CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilita'. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bologna, preso atto dell'accordo sulla pena, ex art. 599 bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed esclusa la recidiva, ha ridotto la pena a lui inflitta nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione e C 15.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2). Ha, invece, confermato la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), alla pena di anni quattro di reclusione e C 12.000 di multa. 2. Avverso la sentenza haaan presentato separati ricorsi if difensore degli imputati. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in relazione all'omissione/carenza di motivazione sulla responsabilità penale dell'imputato.2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e); cod.proc.pen. in relazione all'assenza di motivazione delle ragioni del rigetto della richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen. in presenza di consenso del Procuratore generale. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione al diverso trattamento accordato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello riservato al [OSCURATO:PERSONA] con implicita reformatio in peius, per avere irrogato una pena al [OSCURATO:PERSONA] superiore a quella del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., su accordo delle parti e con rinuncia ai motivi, con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, è inammissibile. Quanto ai vizi denunciabili è stato costantemente affermato che inell'a icazione . -e—à 99- is coi .proc.pen. si e affermatochl è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla motivazione sulla responsabilità penale, ai motivi rinunciati e alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Peraltro, quanto al caso concreto, deve evidenziarsi che [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure formulato motivi di appello sull'affermazione della responsabilità, fondata, del resto,%li esiti dell'arresto in flagranza, ma aveva unicamente censurato la sussistenza della circostanza aggravante, della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivi, ad esclusione della recidiva, tutti rinunciati. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 22. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va parimenti dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Secondo i commi 3 e 3-bis dell'art. 599-bis, cod. proc. pen, nella formulazione rlione temporis applicabile, commi, rispettivamente, sostituito e i introdotto all'art. 34, comma 1, lett. f, nn. 2-3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022: «Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza (comma 3). Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio (comma 3-bis) La nuova disciplina prevede, dunque, con due alternative modalità a seconda che il giudizio sia svolto nelle forme camerali non partecipate ovvero, come nella specie, con udienza con la partecipazione delle parti, la possibilità di riproporre il concordato non accolto. Anche nell'attuale formulazione normativa, al rigetto della proposta di concordato sulla pena, deve seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità. In tali termini si veda Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 - 01. Quanto al caso in esame, risulta dal verbale di udienza, in camera di consiglio con la presenza delle parti, che la Corte territoriale ha respinto la richiesta di concordato avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] perché non congrua, ed ha contestualmente disposto procedersi nella trattazione nel merito quanto alla suddetta posizione con la discussione orale del Procuratore generale e del difensore. Ora il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esporre le ragioni del rigetto, circostanza invero smentita dal verbale di udienza. V ::, "1- •'ordinanza di di rigetto non è impugnabile con stabilito dalle Sezioni/W -lite. L ^ Arl zi \ P LeSez1onr1fnit1 hanno recentemente affermato il principio secondo il quale "il /jprovvedimento con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è oi suscettibile di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, Rv. 289005 - 01). La Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex 3art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive. 2.2. Il secondo motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla disparità di trattamento avuto riguardo alla irrogazione di un trattamento sanzionatorio e alla sua complessiva entità per il [OSCURATO:PERSONA], in misura più severa rispetto al coimputato, nonostante la mancanza di "tratti essenziali per differenziare le posizioni", è manifestamente infondato. La torte territoriale ha confermato la misura della pena irrogata dal primo giudice (che era inferiore a quella irrogata al [OSCURATO:PERSONA] in primo grado) in ragione delle circostanze dell'azione e dei precedenti penali che, pur risalenti, in uno con le circostanze del fatto evidenziavano un "salto di qualità" che gli aveva consentito di movimentare ingenti quantitativi di stupefacente che sbarcavano nel ravennate. Dunque, rispetto al [OSCURATO:PERSONA], era evidenziata la maggiore pericolosità del ricorrente posto ad un livello più elevato della catena del narcotraffico. Alcuna illogicità è rilevabile nella dosimetria della pena avendo la Corte di appello .AAAN4-0 rh s all'obbligo di motivazione sulla determinazione in concreto della misura della pena, in quanto ha indicato, nella sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Né può configurarsi un vizio di motivazione e/o la violazione del principio di refornnatio in peius nella differenza di trattamento sanzionatorio riservato al coimputato che ha concordato la pena. Infatti, si è chiarito che in tema di ricorso per cassazione, non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio risponde ad una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 281508 - 03). Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle mmende. 4 P.Q.M