CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, con lui elettivamente domiciliano inRoma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Poggi.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (Credem), con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla viaEmilia [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del presidente del consiglio diamministrazione e legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA] diValgiurata, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico n. 101,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende,unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata alcontroricorso.- controricorrente -Numero registro generale 13321/2022Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 15191/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 585/2022, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi BOLOGNA il giorno 14/03/2022.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno12/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis, quale debitrice principale, nonché Gianlucatempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamenteesecutivo, n. 437/2014, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva intimatoil pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della somma di €307.946,58, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldodel conto corrente n. 010/0263-5 ivi intrattenuto dalla prima. Eccepirono,pregiudizialmente, l’incompetenza territoriale dell’adito tribunale, in favore diquello di Milano, contestarono l’avversa pretesa, lamentando, in particolare,la nullità del contratto di conto corrente e l’addebito di interessi in misurasuperiore a quelli determinati ex lege n. 108/1996, e chiesero condannarsi labanca a restituire a [OSCURATO:SOCIETA]. gli importi indebitamente addebitati in misuradi € 23.510,68, oltre ad € 1.965,39 a titolo di saldo attivo calcolato al tassolegale fino al 31 dicembre 2013, con compensazione di ogni credito vantatodalla medesima banca con il controcredito accertato in loro favore.Instauratosi il contraddittorio, si costituì l’opposta, concludendo per ilrigetto dell’avversa dell’opposizione e, in subordine, per la condanna degliopponenti al pagamento di quanto domandato nel ricorso monitorio.In corso di causa, l’esecutorietà del decreto ingiuntivo fu sospesalimitatamente alla somma di € 25.476,08 ed il giudizio, dichiarato interrottoa seguito del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., fu riassunto dal Fallimento diquest’ultima.Costituitasi nuovamente in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la causa fudecisa con sentenza del 21 agosto 2018, n. 1131, con cui il Tribunale diReggio Emilia, preso atto che, nel frattempo, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevadepositato dichiarazione di rinuncia agli atti accettata da Credem, dichiaròNumero registro generale 13321/2022Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 15191/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’estinzione del giudizio limitatamente alla causa di opposizione proposta dal’opposizione proposta dai fideiussori, che condannò pure al pagamento dellespese.2. Pronunciando sul gravame promosso contro quella decisione daGianluca Farina, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], l’adita Corte di appello diBologna lo respinse con sentenza del 13 marzo 2022, n. 585, resa nelcontraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte disattese ilsecondo e terzo motivo di appello, tramite i quali erano stati denunciati,rispettivamente, un vizio di motivazione della statuizione del tribunale nellaparte in cui aveva ritenuto che la parte opponente non aveva svolto alcunaspecifica censura in ordine all’an ed al quantum del credito, e la mancataammissione di una consulenza tecnico contabile. La corte felsinea osservòche, «in effetti, l’odierna appellante in primo grado si è limitata a formularerilievi generici, senza una concreta disamina delle poste asseritamenteillegittime applicate e delle specifiche ragioni di doglianza, e che anche laconsulenza tecnica di parte sulla base della quale l’appellante continua afondare le sue domande non indica gli addebiti illegittimi e le ragioni di taleillegittimità, ma effettua delle valutazioni utilizzando metodologie difformidalle istruzioni di [OSCURATO:PERSONA]Italia, che non consentono di ritenere attendibili icalcoli ivi indicati e che escludono pertanto in radice, come correttamentestabilito dal giudice di prime cure, l’ammissibilità di una CTU tecnica che, nelcaso di specie, avrebbe carattere meramente esplorativo».3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edImmacolata Sisto hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, illustratianche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, concontroricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso, rubricato, «Omessa motivazione - violazionedell’art. 111, comma 6, della Costituzione in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.», assume che la corte distrettuale, nel rigettare il secondo ed ilNumero registro generale 13321/2022Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 15191/2026Data pubblicazione 20/05/2026terzo motivo di gravame, «non fornisce alcuna motivazione della propriadecisione, ma si limita, in realtà, a conformarsi acriticamente alla decisioneemessa dal Tribunale di primo grado».1.1. Questa doglianza si rivela prima facie inammissibile, stante la regoladi cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n.149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 delmenzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dagliodierni ricorrenti con citazione notificata il 28 settembre 2018, come si leggealla pagina 5 del loro ricorso. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale escludela possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360,comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appelloimpugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.“doppia conforme”). Questa Corte, in proposito, ha chiarito, da tempo, che ilpresupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme”in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesidi “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisiviex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché ilricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere diindicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (cfr. Cass. n. 6517 del 2026; Cass. n. 5436 del 2024; Cass.nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamenteinadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelladoglianza de qua (dalle quali, al contrario, l’insussistenza di una talediversità).Numero registro generale 13321/2022Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 15191/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tanto esime pure dal rimarcare che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. – nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis risultandoimpugnata una sentenza pubblicata il 14 marzo 2022 – non prevede il viziodi “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” (così iricorrenti alla pagina 8 del loro ricorso), bensì un vizio relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Di conseguenza, ilricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass., SU, n. 23650del 2022).1.2. Nella parte finale del motivo, infine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edImmacolata Sisto sembrano invocare anche una pretesa apparenza dellamotivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 11-12 del ricorso).Esigenze di completezza, allora, impongono di ricordare che come ancoraribadito, in motivazione, da Cass. n. 6517 del 2026, Cass. nn. 34212, 20894e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e6127 del 2024, il già richiamato testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. qui applicabile ratione temporis ha ormai ridotto al “minimocostituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947,28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellaNumero registro generale 13321/2022Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 15191/2026Data pubblicazione 20/05/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti;Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021;Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguitodella riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unicacontraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza èquella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allostesso esito è quella “insuperabile”. Non rileva, in relazione ad una siffattacontestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023;Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).Inoltre, come ancora chiarito dalle recenti Cass. n. 6517 del 2026, Cass.nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. in motivazione), il vizio di omessa oapparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di meritoometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovveroli indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, intal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisareuna “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice dimerito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e nonconsentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere allaconclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioniNumero registro generale 13321/2022Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 15191/2026Data pubblicazione 20/05/2026assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratiodecidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, peraltro, deve apprezzarsi nonrispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 6517 del 2026; Cass. nn. 19423 e 5375del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020).censurare un vizio motivazionale di tal fatta (motivazione omessa e/omeramente apparente) la doglianza in esame sarebbe comunque infondata,riportato al parag. 2 dei “Fatti di causa”, da intendersi qui riprodotto perintuibili ragioni di sintesi) giacché la corte territoriale ha ritenuto essere«lecito ritenere che, con la sua sottoscrizione, le parti hanno intesodisciplinare ex novo i loro rapporti mediante un contratto del tutto autonomo(tanto da risultare debitamente e specificatamente approvato per iscritto)».La corte, invero, ha ritenuto totalmente generico quanto denunciato dagliappellanti con i loro motivi di gravame secondo e terzo, e chiarissimo si rivela,quindi, l’iter logico che ha condotto a questa conclusione.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente:II) «Omessa ammissione di un mezzo istruttorio decisivo per lacontroversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», ascrivendosialla corte di appello di essersi limitata a ritenere corretta la decisione deltribunale ed a negare l’ammissibilità della richiesta consulenza contabile, asuo dire meramente esplorativa;III) «Vizio di motivazione della sentenza per omesso esame di un fattostorico, in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.». Ci si duoledel fatto che, sia nel giudizio di primo grado che all’esito del processo diappello, «i Giudicanti aditi non hanno mai ritenuto, nonostante le insistentirichieste degli opponenti, di ammettere la c.t.u. tecnico contabile, che solaavrebbe consentito di ricostruire correttamente i rapporti contestati, ondeaccertare l’effettivo dare-avere tra le parti in lite».Numero registro generale 13321/2022Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 15191/2026Data pubblicazione 20/05/20262.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sirivelano complessivamente inammissibili.In proposito, pure volendosi sottacere il rilievo che la consulenza tecnicadi ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità dicoadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nellasoluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, è quisufficiente ribadire: i) quanto si è già detto al precedente paragrafo 1.1. diquesta motivazione, laddove si è spiegata l’inammissibilità di una censura exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc., civ., nelle ipotesi, come quella oggi alcospetto di questa Corte, di cd. “doppia conforme”; ii) che il già citato testonovellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall’omesso esame di un fatto, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per il giudizio, daintendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza insenso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni oargomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie,irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr.,ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 6508 e 3464 del 2026;Cass. nn. 32246 e 8671 del 2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n.31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595del 2022); iii) la decisione di ricorrere, o meno, ad una consulenza tecnicad'ufficio costituisce, in sé, un potere discrezionale del giudice (cfr., anchenelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6517 del 2026; Cass. nn. 18299 e 13038del 2024; Cass. n. 25281 del 2023, la quale ha pure specificato che la relativadecisione «è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusionederivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter,comma 5, c.p.c. ratione temporis vigente»; Cass. n. 326 del 2020, che haopportunamente chiarito che «La consulenza tecnica d'ufficio è mezzoNumero registro generale 13321/2022Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 15191/2026Data pubblicazione 20/05/2026istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delleparti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrandonel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliarioe potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione delmezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delleargomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatoriounitariamente considerato»), ma lo stesso è tenuto a motivareadeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delleparti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemitecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione,senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancataprova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (cfr. Cass. n. 6517del 2026; Cass. n. 13038 del 2024; Cass. n. 37027 del 2022). Nel caso dispecie, la corte distrettuale, come si è già anticipato, ha adeguatamentegiustificato le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere il secondo ed il terzomotivo di appello degli odierni ricorrenti (stante l’assoluta genericità della lorodoglianza, «senza una concreta disamina delle poste asseritamente illegittimeapplicate e delle specifiche ragioni di doglianza»), altresì aggiungendo che«anche la consulenza tecnica di parte sulla base della quale l’appellantecontinua a fondare le sue domande non indica gli addebiti illegittimi e leragioni di tale illegittimità, ma effettua delle valutazioni utilizzandometodologie difformi dalle istruzioni di [OSCURATO:PERSONA]Italia, che non consentono diritenere attendibili i calcoli ivi indicati e che escludono pertanto in radice,come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, l’ammissibilità di unaCTU tecnica che, nel caso di specie, avrebbe carattere meramenteesplorativo» (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Tanto basta, dunque, agiustificare la mancata ammissione della c.t.u. invocata.3. Il quarto motivo di ricorso, infine, prospetta la «Violazione dell’art. 24Cost. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Sisostiene che «La mancata ammissione della c.t.u. di natura tecnico-contabilecostituisce anche in realtà una violazione del basilare diritto alla difesa,costituzionalmente sancito dall’art. 24 della Costituzione. Difatti, a fronteNumero registro generale 13321/2022Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 15191/2026Data pubblicazione 20/05/2026della pretesa creditoria della banca e delle doglianze sollevate dagliopponenti, in maniera precisa, essendoci anche una quantificazione dellesomme illegittimamente addebitate ed una consulenza tecnica di parte, ilGiudice aveva il dovere, al fine di tutelare il diritto di difesa di ciascuno, diammettere una CTU di natura tecnico contabile, per verificare la fondatezzadelle tesi di ciascuna delle parti».3.1. Esso si rivela inammissibile alla stregua di tutto quanto si è giàosservato per giungere alla declaratoria di complessiva inammissibilità deimotivi precedenti, dovendosi soltanto aggiungere che i ricorrenti,evidentemente, incorrono nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsaapplicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni mododimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, alcontrario, un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ.può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia postoa base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficioal di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. n.34210 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024;Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022;Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»).4. In conclusione, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edImmacolata Sisto deve essere dichiarato inammissibile, restando a lorocarico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente, altresì dandosi atto – in assenza di ognidiscrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass.,SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata,sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti,in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 13321/2022Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 15191/2026Data pubblicazione 20/05/2026a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento, in solido tra loro, dellespese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi partecontroricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il giorno 12 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]