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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 47933/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta errata applicazione della legge penale o comunque l'illogicità della motivazione per aver ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 10 D.Igs 74 del 2000, pur essendo agevole all'agente accertatore ricostruire il volume d'affari dell'impresa mediante invio dei questionari e avendo acquisito le fatture; Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua ed esente da vizi logici, laddove, nel richiamar la motivazione del giudice di primo grado, che aveva già esaminato la censura, ha osservato che la ricostruzione del volume d'affari si è resa possibile grazie alla collaborazione di terzi, non escludendo che la condotta dell'imputato abbia ostacolato tale ricostruzione; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25.11.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta errata applicazione della legge penale o comunque l'illogicità della motivazione per aver ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 10 D.Igs 74 del 2000, pur essendo agevole all'agente accertatore ricostruire il volume d'affari dell'impresa mediante invio dei questionari e avendo acquisito le fatture; Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua ed esente da vizi logici, laddove, nel richiamar la motivazione del giudice di primo grado, che aveva già esaminato la censura, ha osservato che la ricostruzione del volume d'affari si è resa possibile grazie alla collaborazione di terzi, non escludendo che la condotta dell'imputato abbia ostacolato tale ricostruzione; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25.11.2022
Sentenza Cassazione n. 47933/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris