilità del [OSCURATO:PERSONA] (che nel 2013 aveva 37 anni e svolgeva l'attività di avvocato) e non certo su quella del garante [OSCURATO:PERSONA]. La solvibilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata oggetto di puntuale verifica in fase di rinnovo delle modalità dì restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Quanto al profilo della strumentalità va rilevato che il Tribunale ha adottato una tecnica argomentativa che non appare illegittima, facendo riferimento agli atti contenuti nel fascicolo della cognizione, su cui è onere della parte istante documentarsi e interloquire (in tal senso la citata Sez. I n. 65200 del 12.12.2014, rv 263315). In tal senso, non può affermarsi che la decisione non abbia argomentato su detto profilo, proprio in ragione delle considerazioni in fatto che hanno determinato il diniego della domanda di tutela. Si compie riferimento, nel provvedimento impugnato, non soltanto alla erogazione iniziale ma alla anomala 'rinegoziazione' avvenuta in un momento assai prossimo al disvelamento della pericolosità sociale del garante [OSCURATO:PERSONA]. Dunque vi è motivazione implicita sul fatto che l'operazione bancaria era 'funzionale' agli interessi di consolidamento della proprietà immobiliare' di fatto' del soggetto pericoloso ([OSCURATO:PERSONA]), specie ove si consideri che la decisione di confisca (la cui conoscenza, come si è detto, è doverosa in capo alla parte istante) ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] un mero prestanome. Si tratta di aspetti in fatto con cui il ricorrente finisce per non confrontarsi in modo adeguato. 2. Quanto al tema dell'affidamento incolpevole - di cui al secondo motivo - il ricorso è parimenti infondato.2.1 Anche in tal caso la doglianza non si rapporta ai reali contenuti della motivazione e, soprattutto, alla intervenuta confisca dell'immobile basata sulla riferibilità del bene al soggetto portatore di pericolosità, [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 La condizione vissuta da [OSCURATO:PERSONA] era, tanto nel 2005 che nel 2013, quella di intestatario fittizio, aspetto che poteva essere percepito - questo è il senso della decisione di merito - da parte dell'istituto bancario con la ordinaria diligenza, né sono stati forniti nell'atto di ricorso precisi elementi sulla, meramente affermata, capacità di produzione di reddito di [OSCURATO:PERSONA] al momento della rinegoziazione del mutuo. Da ciò la infondatezza dei profili di critica. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 ottob