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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 44549/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato omicidio aggravato, per il quale era stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 legge 203 del 1991, ad anni cinque di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena, in particolare per il diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su considerazioni in fatto che riguardano circostanze già prese in considerazione dalla Corte territoriale e che non dimostrano affatto la manifesta illogicità della ampia e convincente motivazione con la quale il Giudice ha negato all'imputato le attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato che, all'epoca della condotta, si era già reso responsabile di quattro omicidi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato omicidio aggravato, per il quale era stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 legge 203 del 1991, ad anni cinque di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena, in particolare per il diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su considerazioni in fatto che riguardano circostanze già prese in considerazione dalla Corte territoriale e che non dimostrano affatto la manifesta illogicità della ampia e convincente motivazione con la quale il Giudice ha negato all'imputato le attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato che, all'epoca della condotta, si era già reso responsabile di quattro omicidi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio DEPO
Sentenza Cassazione n. 44549/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris