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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04998/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 341-bis cod. pen. perché sarebbe rimasta indimostrata la circostanza che altre persone, oltre al gestore del bar, avrebbero sentito le offese è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come anche gli avventori del bar le avessero percepite come anche confermato dallo stesso gestore, avendo rilevato correttamente come non fosse necessario sentire ognuno degli astanti; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura, sotto il profilo della motivazione, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la decisione evidenziato come il ricorrente avesse posto in essere la condotta nonostante fosse sottoposto a misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, valorizzando come i militari fossero riusciti a riportarlo alla calma solo dopo vari tentativi, tanto da nuovamente ritornare, dopo essere rincasato, sullo stesso posto, motivazione in ordine alla adeguatezza complessiva della determinazione della pena che, in quanto non illogica, si sottrae al vaglio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 341-bis cod. pen. perché sarebbe rimasta indimostrata la circostanza che altre persone, oltre al gestore del bar, avrebbero sentito le offese è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come anche gli avventori del bar le avessero percepite come anche confermato dallo stesso gestore, avendo rilevato correttamente come non fosse necessario sentire ognuno degli astanti; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura, sotto il profilo della motivazione, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la decisione evidenziato come il ricorrente avesse posto in essere la condotta nonostante fosse sottoposto a misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, valorizzando come i militari fossero riusciti a riportarlo alla calma solo dopo vari tentativi, tanto da nuovamente ritornare, dopo essere rincasato, sullo stesso posto, motivazione in ordine alla adeguatezza complessiva della determinazione della pena che, in quanto non illogica, si sottrae al vaglio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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