CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 dicembre 1974
Cassazione n. 39537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena in relazione alla residua imputazione di cui al capo D) in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000 di multa (fatti commessi da settembre a novembre 2011). 2. Avverso tale sentenza il difensore del Cataldo propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Nullità del capo di imputazione per genericità e indeterminatezza dei fatti ascritti, motivo non esaminato dalla sentenza impugnata. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei reati contestati, in assenza di sequestro di sostanza stupefacente e stante l'insufficienza delle conversazioni intercettate a dimostrare la sussistenza degli episodi criminosi, con particolare riguardo alla cessione di hashish al prezzo di euro 13.000 specificamente contestata. III) Nullità della sentenza per genericità della contestazione di cui al capo D). IV) Mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di lieve entità cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, nonostante non sia stato possibile accertare quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto di compravendita. V) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, con riferimento all'aumento operato ex art. 81 cod. pen. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. I motivi primo e terzo sono stati dedotti in maniera generica, senza rispettare il principio di autosufficienza, in quanto le censure non trovano supporto in alcuna allegazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza di una violazione del diritto di difesa derivante dalla specifica enunciazione del capo D) di imputazione. In altri termini, la doglianza in esame non spiega in che modo e per quali ragioni l'asserita indeterminatezza del menzionato capo d'accusa avrebbe impedito o reso difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa. Per contro, la condotta illecita risulta sufficientemente enucleata in termini di modalità dell'azione (illecito acquisto, detenzione e cessione), di oggetto (ingenti quantità di cocaina e hashish), di tempo (da settembre a novembre 2011) e luogo (in Andria, Pescara e Chieti). Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha insindacabilmente riscontrato la sussistenza di plurime cessioni di cocaina e hashish a carico del prevenuto, e non solo quella del 18.9.2011, avendo ciò desunto dal complessivo tenore delle intercettazioni e dei corrispettivi pattuiti di volta in volta, ritenuti indicativi di cessioni di droga tra il Pasculli e il Cataldo, con una lettura del compendio probatorio non censurabile in questa sede. 3. Il secondo motivo sviluppa una non consentita censura di merito, pretendendo di ottenere nella presente sede di legittimità una nuova valutazione delle prove ai fini del giudizio di responsabilità per la (residua) imputazione di cui al capo D), a fronte di una sentenza che ha motivatamente argomentato in ordine ai fatti per cui si procede, nei termini già specificati nel precedente paragrafo. È noto, del resto, che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01), evenienza che non ricorre nel caso di specie. 4. Per quanto attiene al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il percorso argonnentativo della sentenza impugnata appare immune da vizi logico-giuridici, avendo i giudicanti attribuito valore dirimente, in tal senso, all'organizzazione sottesa alle cessioni, con particolare riferimento all'utilizzo di collaudate e ripetitive modalità nonché alla riscontrata detenzione contestuale di più tipologie di stupefacenti; elementi logicamente ritenuti sintomatici di una estesa attività di spaccio, in grado di rifornire un mercato diversificato, ed indicativi di una capacità di approvvigionamento correlata ad uno stabile inserimento in circuiti delinquenziali e dunque tali da escludere la configurabilità di una condotta connotata da ridotta offensività. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, risultando adeguatamente motivata la individuazione dell'episodio valutato ai fini dell'aumento per la continuazione, relativamente alla contestazione attinente ad un episodio di cessione di hashish di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del