CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 36927/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1207/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25907/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 aprile 2024, la Corte di cassazione, sezione Settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 17 ottobre 2022, con cui era stata confermata la condanna in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 7, CdS. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis, cod. proc. pen. il difensore, munito di procura speciale, con cui si deduce, quale unico motivo, l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la richiamata sentenza della Settima sezione penale per omesso esame del secondo motivo del ricorso proposto, con cui il ricorrente si doleva del vizio di violazione di legge e del correlato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado quanto al rigetto della richiesta di conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, co. 9-bis, CdS. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36927/2024 Roma, lì, 03/10/2024 Sostiene la difesa del ricorrente che tale omissione, frutto di un’evidente svista del Collegio, sarebbe oltremodo rilevante, in quanto, ove il motivo fosse accolto, ci si troverebbe di fronte, sia alla necessità di operare un rinvio alla Corte d’appello per operare la conversione della pena in lavori di pubblica utilità, che di disporre la revoca del provvedimento di confisca del motociclo ed il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida. Aggiunge, peraltro, la difesa che la decisione di inammissibilità, riguardante il primo motivo, non condizionerebbe la decisione relativamente al secondo motivo, attesa la diversità dei due motivi che li rende ciascuno del tutto indipendente dall’altro, ben potendosi infatti operare la richiesta conversione (oggetto del secondo motivo pretermesso) anche nel caso della dichiarata inammissibilità del primo motivo con cui il ricorrente si doleva della errata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 186, comma 6, CdS. Il motivo non esaminato, prosegue la difesa del ricorrente, non potrebbe essere qualificato come infondato né tantomeno inammissibile, essendo stata la Corte d’appello ad occuparsi per la prima volta della richiesta di conversione della pena in lavori di pubblica utilità, donde la questione dell’omessa pronuncia su tale richiesta era emersa esclusivamente in relazione alla decisione della Corte. Il ricorrente, infine, chiede disporsi la sospensione ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. dell’esecutività della sentenza di condanna, stante l’attuale pendenza (documentata in atti) del procedimento per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, azionato dalla difesa del ricorrente mediate il deposito di apposita istanza in data 15 giugno 2024, all’esito della notifica dell’ordine di esecuzione sospeso avvenuta in data 17 aprile 2024, essendovi il rischio che il tribunale di Sorveglianza proceda a dare esecuzione ad una condanna, anche eventualmente applicando una misura alternativa alla detenzione, che potrebbe finire con l’essere profondamente modificata sia nella sua oggettività che nelle sue modalità di esecuzione, unitamente al rischio che possa procedersi con la confisca del motociclo che, al contrario, il corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità finirebbe per evitare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dato atto che, in conseguenza dell’istanza di sospensione dell’esecutività della ordinanza ricorsa, è stata fissata, senza formalità, l’udienza odierna non partecipata, al limitato fine di procedere alla delibazione della richiesta ex art. 625- bis, comma 2, cod. proc. pen. 2. Tanto premesso, deve ricordarsi che in tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625-bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso (Sez. 5, ord. n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024, Rv. 285783 – 01). 3. Nella specie, ritiene il Collegio che non sussistono le condizioni per disporre la sospensione dell’esecutività della ordinanza n. 19330/2024 della Settima sezione penale di questa Corte. 3.1. E’ ben vero che risulta ex actis l’omessa statuizione sul secondo motivo dell’originario ricorso proposto dalla difesa avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 17 ottobre 2022, motivo con cui il ricorrente si doleva (cfr. pag. 3 del ricorso originario proposto in data 18 gennaio 2023), della violazione di legge penale e della carenza e/o illogicità della motivazione quanto al rigetto della richiesta di conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art 186, comma 9-bis, D.lgs. n. 285 del 1992. 3.2. E’ parimenti indubbio che tale motivo, come risulta pacificamente dallo stesso contenuto della ordinanza oggetto di ricorso straordinario, non risulta nemmeno essere stato illustrato, essendosi limitata infatti la decisione impugnata a decidere solo sul primo motivo di ricorso, con cui la difesa si doleva, denunciando il vizio di violazione di lege ed il correlato vizio di motivazione, del diniego della riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), CdS. 3.3. Infine, è parimenti certo come non può ritenersi che, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero che l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione (cfr., per tutte, Sez. Un., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01), posto che, come correttamente evidenzia la difesa del ricorrente, la decisione di inammissibilità, riguardante il primo motivo, non condiziona(va) la decisione relativamente al secondo motivo, attesa la diversità dei due motivi che li rende(va) ognuno del tutto indipendente dall’altro, ben potendosi infatti astrattamente operare la richiesta conversione (oggetto del secondo motivo pretermesso) anche nel caso della dichiarata inammissibilità del primo motivo con cui il ricorrente si doleva della errata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 186, comma 6, CdS. 4. Dovendosi, tuttavia, valutare l’istanza di sospensione alla luce del fumus di accoglibilità del motivo del ricorso straordinario, ritiene tuttavia il Collegio che non ricorra la “eccezionale gravità” normativamente richiesta ai fini dell’accoglimento dell’istanza, non emergendo infatti, quantomeno allo stato, una seria probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte ai fini della favorevole delibazione dell’istanza di sospensione, tenuto conto di quanto già affermato da questa Corte secondo cui la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, difformemente da quanto sostenuto nel ricorso originario dalla difesa del ricorrente, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (si v., tra le tante: Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, Rv. 265799 – 01). 5. Ne discende, dunque, il rigetto della richiesta, con rinvio della decisione sul “merito” del ricorso straordinario proposto, all’udienza già fissata per il 17 ottobre 2024, ore 10, dinanzi a questa stessa Sezione. P.Q.M Rigetta l'istanza ex art. 625-bis comma 2 c.p.p. e rinvia per la trattazione del ricorso straordinario all'udienza camerale già fissata per il 17 ottobre 2024 ore 10 innanzi a questa stessa sezione. Manda alla cancellleria per la comunicazione al PG in sede ed al ricorrente. Così deciso, il 12/09/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci