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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21947/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso l'avv.to Ronsivalle per l'imputato che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.1 Con sentenza in data 28 aprile 2021, la Corte di Appello di Catania, confermava la pronuncia del Tribunale di Catania del 9 giugno 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 24 Cost. con particolare riguardo alla violazione del diritto di difesa in ragione della genericità della condotta illecita contestata quanto alla data di commissione del reato; inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. ed in punto di penale responsabilità dell'imputato per la non affidabilità delle fonti di prova, valutate in maniera non esauriente dal giudice del merito; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b). ed e) cod. proc. pen..in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto all'insussistenza delle condizioni normativamente previste per l'applicazione della circostanza aggravante del metodo mafioso; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla mancata esclusione della recidiva contestata; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. per la mancata riduzione della pena in quanto, all'esito dell'istruttoria espletata successivamente al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato all'integrazione probatoria, era emerso che quel rito si sarebbe dovuto celebrare. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi sono generici, manifestamente infondati ovvero irritualmente proposti ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Difatti, quanto al primo motivo, le censure difensive relative alla violazione del diritto di difesa, appaiono manifestamente infondate.

Ed invero, la violazione della norma di cui all'art. 521 cod. proc. pen. — a sostegno della quale nessun elemento specifico è stato indicato dalla difesa - è palesemente smentita dagli atti processuali, dalla lettura dei quali emerge chiaramente che l'imputato sia stato condannato per i fatti di reato così come contestati in imputazione e rispetto ai quali ha potuto difendersi.

La Corte territoriale ha chiarito, con motivazione esente da criticità giustificative e nella corretta applicazione della legge penale, che il lasso temporale emergesse in maniera adeguatamente identificata nell'anno 2017.

In tal modo, il giudice del merito si è anche conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, in tema di requisiti del decreto che dispone il giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090) e, con precipuo riguardo alla mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte, non costituisce vizio di "insufficiente motivazione" quando sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, anche attraverso il ricorso ad ulteriori elementi e richiami contenuti nel decreto o, eventualmente, anche in altri atti del processo, così da consentire all'imputato di conoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato (Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo e altri, Rv. 261147).

Il giudizio di adeguatezza circa la specificità del capo di imputazione non può non tener conto delle peculiarità del delitto contestato, quali, ad esempio, il periodo di consumazione dello stesso.

E nel caso in esame, l'estorsione aggravata dal metodo mafioso è stata caratterizzata dalla consumazione prolungata in ragione della consegna mensile della somma di danaro estorta in nJ cambio di protezione a partire dall'anno 2009 e con condotta in permanenza all'anno 2019: in tale contesto, la specificità non può consistere nella precisa indicazione dei giorni e/o mesi in cui l'imputato ha effettivamente riscosso la somma mensile oggetto di estorsione.

L'indeterminatezza lamentata - che riguarderebbe non tanto il tempus commissi delitti del reato di cui all'art. 629 cod. pen. quanto, piuttosto, le date del contributo materiale posto in essere dall'imputato - non è affatto riscontrabile in ragione del decennale lasso di tempo di consumazione del reato.

Ed inoltre, sebbene la vittima non sia stata in grado di precisare con esattezza i giorni in cui il prevenuto avesse riscosso la rata mensile del cd.

"pizzo", risultava comunque possibile collocare nel tempo l'episodio criminoso attraverso il ricorso agli ulteriori elementi e richiami contenuti in altri atti del processo (ove emergeva che l'imputato era stato rimesso in libertà alla fine del mese di marzo 2017 e che la riscossione avveniva il giorno 10 di ogni mese), così consentendo all'imputato di conoscere i profili fondamentali del fatto addebitatogli e, pertanto, di esercitare il proprio diritto di difesa. 2.2 Le doglianze difensive contenute nel secondo motivo, reiterative di rilievi scrutinati dalla Corte territoriale nella corretta applicazione della legge penale, sono manifestamente infondate perché afferenti ad un vizio della motivazione non risultante dalla lettura del provvedimento impugnato, che, piuttosto, dimostra l'esistenza di un percorso argomentativo connotato da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Ed invero, il giudice del merito ha ritenuto provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, fondando il proprio convincimento sull'attendibilità delle affermazioni della persona offesa e della dichiarazione confermativa del riconoscimento fotografico, come riscontrate dalle dichiarazioni rese dal teste di [OSCURATO:PERSONA] e dall'arresto in flagranza del correo nonché espressamente confutando la tesi difensiva, che in questa sede è riproposta senza il necessario confronto critico con tutte le ragioni valorizzate dai giudici di merito.

Più in particolare, la Corte di appello ha considerato degno di massimo credito il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa durante le indagini preliminari e confermato in sede di esame dibattimentale in ragione della credibilità del dichiarante e non ha ritenuto verosimile quanto prospettato dalla difesa circa l'eventualità di un indebito condizionamento da parte delle forze dell'ordine (avendo la p.o. chiarito che, dopo l'iniziale reticenza mostrata nel timore per l'incolumità propria e familiare, avesse deciso di collaborare per l'evidenza dei fatti, già conosciuti dalla polizia) né la possibilità che la vittima fosse incorsa in errore (atteso che la stessa mostrava certezza nell'individuazione, riuscendo a distinguere i diversi ruoli - riscossore e cliente - assunti dall'imputato).

In tal modo, il giudice dell'impugnazione ha ampiamente motivato e correttamente applicato la normativa in materia, anche conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale l'individuazione fotografica di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signore/li, Rv. 279437), costituendo, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice e la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041).

Dalla lettura della sentenza impugnata, inoltre, non emerge l'ulteriore vizio motivazionale censurato con riguardo alla credibilità della persona offesa, ritenuta dalla Corte territoriale non soltanto - come erroneamente indicato nel ricorso - in ragione dell'omessa costituzione di parte civile, ma anche - e soprattutto - dell'attendibilità delle dichiarazioni rese (sia intrinseca - per chiarezza, spontaneità e coerenza nel tempo - che estrinseca - data la molteplicità dei riscontri) nonché dell'assenza di astio o di interessi economici nei confronti dell'imputato.

Ed infine, nessuna contraddizione motivazionale emerge in merito alle intercettazioni, in quanto la Corte di appello, sottolineando come l'ambiguità delle conversazioni fosse alternativamente interpretabile, ha ritenuto - con argomentazione logica e lineare - che le risultanze delle intercettazioni non fossero idonee a scalfire l'impostazione accusatoria sostenuta dalla certezza del quadro probatorio compendiato.

Del resto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428); esame, nel caso di specie, esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità e contraddizioni. 2.3 Il terzo motivo, appare riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, deve considerarsi non specifico oltre che manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato e degli atti allegati, non è riscontrabile alcuna violazione di legge né alcun vizio della motivazione.

Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante del cd. metodo mafioso, chiarendo come l'imputato, riscuotendo le somme estorte, abbia concorso nel delitto aggravato dalla metodologia chiaramente mafiosa utilizzata per la perpetrazione dello stesso.

Più specificamente, i giudici dell'appello hanno sottolineato la sussistenza non solo del requisito della forza intimidatrice del vincolo associativo (in considerazione delle modalità di richiesta del pizzo avanzate da soggetto che, presentandosi come responsabile di un clan mafioso e riferendosi a terze persone che avrebbero svolto il ruolo di riscossori, richiedeva il pagamento mensile in cambio di protezione dalle rapine già ripetutamente subite dalla vittima), ma anche della condizione di assoggettamento (per la supina accettazione da parte della p.o. alla corresponsione di una somma di danaro mensile senza che tale pretesa economica trovi alcuna lecita giustificazione) e di omertà (alla luce della iniziale reticenza della vittima nel timore per 1., l'incolumità propria.e familiare).

In tal modo, la Corte territoriale ha ampiamente motivato e correttamente applicato la legge penale alla luce non soltanto del dato normativo, ai sensi del quale ricorre l'aggravante contestata quando i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo sono commessi avvalendosi delle condizioni previste dell'art. 416-bis cod. pen. (ovverosia avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva), ma anche conformandosi ai consolidati orientamenti di questa Corte in materia di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Ed invero, in tema di estorsione cd.

"ambientale", integra la circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115) essendo, infatti, sufficiente l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti e altri, Rv. 272884).

Inoltre, non appare decisivo il rilievo che nel caso di specie dalle dichiarazioni della p.o., emergerebbe che l'estorsore non abbia fatto alcun riferimento ad una specifica cosca mafiosa, in quanto ai fini della sussistenza dell'aggravante contestata - come già chiarito - non è necessario che l'agente faccia esplicito riferimento ad una particolare cosca quando la condotta si realizza - come, nel caso in esame, si è realizzata - in un territorio in cui è radicata la presenza di associazioni di stampo mafioso.

Ed inoltre, quanto all'eventuale travisamento delle ragioni di accettazione della corresponsione mensile, la Corte territoriale ha già espressamente confutato la tesi difensiva, precisando che non erano state le mere ragioni economiche a spingere il farmacista al pagamento del "pizzo", quanto piuttosto la paura di ritorsioni, come ribadito dalla stessa p.o. nelle dichiarazioni valorizzate dal giudice del merito.

In tal senso, emerge anche la manifesta infondatezza delle doglianze, avendo il ricorrente censurato supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali idoneamente svolta dal giudice del merito, con motivazione esente da illogicità manifeste. 2.4 Le doglianze difensive inerenti al trattamento sanzionatorio, non pertinentemente sostenute da specifiche ragioni di diritto ed elementi di fatto, sono generiche e manifestamente infondate, in quanto non emerge alcuna violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen..

Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la recidiva non solo sulla base dei plurimi precedenti penali a carico del prevenuto, ma anche in considerazione della dichiarazione dell'imputato quale soggetto socialmente pericoloso, della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, della identità delle manifestazioni delinquenziali e della collocazione temporale dei fatti nonché sottolineando come alla luce dei richiamati elementi - la condotta delittuosa sia espressione di insensibilità etica e di maggiore pericolosità sociale del reo.

Il giudice dell'impugnazione ha, così, confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto applicabile la recidiva in ragione dell'elevato numero dei precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, della contiguità di quest'ultimo con i sistemi criminali che gestiscono attività illecite particolarmente efferate, anche precisando come da tali elementi emergesse in modo evidente l'inclinazione a delinquere del reo tale da giustificare un incremento nel trattamento sanzionatorio. 2.5 Anche le doglianze contenute nell'ultimo motivo, prive di pertinenza censoria, sono generiche e manifestamente infondate in quanto non risulta alcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale in relazione alla mancata riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen..

Va rammentato che, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione ex ante, in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato (Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801).

In tale contesto, giova ribadire che il giudizio di ammissibilità del rito abbreviato condizionato dipende dalla sussistenza del requisito della necessità dell'integrazione probatoria, che è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, presupponendo, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità o idoneità del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 2, n. 10235 del 10/11/2020, dep. 2021, Fragalà, Rv. 280990).

Ed inoltre, quando l'integrazione probatoria ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, risulta necessaria, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 2919 del 10/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 277799).

In tal senso, la parte che formula la richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa, già sentita in sede di sommarie informazioni testimoniali, è gravata dall'onere di allegare, in modo circostanziato, che la richiesta istruttoria sia diretta ad acquisire elementi diversi rispetto a quelli risultati allo stato degli atti e che sia, quindi, necessaria ai fini decisionali e non ostativa alla celerità del rito.

L'omissione di tale onere non consente al giudicante di apprezzare i requisiti di novità e decisività richiesti ai fini dell'ammissione del rito alternativo condizionato e determina il corretto rigetto dell'istanza nonché, conseguentemente, l'impossibilità di ridurre la sanzione ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., non sussistendo alcuna esigenza di concedere il beneficio della riduzione all'imputato che non si è visto rigettare illegittimamente la richiesta avanzata.

Nel caso di specie, la difesa non ha mai assolto a quest'onere ed infatti il Tribunale, nel rigettare l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ha ritenuto di non poter apprezzare il requisito della novità della prova integrativa, sottolineando come la difesa avesse richiesto semplicemente l'audizione in forma dibattimentale della persona offesa, già sentita durante le indagini preliminari, omettendo di indicare profili diversi o specifici rispetto a quelli già oggetto di sommarie informazioni testimoniali.

Tanto premesso, i giudici del merito, con argomentazioni prive di criticità giustificative, hanno correttamente rigettato le richieste genericamente avanzate dalla difesa sul punto e, pertanto, il presente motivo è manifestamente infondato.

In conclusione, l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso l'avv.to Ronsivalle per l'imputato che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.1 Con sentenza in data 28 aprile 2021, la Corte di Appello di Catania, confermava la pronuncia del Tribunale di Catania del 9 giugno 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 24 Cost. con particolare riguardo alla violazione del diritto di difesa in ragione della genericità della condotta illecita contestata quanto alla data di commissione del reato; inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. ed in punto di penale responsabilità dell'imputato per la non affidabilità delle fonti di prova, valutate in maniera non esauriente dal giudice del merito; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b). ed e) cod. proc. pen..in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto all'insussistenza delle condizioni normativamente previste per l'applicazione della circostanza aggravante del metodo mafioso; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla mancata esclusione della recidiva contestata; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. per la mancata riduzione della pena in quanto, all'esito dell'istruttoria espletata successivamente al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato all'integrazione probatoria, era emerso che quel rito si sarebbe dovuto celebrare. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi sono generici, manifestamente infondati ovvero irritualmente proposti ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Difatti, quanto al primo motivo, le censure difensive relative alla violazione del diritto di difesa, appaiono manifestamente infondate. Ed invero, la violazione della norma di cui all'art. 521 cod. proc. pen. — a sostegno della quale nessun elemento specifico è stato indicato dalla difesa - è palesemente smentita dagli atti processuali, dalla lettura dei quali emerge chiaramente che l'imputato sia stato condannato per i fatti di reato così come contestati in imputazione e rispetto ai quali ha potuto difendersi. La Corte territoriale ha chiarito, con motivazione esente da criticità giustificative e nella corretta applicazione della legge penale, che il lasso temporale emergesse in maniera adeguatamente identificata nell'anno 2017. In tal modo, il giudice del merito si è anche conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, in tema di requisiti del decreto che dispone il giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090) e, con precipuo riguardo alla mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte, non costituisce vizio di "insufficiente motivazione" quando sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, anche attraverso il ricorso ad ulteriori elementi e richiami contenuti nel decreto o, eventualmente, anche in altri atti del processo, così da consentire all'imputato di conoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato (Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo e altri, Rv. 261147). Il giudizio di adeguatezza circa la specificità del capo di imputazione non può non tener conto delle peculiarità del delitto contestato, quali, ad esempio, il periodo di consumazione dello stesso. E nel caso in esame, l'estorsione aggravata dal metodo mafioso è stata caratterizzata dalla consumazione prolungata in ragione della consegna mensile della somma di danaro estorta in nJ cambio di protezione a partire dall'anno 2009 e con condotta in permanenza all'anno 2019: in tale contesto, la specificità non può consistere nella precisa indicazione dei giorni e/o mesi in cui l'imputato ha effettivamente riscosso la somma mensile oggetto di estorsione. L'indeterminatezza lamentata - che riguarderebbe non tanto il tempus commissi delitti del reato di cui all'art. 629 cod. pen. quanto, piuttosto, le date del contributo materiale posto in essere dall'imputato - non è affatto riscontrabile in ragione del decennale lasso di tempo di consumazione del reato. Ed inoltre, sebbene la vittima non sia stata in grado di precisare con esattezza i giorni in cui il prevenuto avesse riscosso la rata mensile del cd. "pizzo", risultava comunque possibile collocare nel tempo l'episodio criminoso attraverso il ricorso agli ulteriori elementi e richiami contenuti in altri atti del processo (ove emergeva che l'imputato era stato rimesso in libertà alla fine del mese di marzo 2017 e che la riscossione avveniva il giorno 10 di ogni mese), così consentendo all'imputato di conoscere i profili fondamentali del fatto addebitatogli e, pertanto, di esercitare il proprio diritto di difesa. 2.2 Le doglianze difensive contenute nel secondo motivo, reiterative di rilievi scrutinati dalla Corte territoriale nella corretta applicazione della legge penale, sono manifestamente infondate perché afferenti ad un vizio della motivazione non risultante dalla lettura del provvedimento impugnato, che, piuttosto, dimostra l'esistenza di un percorso argomentativo connotato da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ed invero, il giudice del merito ha ritenuto provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, fondando il proprio convincimento sull'attendibilità delle affermazioni della persona offesa e della dichiarazione confermativa del riconoscimento fotografico, come riscontrate dalle dichiarazioni rese dal teste di [OSCURATO:PERSONA] e dall'arresto in flagranza del correo nonché espressamente confutando la tesi difensiva, che in questa sede è riproposta senza il necessario confronto critico con tutte le ragioni valorizzate dai giudici di merito. Più in particolare, la Corte di appello ha considerato degno di massimo credito il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa durante le indagini preliminari e confermato in sede di esame dibattimentale in ragione della credibilità del dichiarante e non ha ritenuto verosimile quanto prospettato dalla difesa circa l'eventualità di un indebito condizionamento da parte delle forze dell'ordine (avendo la p.o. chiarito che, dopo l'iniziale reticenza mostrata nel timore per l'incolumità propria e familiare, avesse deciso di collaborare per l'evidenza dei fatti, già conosciuti dalla polizia) né la possibilità che la vittima fosse incorsa in errore (atteso che la stessa mostrava certezza nell'individuazione, riuscendo a distinguere i diversi ruoli - riscossore e cliente - assunti dall'imputato). In tal modo, il giudice dell'impugnazione ha ampiamente motivato e correttamente applicato la normativa in materia, anche conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale l'individuazione fotografica di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signore/li, Rv. 279437), costituendo, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice e la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041). Dalla lettura della sentenza impugnata, inoltre, non emerge l'ulteriore vizio motivazionale censurato con riguardo alla credibilità della persona offesa, ritenuta dalla Corte territoriale non soltanto - come erroneamente indicato nel ricorso - in ragione dell'omessa costituzione di parte civile, ma anche - e soprattutto - dell'attendibilità delle dichiarazioni rese (sia intrinseca - per chiarezza, spontaneità e coerenza nel tempo - che estrinseca - data la molteplicità dei riscontri) nonché dell'assenza di astio o di interessi economici nei confronti dell'imputato. Ed infine, nessuna contraddizione motivazionale emerge in merito alle intercettazioni, in quanto la Corte di appello, sottolineando come l'ambiguità delle conversazioni fosse alternativamente interpretabile, ha ritenuto - con argomentazione logica e lineare - che le risultanze delle intercettazioni non fossero idonee a scalfire l'impostazione accusatoria sostenuta dalla certezza del quadro probatorio compendiato. Del resto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428); esame, nel caso di specie, esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità e contraddizioni. 2.3 Il terzo motivo, appare riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, deve considerarsi non specifico oltre che manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato e degli atti allegati, non è riscontrabile alcuna violazione di legge né alcun vizio della motivazione. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante del cd. metodo mafioso, chiarendo come l'imputato, riscuotendo le somme estorte, abbia concorso nel delitto aggravato dalla metodologia chiaramente mafiosa utilizzata per la perpetrazione dello stesso. Più specificamente, i giudici dell'appello hanno sottolineato la sussistenza non solo del requisito della forza intimidatrice del vincolo associativo (in considerazione delle modalità di richiesta del pizzo avanzate da soggetto che, presentandosi come responsabile di un clan mafioso e riferendosi a terze persone che avrebbero svolto il ruolo di riscossori, richiedeva il pagamento mensile in cambio di protezione dalle rapine già ripetutamente subite dalla vittima), ma anche della condizione di assoggettamento (per la supina accettazione da parte della p.o. alla corresponsione di una somma di danaro mensile senza che tale pretesa economica trovi alcuna lecita giustificazione) e di omertà (alla luce della iniziale reticenza della vittima nel timore per 1., l'incolumità propria.e familiare). In tal modo, la Corte territoriale ha ampiamente motivato e correttamente applicato la legge penale alla luce non soltanto del dato normativo, ai sensi del quale ricorre l'aggravante contestata quando i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo sono commessi avvalendosi delle condizioni previste dell'art. 416-bis cod. pen. (ovverosia avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva), ma anche conformandosi ai consolidati orientamenti di questa Corte in materia di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Ed invero, in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115) essendo, infatti, sufficiente l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti e altri, Rv. 272884). Inoltre, non appare decisivo il rilievo che nel caso di specie dalle dichiarazioni della p.o., emergerebbe che l'estorsore non abbia fatto alcun riferimento ad una specifica cosca mafiosa, in quanto ai fini della sussistenza dell'aggravante contestata - come già chiarito - non è necessario che l'agente faccia esplicito riferimento ad una particolare cosca quando la condotta si realizza - come, nel caso in esame, si è realizzata - in un territorio in cui è radicata la presenza di associazioni di stampo mafioso. Ed inoltre, quanto all'eventuale travisamento delle ragioni di accettazione della corresponsione mensile, la Corte territoriale ha già espressamente confutato la tesi difensiva, precisando che non erano state le mere ragioni economiche a spingere il farmacista al pagamento del "pizzo", quanto piuttosto la paura di ritorsioni, come ribadito dalla stessa p.o. nelle dichiarazioni valorizzate dal giudice del merito. In tal senso, emerge anche la manifesta infondatezza delle doglianze, avendo il ricorrente censurato supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali idoneamente svolta dal giudice del merito, con motivazione esente da illogicità manifeste. 2.4 Le doglianze difensive inerenti al trattamento sanzionatorio, non pertinentemente sostenute da specifiche ragioni di diritto ed elementi di fatto, sono generiche e manifestamente infondate, in quanto non emerge alcuna violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen.. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la recidiva non solo sulla base dei plurimi precedenti penali a carico del prevenuto, ma anche in considerazione della dichiarazione dell'imputato quale soggetto socialmente pericoloso, della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, della identità delle manifestazioni delinquenziali e della collocazione temporale dei fatti nonché sottolineando come alla luce dei richiamati elementi - la condotta delittuosa sia espressione di insensibilità etica e di maggiore pericolosità sociale del reo. Il giudice dell'impugnazione ha, così, confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto applicabile la recidiva in ragione dell'elevato numero dei precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, della contiguità di quest'ultimo con i sistemi criminali che gestiscono attività illecite particolarmente efferate, anche precisando come da tali elementi emergesse in modo evidente l'inclinazione a delinquere del reo tale da giustificare un incremento nel trattamento sanzionatorio. 2.5 Anche le doglianze contenute nell'ultimo motivo, prive di pertinenza censoria, sono generiche e manifestamente infondate in quanto non risulta alcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale in relazione alla mancata riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. Va rammentato che, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione ex ante, in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato (Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801). In tale contesto, giova ribadire che il giudizio di ammissibilità del rito abbreviato condizionato dipende dalla sussistenza del requisito della necessità dell'integrazione probatoria, che è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, presupponendo, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità o idoneità del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 2, n. 10235 del 10/11/2020, dep. 2021, Fragalà, Rv. 280990). Ed inoltre, quando l'integrazione probatoria ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, risulta necessaria, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 2919 del 10/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 277799). In tal senso, la parte che formula la richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa, già sentita in sede di sommarie informazioni testimoniali, è gravata dall'onere di allegare, in modo circostanziato, che la richiesta istruttoria sia diretta ad acquisire elementi diversi rispetto a quelli risultati allo stato degli atti e che sia, quindi, necessaria ai fini decisionali e non ostativa alla celerità del rito. L'omissione di tale onere non consente al giudicante di apprezzare i requisiti di novità e decisività richiesti ai fini dell'ammissione del rito alternativo condizionato e determina il corretto rigetto dell'istanza nonché, conseguentemente, l'impossibilità di ridurre la sanzione ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., non sussistendo alcuna esigenza di concedere il beneficio della riduzione all'imputato che non si è visto rigettare illegittimamente la richiesta avanzata. Nel caso di specie, la difesa non ha mai assolto a quest'onere ed infatti il Tribunale, nel rigettare l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ha ritenuto di non poter apprezzare il requisito della novità della prova integrativa, sottolineando come la difesa avesse richiesto semplicemente l'audizione in forma dibattimentale della persona offesa, già sentita durante le indagini preliminari, omettendo di indicare profili diversi o specifici rispetto a quelli già oggetto di sommarie informazioni testimoniali. Tanto premesso, i giudici del merito, con argomentazioni prive di criticità giustificative, hanno correttamente rigettato le richieste genericamente avanzate dalla difesa sul punto e, pertanto, il presente motivo è manifestamente infondato. In conclusione, l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren
Sentenza Cassazione n. 21947/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris