CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 24987/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di lesioni personali aggravate, ex artt. 582,585 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - è reiterativo nonché manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata ( pag. 1: l'imputato non è meritevole della pena sostituiva alla luce degli allarmanti precedenti penali a suo carico, delle condanne per reati commessi a partire dal 1992 e della dimostrata inaffidabilità, avendo continuato a commettere reati pur dopo aver fruito dei benefici e misure alternative). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente