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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06117/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04UENHT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente motivato la applicazione della recidiva — evidenziando i precedenti penali e in particolare, la sottoposizione in atto a misura cautelare in relazione a altro analogo reato quale indice della ingravescenza delal sua condotta — e, circa il diniego delel circostanze attenuanti generiche, il consistente quantitativo di droga, sia cocaina che hashish, sequestratogli e, per altro verso, l'assenza di elementi di valutazione favorevoli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurdYnila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amTende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04UENHT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente motivato la applicazione della recidiva — evidenziando i precedenti penali e in particolare, la sottoposizione in atto a misura cautelare in relazione a altro analogo reato quale indice della ingravescenza delal sua condotta — e, circa il diniego delel circostanze attenuanti generiche, il consistente quantitativo di droga, sia cocaina che hashish, sequestratogli e, per altro verso, l'assenza di elementi di valutazione favorevoli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurdYnila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amTende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06117/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris