Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28835/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34901/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],non costituita, - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 6677/2018, depositata l’11 luglio 2018 ; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notifica v a, in data 8 settembre 2014, a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.

TF3011103393/2014, emesso sulla base di un controllo ex [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2008 R.G.

N.34901/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con il quale veniva accertato sinteticamente un reddito complessivo, per l’anno 2008, di € 47.270,00, da valere ai fini IRPEF e relative addizionali.

Tale accertamento veniva effettuato a seguito della disponibilità, da parte della contribuente (che nell’anno in questione aveva dichiarato di non avere percepito redditi), di un’autovettura a gasolio mod.

BMWtg. [OSCURATO:TARGA], acquistata ed immatricolata il 26 maggio 2008 per il prezzo di € 67.000,00, nonché di altra autovettura mod.

Citroen tg. [OSCURATO:TARGA], acquistata nel 2007, immatricolata nel 2004.

2. Avverso l’avviso di accertamento suddetto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli la quale, con sentenza n. 28336/2015, pronunciata il 16 novembre 2015 e depositata in segreteria il 29 dicembre 2015, lo rigettava, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n. 6677/2018, pronunciata il 10 luglio 2018 e depositata in segreteria l’11 luglio 2018, accoglieva l’appello, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] erarimasta intimata.

All’esito dell’adunanza in camera di consiglio dell’8 giugno 2022 questa Corte, con ordinanza n. 26777 del 12 settembre 2022, disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso, ritenendola nulla.

R.G.

N.34901/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nuovamente la notificazione del ricorso(in data 10 novembre 2022), [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

5. Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Rilevato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, che, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., la contribuente non aveva mai dimostrato l’effettiva esistenza delle disponibilità necessarie per l’acquisto e per il mantenimento dei beni su cui si fondava la ricostruzione sintetica dell’Ufficio.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice di rito.

Rileva, in particolare, che la C.T.R. non si sarebbe pronunciata sulla parte di accertamento riguardante le spese di mantenimento delle due autovetture, non contestate nell’appello della contribuente.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono entrambi inammissibili.

R.G.

N.34901/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Ufficio ricorrente, invero, censura esclusivamente la valutazione in fatto operata dalla Corte regionale, in ordine alla giustificazione delle spese sostenute dalla ricorrente per l’acquisto, nell’anno 2008, dell’autovettura BMW tg. [OSCURATO:TARGA], e per il possesso, nello stesso anno, di altra autovettura Citroen tg. [OSCURATO:TARGA], acquistata nel 2007 ed immatricolata nel 2004.

Parte ricorrente, invero, lamenta che la contribuente non avrebbe «dimostrato l’effettiva esistenza non solo dei redditi necessari all’acquisto ma anche al mantenimento dei beni su cui si fonda la ricostruzione operata dall’Ufficio.

Dalla documentazione presentata dalla stessa solo in sede di appello, invero, non è certamente possibile attestare tale disponibilità reddituale»(pag. 10 del ricorso).

Tale censura, tuttavia, attiene essenzialmente alla valutazione del materiale probatorio operata dalla C.T.R., e non ad una violazione di legge sostanziale o processuale,ad un vizio di motivazione o ad un omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio.

Orbene, come è noto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto un'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, mancanza di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito.

Il ricorso per cassazione non può quindi essere utilizzato come strumento per rivisitare il merito della causa o riesaminare le prove valutate dal giudice di merito, ma deve essere basato su errori di diritto osui vizi formali della decisione impugnata.

In presenza di motivazioni ben argomentate della Corte territoriale, il ricorso che tenta R.G.

N.34901/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di rivisitare il merito della decisione risulta quindi inammissibile (da ultimo, Cass. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. 27 febbraio 2024, n. 5146).

Nel caso in esame, la Corte territoriale, esaminata la documentazione versata in atti, ha legittimamente ritenuto che la contribuente a vesse ampiamente giustificato il possesso delle due autovetture suindicate, avendo contratto un finanziamento per l’acquisto ed avendo utilizzato degli assegni derivanti dalla cessione a terzi di altra autovettura.

Quanto, poi, alle spese di mantenimento degli autoveicoli in questione, la valutazione operata dalla C.T.R. riguarda ed è comprensiva di tutto quanto contestato dall’Ufficio con l’avviso di accertamento, e quindi anche delle suddette spese.

3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, essendo la contribuente rimasta intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34901/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],non costituita, - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 6677/2018, depositata l’11 luglio 2018 ; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate notifica v a, in data 8 settembre 2014, a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. TF3011103393/2014, emesso sulla base di un controllo ex [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2008 R.G. N.34901/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con il quale veniva accertato sinteticamente un reddito complessivo, per l’anno 2008, di € 47.270,00, da valere ai fini IRPEF e relative addizionali. Tale accertamento veniva effettuato a seguito della disponibilità, da parte della contribuente (che nell’anno in questione aveva dichiarato di non avere percepito redditi), di un’autovettura a gasolio mod. BMWtg. [OSCURATO:TARGA], acquistata ed immatricolata il 26 maggio 2008 per il prezzo di € 67.000,00, nonché di altra autovettura mod. Citroen tg. [OSCURATO:TARGA], acquistata nel 2007, immatricolata nel 2004. 2. Avverso l’avviso di accertamento suddetto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli la quale, con sentenza n. 28336/2015, pronunciata il 16 novembre 2015 e depositata in segreteria il 29 dicembre 2015, lo rigettava, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n. 6677/2018, pronunciata il 10 luglio 2018 e depositata in segreteria l’11 luglio 2018, accoglieva l’appello, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] erarimasta intimata. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio dell’8 giugno 2022 questa Corte, con ordinanza n. 26777 del 12 settembre 2022, disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso, ritenendola nulla. R.G. N.34901/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nuovamente la notificazione del ricorso(in data 10 novembre 2022), [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 5. Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Rilevato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., la contribuente non aveva mai dimostrato l’effettiva esistenza delle disponibilità necessarie per l’acquisto e per il mantenimento dei beni su cui si fondava la ricostruzione sintetica dell’Ufficio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice di rito. Rileva, in particolare, che la C.T.R. non si sarebbe pronunciata sulla parte di accertamento riguardante le spese di mantenimento delle due autovetture, non contestate nell’appello della contribuente. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono entrambi inammissibili. R.G. N.34901/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Ufficio ricorrente, invero, censura esclusivamente la valutazione in fatto operata dalla Corte regionale, in ordine alla giustificazione delle spese sostenute dalla ricorrente per l’acquisto, nell’anno 2008, dell’autovettura BMW tg. [OSCURATO:TARGA], e per il possesso, nello stesso anno, di altra autovettura Citroen tg. [OSCURATO:TARGA], acquistata nel 2007 ed immatricolata nel 2004. Parte ricorrente, invero, lamenta che la contribuente non avrebbe «dimostrato l’effettiva esistenza non solo dei redditi necessari all’acquisto ma anche al mantenimento dei beni su cui si fonda la ricostruzione operata dall’Ufficio. Dalla documentazione presentata dalla stessa solo in sede di appello, invero, non è certamente possibile attestare tale disponibilità reddituale»(pag. 10 del ricorso). Tale censura, tuttavia, attiene essenzialmente alla valutazione del materiale probatorio operata dalla C.T.R., e non ad una violazione di legge sostanziale o processuale,ad un vizio di motivazione o ad un omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio. Orbene, come è noto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto un'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, mancanza di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito. Il ricorso per cassazione non può quindi essere utilizzato come strumento per rivisitare il merito della causa o riesaminare le prove valutate dal giudice di merito, ma deve essere basato su errori di diritto osui vizi formali della decisione impugnata. In presenza di motivazioni ben argomentate della Corte territoriale, il ricorso che tenta R.G. N.34901/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di rivisitare il merito della decisione risulta quindi inammissibile (da ultimo, Cass. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. 27 febbraio 2024, n. 5146). Nel caso in esame, la Corte territoriale, esaminata la documentazione versata in atti, ha legittimamente ritenuto che la contribuente a vesse ampiamente giustificato il possesso delle due autovetture suindicate, avendo contratto un finanziamento per l’acquisto ed avendo utilizzato degli assegni derivanti dalla cessione a terzi di altra autovettura. Quanto, poi, alle spese di mantenimento degli autoveicoli in questione, la valutazione operata dalla C.T.R. riguarda ed è comprensiva di tutto quanto contestato dall’Ufficio con l’avviso di accertamento, e quindi anche delle suddette spese. 3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, essendo la contribuente rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R
Sentenza Cassazione n. 28835/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris