CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09633/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in per-sona del legale rappresentante pro tempore – liquidatore dott.[OSCURATO:PERSONA], CF: [OSCURATO:PERSONA] 62S09 G337N, rappresentato e difeso,anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRNGHR 53A22 I431R [OSCURATO:EMAIL]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 73D29 A952U, [OSCURATO:EMAIL]; e prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 49QA02 B829B;[OSCURATO:EMAIL]) e ed elettivamente do-miciliato lo studio di quest'ultimo in Roma, via Arcione n. 71, giustaprocura speciale del 15.10.2020 in calce al ricorso. I difensori delricorrente chiedono che le comunicazioni vengano effettuate agliindirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati o al seguentenumero di [OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroNumero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/2026BBT - Galleria di Base del [OSCURATO:PERSONA], inData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]persona dei membri del consiglio di gestione della società e suoirappresentanti legali ingg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, per delega in calce al controricorso, dalloavv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, Lungoteve-re dei Mellini n° 24, è elettivamente domiciliata.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n° 35 deposita-ta il 13 febbraio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ATB Tunnel del Brennero – premesso diaver stipulato un appalto pubblico col committente Galleria di [OSCURATO:PERSONA] (BBT), avente ad oggetto la realizzazionedel cunicolo esplorativo Aica-Mules, e di aver sostenuto maggiorioneri per eseguire i lavori affidati, oggetto di ventiquattro riserve –conveniva davanti al Tribunale di Trento la Stazione appaltante,chiedendone la condanna al pagamento dei più elevati costi relativialle riserve non transatte.La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande atto-ree e svolgendo riconvenzionale con la quale chiedeva la condannadell'appaltatore al risarcimento del danno a vari titoli.Il Tribunale, disposta c.t.u. con affidamento delle indagini all'inge-gner Armani, accoglieva parzialmente le richieste attoree e la ri-convenzionale.BBT proponeva impugnazione e ATB appello incidentale.La Corte d'appello definiva, quindi, il gravame con la sentenza indi-cata in intestazione, previa rinnovazione della consulenza tecnicacon nomina dell'ingegner Negri.2 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/20262.- La Corte territoriale – per quello che qui ancora rileva – osser-Data pubblicazione 15/04/2026vava, quanto alla riserva n° 10, concernente l'incremento dei costiper la sicurezza sostenuti dall'appaltatore a causa dei maggiori la-vori e del prolungamento di essi, che ATB aveva sottoscritto in data27 aprile 2010 l'atto di sottomissione n° 5.In particolare, come si desumeva dalla premessa n° 10, dall'art. 2e dall'art. 8 dell'atto di sottomissione citato, le parti avevano con-cordato che i maggiori lavori ed il prolungamento della durata delloappalto non avevano incrementato i costi per la sicurezza e chenemmeno vi era stata una diminuzione delle misure a tal fine giàapprontate.La riserva n° 10 espressa nel SAL n° 30 in data 15 giugno 2010 –con la quale ATB lamentava che i costi per la sicurezza, in prece-denza quantificati concordemente a forfait in euro 130.721,62mensili (con l'atto di sottomissione n° 3), non fossero stati ricono-sciuti nella loro interezza dalla Stazione appaltante – non tenevaconto di quanto pattuito nel successivo atto di sottomissione n° 5.Il c.t.u. nominato in appello, ingegner Negri, aveva rilevato che leparti, dopo aver quantificato in sede di progetto gli oneri per la si-curezza a misura e per una durata di 30 mesi, nel corso dei lavoriavevano concordato che essi sarebbero stati pagati in rate mensilidi pari importo.Tale semplificazione non era tuttavia corretta, in quanto non eracredibile che al periodo di riferimento dei singoli SAL corrispondes-sero esattamente le singole quantità di tutte le voci di sicurezza:essa, infatti, poteva essere condivisibile solo se le quantità mensilifossero state considerate provvisorie in avanzamento, demandandoal SAL finale l'effettiva contabilizzazione di quanto effettivamentesostenuto dall'impresa, cosa che di fatto non era, però, avvenuta.Riteneva, nondimeno, la Corte che queste fossero congetture delc.t.u. prive di rilievo, a fronte della sottoscrizione da parte dell'ap-paltatore dell'atto di sottomissione n° 5, nel quale, in presenza di3 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/2026un allungamento dei tempi contrattuali, non era stato previsto al-Data pubblicazione 15/04/2026cun incremento degli oneri di sicurezza.Peraltro, i due c.t.u., nel rispondere ai quesiti, avevano procedutoal conteggio dei maggiori oneri di sicurezza con un criterio propor-zionale, del tutto soggettivo e non contemplato dal contratto, nelquale, per contro, tali oneri erano quantificati a misura.D'altra parte, agli atti non vi era alcun conteggio analitico delle sin-gole voci in sede di contabilità finale e, secondo il c.t.u. Negri, eradi fatto impossibile una ricostruzione analitica a posteriori dellacontabilità, che dovrebbe considerare giornalmente le maestranzeimpegnate in cantiere e le singole lavorazioni eseguite in aumentoo in diminuzione: impossibilità che andava necessariamente a sfa-vore di ATB, che non aveva assolto all'onere probatorio che le in-combeva.Da ultimo, la Corte osservava che l'atto di sottomissione n° 5, sep-pur redatto con espressioni non sempre appropriate e con imperfe-zioni che non ne agevolavano l'interpretazione, non era stato “og-getto di impugnazione per nullità, o altri vizi”.In conclusione, secondo la Corte territoriale la riserva n° 10 era in-fondata.3.- Propone ricorso di legittimità ATB, affidando il gravame a cin-que mezzi illustrati da memoria.Resiste BBT, che conclude per la reiezione dell'impugnazione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo ATB denuncia ai sensi dell'art. 360 n° 4 cod.proc. civ. la nullità della sentenza a causa della mancante o appa-rente motivazione.La Corte, dopo aver premesso che occorreva verificare se fosse“derogabile pattiziamente la prescrizione normativa del [OSCURATO:PERSONA]4 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/2026palti, che vieta di ridurre gli oneri per la sicurezza”, non aveva pro-Data pubblicazione 15/04/2026ceduto a tale verifica: donde la carenza assoluta di motivazione.5.- Il motivo è palesemente infondato.La Corte, infatti, pur avendo posto tale tema nelle premesse delparagrafo n° 3 della sentenza, dedicato alla riserva n° 10, ha poiesaurientemente illustrato le ragioni che l'hanno portata a ritenereinfondata tale riserva, chiarendo che con l'atto di sottomissione n°5 l'impresa aveva “accettato una diversa modalità di determinazio-ne di questi oneri, peraltro anche correlati a minori lavorazioni”(sentenza pagina 13) e che tale accettazione non aveva comporta-to “una diminuzione delle misure approntate o da predisporre perla sicurezza” (sentenza pagina 11).Tale motivazione è non solo graficamente esistente, ma anche ido-nea a rendere percepibile appieno il fondamento della decisione as-sunta (ex multis: Cass., sez. III, 23 novembre 2022, n° 34427),consistito, nella sostanza, nel ritenere valido quanto assunto dallaimpresa col l'atto di sottomissione n° 5, in ragione della mancanzadi prova della reale insufficienza delle somme stanziate per la sicu-rezza, tenuto anche conto della diminuzione di alcune categorie dilavori.6.- Col secondo motivo, fondato sull'art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,ATB denuncia la violazione e la falsa applicazione della disciplinasul necessario riconoscimento all'appaltatore dei costi della sicurez-za, contenuta in particolare negli artt. 131 d.lgs. n° 163/2006, 12d.lgs. n° 494/1996 e 7 d.P.R. 222/2003.La normativa citata non ammetterebbe alcun ribasso per gli oneridi sicurezza, né in sede di offerta, né in sede di variante. Essi, per-tanto, costituendo una mera stima negli atti contrattuali, dovrebbe-ro essere integralmente remunerati, non avendo alcun rilievo la ri-nuncia dell'appaltatore.Il mezzo si chiude con una rassegna della giurisprudenza arbitralein tema di costi per la sicurezza.5 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/20267.- Il motivo è inammissibile in quanto contiene censure meritali.Data pubblicazione 15/04/2026Come si è già esposto nella precedente parte narrativa, la Cortetridentina ha ritenuto che le parti, con l'atto di sottomissione n° 5,avessero concordemente riconosciuto che i maggiori lavori e la piùlunga durata dell'appalto non avessero determinato l'insorgenza diulteriori costi per la sicurezza, tenuto conto anche dei risparmi dispesa ottenuti grazie alla diminuzione di alcune tipologie di lavori,sicché, sempre secondo la Corte, era corretta la liquidazione deipredetti oneri nella misura di euro 130.721,62 mensili, liquidati insede di ogni SAL, dal n° 30 in poi.Ha poi aggiunto il Giudice di secondo grado che i due c.t.u., puravendo provveduto a ricostruire la spesa sostenuta dall'appaltatorerelativa agli oneri per la sicurezza, avevano adottato una metodo-logia di calcolo non condivisibile, in quanto basata su una liquida-zione dei costi in parola a percentuale, dunque difforme dalle pat-tuizioni contrattuali (che, invece, prevedevano una quantificazioneanalitica).E, dato che era l'appaltatore la parte onerata di dimostrare l'am-montare specifico delle spese sostenute per la sicurezza – onere cuiATB non aveva assolto – ne derivava, sempre secondo il Giudicedel merito, la soccombenza di ATB in punto di fatto.Questa conclusione non è stata contrastata col motivo in esame, ilquale, infatti, si fonda – piuttosto – sulla violazione delle norme in-dicate in intestazione, che, peraltro, nemmeno può ritenersi sussi-stente.È noto, infatti, che il legislatore ha per la prima volta considerato lasicurezza negli appalti con la legge 19 marzo 1990, n° 55, il cui art.18 (abrogato dal d.lgs. n° 163/2006) ha previsto che “Le stazionicommittenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligodi predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure perla sicurezza fisica dei lavoratori”.6 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/2026Tale originaria e scarna previsione normativa è stata ampliata dap-Data pubblicazione 15/04/2026prima con il d.lgs. n° 19 settembre 1994 n° 626 (che ha introdottoun documento di valutazione dei rischi per la sicurezza) e poi con lalegge n° 109/1994, che all'art. 31 (“Piani di sicurezza”) ha previstol'elaborazione di specifici piani di sicurezza, formanti “parte inte-grante del contratto d'appalto”, la cui mancanza dava luogo a nulli-tà del contratto stesso.È stato, poi, emanato il d.lgs. 14 agosto 1996 n° 494, il quale haintrodotto le figure del coordinatore per la progettazione e delcoordinatore per l'esecuzione dell'opera.In attuazione dell'art. 31 della legge n° 109/1994 è stato quindiemanato il d.P.R. 3 luglio 2003 n° 222, il quale non solo ha previ-sto la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza(art. 7, quarto comma), ma ha anche disciplinato l'eventualità diuna modifica dell'ammontare di essi nel corso dell'appalto per effet-to di varianti (art. 7, quinto comma), stabilendo che “il direttore deilavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti inbase allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore perl'esecuzione dei lavori quando previsto”.Da ultimo, alla legge delega n° 123/2007 ha fatto seguito il d.lgs. 9aprile 2008 n° 81, il quale, oltre a confermare gli obblighi di reda-zione dei Piani per la sicurezza sul lavoro (distinti in Piano di sicu-rezza e coordinamento, PSC, e Piano operativo di sicurezza, POS),ha confermato la sanzione di nullità del contratto d'appalto in casodi mancata indicazione degli oneri di sicurezza e l'onere a caricodelle Stazioni appaltanti di valutare la congruità dei costi indicatidagli offerenti nelle gare di appalto (art. 26).In particolare, nell'allegato XV del d.lgs. n° 81/2008 si prevedonole singole voci comprese nelle spese per la sicurezza (punto 4.1.1)e si stabilisce che la stima di tali oneri debba essere “analitica pervoci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standardo specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti7 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/2026nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezzaData pubblicazione 15/04/2026del committente” (punto 4.1.3).In caso di varianti, l'allegato XV prevede che si proceda ad una ul-teriore valutazione dei costi.Da ultimo, viene previsto (punto 4.1.6) che “Il direttore dei lavoriliquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allostato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte delcoordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto”.Si omette l'esame della legislazione successiva (d.lgs. n° 50/2016 ed.lgs. n° 36/2003), in quanto non rilevante nella presente contro-versia.In sostanza e riassumendo, il dettato normativo affida alle parti(impresa offerente e stazione appaltante) una valutazione deglioneri per la sicurezza, che deve essere rivista nel corso dell'esecu-zione dei lavori a causa di varianti (o, si potrebbe aggiungere, inogni caso di modificazione del programma dei lavori).In caso di variante, dunque, le parti devono procedere a nuova va-lutazione e gli oneri originari od ulteriori sono liquidati unitamentead ogni SAL senza alcun ribasso dal direttore dei lavori.La Corte d'appello, predicando l'efficacia dell'atto di sottomissionen° 5, ha nella sostanza ritenuto assolto l'obbligo dei contraenti distimare i nuovi oneri per la sicurezza derivanti dai nuovi interventisul tratto Aica del cunicolo esplorativo Aica-Mules, sul rilievo cheentrambi i contraenti avevano concordemente valutato che i costiper la sicurezza relativi alle minime unità progettuali ed esecutivedei lavori (cosiddette WBS, Work breakdown structure) n° 12-13del tratto Aica non dovessero essere incrementati.Il motivo in esame, dunque, pur sotto l'egida della violazione dilegge, tende ad ottenere da questa Corte di legittimità un'interpre-tazione diversa da quella data dalla Corte territoriale agli accorditra le parti ed è pertanto inammissibile.8 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/20268.- Col terzo motivo ATB lamenta la violazione e la falsa applica-Data pubblicazione 15/04/2026zione della disciplina normativa sul cosiddetto "quinto d'obbligo" inrelazione al regime delle varianti e degli atti di sottomissione, inparticolare degli artt. 132 d.lgs. n° 163/2006, 343 e 344 della Leg-ge 20 marzo 1865, n° 2248, 13 e 14 del d.P.R. 16 luglio 1962, n°1063, 20 del reg. 25 maggio 1895, n° 350, 25 della Legge 109/1994, 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554, e 10 del d.m. 19aprile 2000, n° 145.La conclusione della Corte in ordine alla libera determinazione, adopera delle parti, degli oneri per la sicurezza sarebbe in contrastocon le norme citate, in quanto gli atti di sottomissione non consi-sterebbero in accordi tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, masarebbero atti con i quali quest'ultimo si dichiara disponibile adeseguire i lavori alle condizioni indicate dalla PA, salva la facoltà difar valere le sue pretese in altra sede, previa iscrizione delle oppor-tune riserve.Tantomeno potrebbe andare a scapito dell'appaltatore il fatto chetali atti fossero stati redatti con espressioni non sempre appropriatesotto il profilo strettamente giuridico, comprese varie imperfezionidella lingua italiana.9.- Il motivo è infondato, in quanto – tenuto conto di quanto espo-sto al precedente paragrafo n° 7 – non coglie l'esatta ratio deci-dendi della sentenza impugnata e risulta privo di decisività.Infatti, se è condivisibile che gli atti di sottomissione non costitui-scano una accettazione delle condizioni imposte dalla PA, in quantol'appaltatore rimane libero di avanzare le sue pretese in altre sedi,tutto ciò non ha nulla a che vedere col fatto che le parti, secondol'insindacabile ricostruzione della Corte territoriale, abbiano concor-demente valutato i costi per la sicurezza per i lavori in generale eper le varianti e che tali oneri siano stati rimborsati all'impresa conle modalità descritte in precedenza, ossia con stralcio dei costi per9 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/2026il WBS 12-13 Aica (per il quale vennero calcolati costi a parte) eData pubblicazione 15/04/2026con conferma degli oneri per i residui lavori.10.- Col quarto motivo ATB lamenta la violazione e falsa applica-zione delle norme che disciplinano la nullità del contratto e la suarilevabilità in causa (artt. 1418, 1419, 1421, 1424 cod. civ.), delledisposizioni in materia di interpretazione del contratto (artt. 1367 e1374 cod. civ.), nonché delle norme in tema di disciplina delle ri-serve (artt. 165 d.P.R. n° 554/1999 e 31 d.m. n° 1452000).Secondo un primo profilo, ATB fa rilevare che, come osservato dal-la Corte, l'atto di sottomissione n° 5 non era stato “oggetto di im-pugnazione per nullità, o altri vizi”: tuttavia, ove la Corte avesseravvisato una nullità di esso, avrebbe dovuto pronunciarla d'ufficio.Con un secondo profilo, la ricorrente osserva che l'atto di sottomis-sione n° 5 prevedeva una “perizia di assestamento” per la rideter-minazione dei costi di sicurezza, mai effettuata dalla PA: omissionecui era seguita la riserva con cui ATB aveva contestato la mancan-za di ogni giustificazione della riduzione di tali costi.11.- Entrambi i profili del motivo sono infondati.La Corte, affermando che l'atto di sottomissione n° 5 non era stato“oggetto di impugnazione per nullità, o altri vizi”, non ha intesopredicare l'esistenza di una causa di nullità non rilevata dalle parti,ma ha semplicemente voluto sottolineare che quell'atto rappresen-tava l'incontro delle volontà di PA e appaltatore, dato che nessunolo aveva contestato.Quanto alla perizia di assestamento, essa rappresenta un elementoprivo di rilievo.Si è, infatti, visto sopra che le spese per la sicurezza sono rimbor-sabili per il solo fatto di essere state sostenute, sol che l'appaltato-re ne dia conto nella contabilità dell'appalto o, almeno, che sianodesumibili dalla contabilità d'impresa.Nel presente caso, la Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, chedetti costi non potessero essere quantificati in via forfettaria a per-10 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/2026centuale (come, invece, aveva fatto il c.t.u.), in quanto tale meto-Data pubblicazione 15/04/2026dologia di calcolo non trovava rispondenza negli accordi contrattua-li; e, dall'altro, che mancassero gli elementi contabili per una lorospecifica quantificazione, spettando all'appaltatore fornire tali ele-menti (onere non assolto da ATB).12.- Col quinto motivo ATB denuncia la violazione e la falsa ap-plicazione della disciplina in materia di contabilità degli appalti pub-blici, in particolare degli artt. 155 e seguenti del d.P.R. n° 554/1999, ed in materia di onere e valutazione della prova, in particola-re art. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.La contabilità dei lavori sarebbe di stretta competenza della com-mittente.Ne deriverebbe che del tutto legittimamente i periti di primo e se-condo grado avrebbero calcolato i maggiori oneri di sicurezza per idieci mesi di prolungamento dei lavori mediante il metodo propor-zionale, del tutto identico non solo rispetto a quello adottato dallaDirezione lavori e dal RUP in sede di esecuzione, ma confluito an-che negli atti propri della Committente, che aveva pagato gli oneridi sicurezza in euro 130.721,62 al mese, secondo il metodo nonanalitico bensì forfettizzato, adottato dal RUP e dalla DL.13.- Il mezzo è inammissibile.La Corte territoriale ha interpretato gli atti negoziali ed i provvedi-menti amministrativi emessi dalla PA nel corso dei lavori e ne hatratto la convinzione che la volontà delle parti fosse quella di calco-lare gli oneri di sicurezza in modo analitico, con la conseguenza cheuna diversa modalità di quantificazione non poteva dirsi coerentecon l'intenzione dei contraenti.La Corte ha poi ritenuto che spettasse all'appaltatore dare provadegli elementi per l'esatta liquidazione degli oneri in discorso e chea tale onere ATB non avesse provveduto.Ora, la ricorrente non critica la sentenza per violazione dei canoniermeneutici previsti dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ. (cen-11 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/2026sura che, peraltro, può essere avanzata in sede di legittimità perData pubblicazione 15/04/2026violazione delle regole legali di interpretazione, oppure per vizio dimotivazione, quando quest'ultima risulti incongrua o contraria a lo-gica) e nemmeno si duole di essere stata gravata dell'onere di unaprova che spettava dare alla committente.Ne deriva che il mezzo, ancora una volta sotto l'egida della viola-zione di legge, tende ad ottenere da questa Corte una rivalutazionedel merito del materiale istruttorio e, in particolare, della volontàcontrattuale delle parti, così come ricostruita dalla Corte d'appello.14.- In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.Alla soccombenza di ATB segue la sua condanna alla rifusione dellespese del presente grado di giudizio, per la cui liquidazione – fattain base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147del 2022, ed al valore della lite (euro 1,057 milioni) – si rimanda aldispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato acarico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allaresistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp edall'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025, nella camera di con-siglio della Prima Sezione.Il presidente12 di 13Numero registro generale 26840/2020Numero sezionale 3707/2025Numero di raccolta generale 9633/2026Guido MercolinoData pubblicazione 15/04/202613 di 13