CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19597/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza ACILIA n. 4, presso il propri o studio , rappresentato e difeso da se stesso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], n. 9 ROMA, in persona dell’amministratore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via FORNOVO n. 3, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO ROMA n. 2474/2020 depositata il22/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Le principali vicende processuali, per quanto ancora rilevi in questa sede,sono così riportate nella sentenza di appello. A seguito di opposizione alprecetto intimato dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], proposta dal [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla via Palestro, R.G.n. 19597/2020 Ad. 17//11/2022, estensore: C. Valle n. 9, il Tribunale di Roma dichiar ò i nsussistente il diritto del Rampioni di procedere all’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3345/2017 per l’intera somma di oltre novantamila euro (€ 92.743,00). In particolare, la sentenza n. 16641/2018 del Tribunale di Roma ritenne che dovessero essere detra tte dal precetto notificato le somme spettanti al coerede del Rampioni e le spese di giudizio già liquidate nella sentenza di primo grado n. 9398del 2001. L’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, proposta dalRampioni, venne rigettata, nel ricostituito contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] di via Palestro, n. 9, dalla Corte d’Appello territoriale, con sentenza n. 2474, pubblicata il 22/05/2020. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, con atto affidato a numerose censure, non specificamente numerate, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di via Palestro, n. 9, in Roma. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorienel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il controricorso del [OSCURATO:PERSONA] di via Palestro n. 9, in Roma, è tardivo, in quanto esso è stato avviato per notifica il 31/7/2020, notificato addì 1/08/2020 e depositato il 3/9/2020, in causa di opposizione all’esecuzione, per la quale non si applica la sospensione feriale dei termini, e quindi il deposito è stato effettuatoin violazione del termine di venti giorni di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. L’eccezione di tardività del ricorso, formulata nel controricorso, non coglieva comunque nel segno, posto che a fronte di sentenza pubblicata il 22/05/2020 (la data del 14/05/2020 è quella della R.G.n. 19597/2020 Ad. 17//11/2022, estensore: C. Valle camera di consiglio) e non notificata, il ricorso è stato notificato il 21/07/2020, e quindi nel rispetto del termine di impugnazione per cassazione, di cui all’art. 325, comma 2, codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha, invero, rinunciato all’eccezione di passaggio in giudicato della sentenza impugnata, e quindi, di tardività del ricorso, nella memoria depositata nel termine di legge per l’adunanza camerale. Di detta memoria, tuttavia, non può tenersi conto alcuno, giusta la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si ritiene di assicurare seguito (Cass. n. 23921 del 29/10/2020 - Rv. 659281 -02). I motivi di ricorso, individuabili in numero non inferiore a sei, in gran parte i motivi risultano formulati mediante la tecnica dell’assemblaggio: ma ritiene il Collegio che il ricorso non incorra in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e che possa procedersi, così, a scrutinio nel merito delle censure , peraltro previamente puntualizzata l’irrilevanza – non essendo consentito modificare o ampliare il tema della decisione come definitivamente fissato col ricorso per cassazione – di qualsiasi argomentazione nuova od ulteriore rispetto al ricorso, sviluppata nella memoria, neppure in osservanza del principio di necessaria chiarezza e sinteticità degli atti processuali. Il primo mezzo reca censuradi violazione ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 112 cod. proc. civ. (error in procedendo) verificatasi nel giudizio di primo grado e non rilevato né corretto nella sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2474/2020 a seguito del gravame della parte originariamente opposta ed erroneità della motivazione della sentenza n. 2474 del 2020 sul punto. [OSCURATO:PERSONA] afferma che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] opponente non aveva mai affermato che le spese del procedimento R.G.n. 19597/2020 Ad. 17//11/2022, estensore: C. Valle sommario e dell’attuazione fossero ritenute comprese nella liquidazione e che mai era stata chiesta la riduzione dell’importo. Il motivo è infondato, in quanto nella sentenza impugnata la Corte di Appello ha interpretato , avvalendosi dell ’ art. 112 codice di rito,la domanda del C ondominio opponente, che comunque p oteva ritenersi riferita alla rideterminazione di quanto effettivamente dovutodal [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo mezzo deduce violazione dell’art. 1314 cod. civ., in relazione con l’art. 1304 cod. civ. e anche in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,in quanto sia nella sentenza di primo g rado che in quella d’appello non era stat a valutata la circostanza dell ’ avere egli agito quale coerede. [OSCURATO:PERSONA] afferma che dall ’ opposizione del [OSCURATO:PERSONA] di via Palestro n. 9 non si evince va una richiesta di riduzione dell’importo e comunque egli aveva agito quale coerede, mentre l’appello da lui stesso proposto non avev a invocato il principio applicato dalla Corte d’appello. Il mezzo è inammissibile, in quanto non è censurata la ragione decisoria d ella C orte d ’a ppello ( esposta alla pag. 9) di mancata impugnazione del passaggio della motivazione di primo grado relativa alla corresponsione della quota quale coerede a seguito di transazione, limitata alla quota: e detta carenza d ’ impugnazione nel merito cade non soltanto sui presupposti in diritto confutati dall’appellante, già opposto e ricorrente in questa sede , ma sulla stessa affermazione decisoria della Corte territoriale relativa alla circostanza che il Rampioni «s’è limitato a rivendicare (in astratto) il diritto di ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria di agire singolarmente per far valere l’intero credito comune … » con conseguente violazione del principio di specificità di cui all’art. 342 cod. proc. civ. R.G.n. 19597/2020 Ad. 17//11/2022, estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] terzo motivo reca censura di violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 320 cod. civ. , in quanto sia la sentenza di primo grado che quella d’appello fanno riferimento al documento transazione raggiunto tra il [OSCURATO:PERSONA] di via Palestro n. 9 di Roma e gli eredi della compianta [OSCURATO:PERSONA], con conseguente errone ità della motivazi one. [OSCURATO:PERSONA] afferma che i giudici del merito avevano tratto erronee conseguenze dalla transazione e comunque questa era stata contestata in ogni sede giudiziaria, soprattutto perché carente dell’autorizzazione del giudice tutelare. Il motivo è inammis sibile , in quanto il testo della detta transazione è riportato nella sola parte iniziale e il motivo non ne reca alcuna ulteriore trascrizione ed è composto da una serie di affermazioni in gran parte rivenienti, mediante la tecnica del copia- incolla, dagli atti delle fasi di merito o di norme di legge o di massime di giurisprudenza o di passaggi di motivazione delle sentenze di merito. La censura in esame è, altresì, inammissibile per l’irrilevanza dell’impugnativa della detta transazione in altra sede e sulla quale si era espressa la C orte d ’ A ppello di Roma con sentenza n. 3345del 2017. Il quarto motivo pone censure, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per erronea liquidazione delle spese di lite e di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce che la soccombenza non era stata totale , ma reciproca: e tanto per l ’ infondatezza delle eccezioni in rito , avanzate dal [OSCURATO:PERSONA], mentre a seguito del solo parziale accoglimento dell’opposizione egli aveva instato soltanto per poco più di dodicimila euro (€ 12.168,03). Il motivo è infondato nella prima parte, con riferimento alla reciproca soccombenza, non configurandosi essa sul rigetto delle eccezioni processuali, ma è, viceversa, fondato con riferimento alla R.G.n. 19597/2020 Ad. 17//11/2022, estensore: C. Valle seconda censura, in quanto effettivamente risulta che il Rampioni aveva ridotto, in appello, il valore della somma richiesta con l’originario precetto. In conclusione, deve accogliersi il quarto motivo di ricorso, con riferimento alla seconda censura, relativa al valore della controversia in appello . Detto accoglimento inficia la sentenza d’appello e non è suscettibile di essere emendato n questa sede, in quanto la relativa decisione comporta accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità. Il quinto mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e (o) falsa applicazione dell ’ art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in quanto la condanna dell’appellante ai sensi della detta norma non risultava giustificata. Il motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento della censura relativa al valore della controversia in appello. La decisione della Corte di rinvio dovrà confrontarsi con la valutazione del comportamento processuale del Rampioni (sul punto si veda, perspicuamente,Cass. n. 26545 del 30/09/2021 Rv. 665014 - 02) . Il sesto motivo reca censure di violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in quanto la sentenza d’appello, e quella del Tribunale della stessa sede, avrebbero omesso di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, nonché in relazione agli artt.361 cod. pen. e 2700 cod. civ. Il motivo è inammissibile, perché è meramente apodittica la contestazione della specifica motivazione sul punto della C orte territoriale, che è comunque relativa ad apprezzamenti di fatto sull’insussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. In conclusione, esclusa anche qualunque efficacia diretta di qualsiasi prospettata omissione di pronuncia da parte della Corte territoriale in ragione della definizione delle doglianze qui R.G.n. 19597/2020 Ad. 17//11/2022, estensore: C. Valle esaminate, deve essere accolto parzialmente soltanto il quarto motivo, nella censura relativa al valore della controversia, con assorbimento del quinto motivo. Il ricorso è rigettato nel resto. La sentenza impugnata è cassata, in relazione al motivo accolto. La causa, dovendosi procedere a rinnovati accertamenti in fatto, è rinviata alla Corte d ’a ppello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q. M. accoglie il quarto motivo del ricorso per quanto di ragione, assorbito il quinto; rigetta ilricorso nel resto ; cassa la sentenza in relazione al motivo e rinvia alla Corte d ’ appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.