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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:121
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1º marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e Mediatore (causa C‑474/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] — Articolo 119 del regolamento di procedura — Divieto di commercializzazione degli yogurt surgelati — Inadempimento di uno Stato membro — Rifiuto della Commissione di avviare il procedimento di inadempimento — Ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità manifesta» [OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità manifesta [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 112, § 1, c), e 119] (v. punti 9‑12) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 luglio 2011 — [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e Mediatore (T‑185/11), con cui il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il ricorso della ricorrente diretto, da un lato, a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di avviare un procedimento per inadempimento contro la Repubblica francese e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno subito dalla ricorrente

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1º marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e Mediatore (causa C‑474/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] — Articolo 119 del regolamento di procedura — Divieto di commercializzazione degli yogurt surgelati — Inadempimento di uno Stato membro — Rifiuto della Commissione di avviare il procedimento di inadempimento — Ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità manifesta» [OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità manifesta [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 112, § 1, c), e 119] (v. punti 9‑12) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 luglio 2011 — [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e Mediatore (T‑185/11), con cui il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il ricorso della ricorrente diretto, da un lato, a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di avviare un procedimento per inadempimento contro la Repubblica francese e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno subito dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris